Sentenza n. 1927/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale che ha approvato la graduatoria definitiva dell'avviso pubblico per il sostegno delle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei Borghi della Calabria, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dal beneficio richiesto
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che aveva ottenuto 47,66 punti, ha contestato la valutazione della commissione per violazione della lex specialis ed eccesso di potere, deducendo illogicità e carenza di motivazione. Ha sostenuto che, per i criteri A.1.1 e A.1.2, il progetto avrebbe meritato rispettivamente un punteggio coerente con la massima qualità dei servizi offerti da un bed and breakfast e almeno 9 punti per la coerenza con le priorità e le aree di innovazione; ha inoltre lamentato difetto di istruttoria e travisamento documentale in relazione al punteggio inferiore a 18 per il contributo al miglioramento dell'offerta turistica. Secondo la ricorrente, la sezione A avrebbe dovuto attribuire 51 punti; aggiungendo 17 punti per la coerenza del cronoprogramma, il punteggio complessivo sarebbe stato 68, sufficiente per un'utile collocazione in graduatoria e per ottenere il finanziamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure connesse sulla valutazione dei punteggi. Ha richiamato l'ampia discrezionalità tecnica della commissione e il limite del sindacato giurisdizionale, circoscritto ai casi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti o abnormità. Le doglianze si limitavano a descrivere la valutazione e a proporre punteggi alternativi, senza dimostrare concretamente la palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità dell'apprezzamento tecnico; accoglierle avrebbe comportato una sostituzione del giudizio del giudice a quello della commissione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 134 c.p.a.
il sindacato del g.a. sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della p.a., in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo; ciò con la conseguenza che le censure che attingono il merito di tale valutazione sono inammissibili, perché sollecitano il g.a. ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica.
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione non può tradursi in una nuova attribuzione dei punteggi; è ammesso nei limiti indicati dalla legge e, in particolare, in presenza di una scelta tecnica abnorme.
Massime di principio
- La valutazione delle offerte o dei progetti e l'attribuzione dei punteggi da parte di una commissione sono espressione di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione e può sindacare la valutazione solo in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti o abnormità.
- Non è sufficiente, per contestare una valutazione tecnica, sostenere che essa non sia condivisibile e proporre un punteggio alternativo: il ricorrente deve indicare elementi concreti che dimostrino la palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità del giudizio della commissione.
Come è indicizzato
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