Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5619/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9822/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento AGCM accertativo di una pratica commerciale scorretta e irrogativo di una sanzione amministrativa di 1.480.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento AGCM adottato al termine del procedimento relativo alle offerte di luce e gas, con il quale erano state accertate tre condotte lesive degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo: la diffusione di messaggi pubblicitari che enfatizzavano risparmi senza indicare adeguatamente i parametri e il periodo di calcolo; la comparazione e classificazione delle offerte senza chiara indicazione dei criteri, delle modalità di funzionamento del ranking e del numero degli operatori considerati; l'omessa evidenziazione del ruolo della società quale intermediario o agente di vendita dei propri partner commerciali. In appello la società ha dedotto, anzitutto, l'insussistenza dell'ingannevolezza e dell'idoneità della condotta a falsare il comportamento del consumatore medio, sostenendo l'oggettività dell'algoritmo, la sufficienza delle informazioni disponibili sul sito, l'irrilevanza dei rapporti commerciali con i partner e l'assenza di un nesso causale concreto. Ha contestato, inoltre, il rigetto degli impegni proposti nel procedimento, denunciando difetto di motivazione, disparità di trattamento rispetto ad altri comparatori e mancata considerazione delle misure correttive volontariamente adottate. Infine ha censurato la quantificazione della sanzione, deducendo violazione dei criteri di gravità, durata, diffusione, opera svolta dall'agente e condizioni economiche, nonché sproporzione dell'importo e chiedendone in subordine la riduzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il provvedimento AGCM non colpisse l'attività di comparazione in sé, ma le modalità ingannevoli con cui il servizio era presentato prima delle modifiche intervenute nel procedimento. I claim sui risparmi non indicavano periodo e criteri di calcolo e, in concreto, il risparmio era calcolato su un insieme di offerte dei soli partner, diverso dal mercato complessivamente rappresentato; inoltre, nella sezione di verifica della bolletta, il risparmio risultava identico per fornitori diversi. Tali omissioni riguardavano informazioni essenziali e erano astrattamente idonee a influenzare la scelta del consumatore, senza necessità di dimostrare un danno o un'alterazione effettivamente verificatasi. La nota metodologica collocata in calce al sito non era sufficiente a sanare il messaggio principale, poiché gli elementi essenziali dell'offerta devono essere chiari sin dal primo contatto. È stata inoltre ritenuta ingannevole la mancata indicazione dei criteri di ranking, dell'ambito effettivo della comparazione e del successivo contatto telefonico, nonché del ruolo di intermediario commerciale remunerato mediante provvigioni. La disponibilità di informazioni nei termini e condizioni, consultabili mediante un link e accettate tramite flag, non escludeva l'ingannevolezza, trattandosi di documento di consultazione eventuale e non di informazione immediatamente percepibile. Il giudice ha escluso che l'utente di una piattaforma digitale possa essere considerato, per il solo fatto di saper utilizzare Internet, necessariamente consapevole dei meccanismi di funzionamento dei comparatori. Quanto al secondo motivo, il rigetto degli impegni è stato ritenuto legittimo: l'AGCM dispone di ampia discrezionalità e può proseguire il procedimento quando ravvisi, ex ante, una pratica potenzialmente manifestamente scorretta e grave o comunque l'interesse all'accertamento dell'infrazione. La motivazione dell'Autorità è stata ritenuta logica ed esaustiva, poiché gli impegni non chiarivano adeguatamente i limiti della comparazione, il ruolo di teleseller e la necessità di cedere i dati per ottenere il ranking personalizzato. Non è stata dimostrata la totale assimilabilità dei procedimenti relativi ad altri comparatori, necessaria per configurare la disparità di trattamento. Quanto al terzo motivo, la sanzione è stata ritenuta congrua e proporzionata. L'AGCM aveva considerato la gravità, la dimensione economica dell'impresa, la specificità del settore energetico caratterizzato da asimmetria informativa, la diffusione nazionale via Internet, la durata delle condotte, i ricavi dell'intermediazione energetica, il margine operativo lordo e le misure volontarie adottate. La natura di illecito di pericolo delle pratiche commerciali scorrette escludeva la necessità di provare effetti concreti sui consumatori, mentre gli eventi esterni che avevano inciso sui prezzi energetici non esoneravano l'operatore dagli obblighi di diligenza informativa. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 206/2005

    Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

    La pratica è illecita quando, oltre a essere contraria alla diligenza professionale, è anche astrattamente idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio; la valutazione può prescindere dalla prova di un danno o di un'alterazione concreta.

  • art. 21 d.lgs. 206/2005

    La diffusione di informazioni non veritiere o idonee a indurre in errore sulle caratteristiche e sulle condizioni economiche del servizio integra una pratica ingannevole.

  • art. 22 d.lgs. 206/2005

    L'omissione di informazioni rilevanti, necessarie al consumatore medio per assumere una decisione consapevole, può integrare una pratica commerciale ingannevole.

  • art. 27, comma 7, d.lgs. 206/2005

    Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità.

    Il potere di accettare o rigettare gli impegni è ampiamente discrezionale; la valutazione della manifesta scorrettezza e gravità deve essere compiuta ex ante e l'Autorità può proseguire il procedimento quando sussista un interesse all'accertamento dell'infrazione.

  • art. 27, comma 13, d.lgs. 206/2005

    Il richiamo ai criteri dell'art. 11 l. 689/1981 orienta la quantificazione della sanzione per pratiche commerciali scorrette.

  • art. 11 l. 689/1981

    La sanzione deve essere determinata considerando gravità della violazione, opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze, personalità dell'agente e condizioni economiche.

  • art. 14 l. 287/1990

    È richiamato tra le disposizioni invocate in materia di sanzione, senza una specifica autonoma interpretazione nella decisione.

  • artt. 3 e seguenti l. 241/1990

    Sono richiamati dall'appellante in relazione alla motivazione e all'azione amministrativa, ma la decisione non attribuisce loro una specifica autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • Le pratiche commerciali scorrette costituiscono illeciti di mero pericolo: per accertarle è sufficiente che la condotta sia astrattamente idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio; non occorre provare un danno concreto, un'effettiva alterazione delle scelte o una pluralità di consumatori coinvolti.
  • La chiarezza dell'offerta commerciale deve essere assicurata sin dal primo contatto pubblicitario. Informazioni essenziali rese soltanto successivamente, mediante note a fondo pagina, link o documenti di consultazione eventuale, non possono neutralizzare l'ingannevolezza del messaggio principale già idoneo a produrre l'aggancio promozionale.
  • Un comparatore online deve indicare in modo immediatamente percepibile i criteri e le modalità del ranking, l'ampiezza effettiva del perimetro di comparazione, il numero o la tipologia degli operatori considerati e ogni interesse commerciale del gestore, compreso il ruolo di intermediario o agente di vendita remunerato dai fornitori.
  • La disponibilità di un accesso a Internet o la capacità di utilizzare una piattaforma digitale non consente di presumere che il consumatore medio conosca i meccanismi di funzionamento del comparatore; il professionista deve rendere comprensibili, nel contesto comunicativo iniziale, le caratteristiche essenziali del servizio e le conseguenze dell'inserimento dei dati personali.
  • L'AGCM dispone di ampia discrezionalità nel valutare gli impegni proposti durante il procedimento; può rigettarli e procedere all'accertamento e alla sanzione quando, valutata ex ante la pratica, ravvisi una possibile manifesta scorrettezza e gravità o comunque un interesse all'accertamento dell'infrazione. La disparità di trattamento rispetto a un diverso procedimento richiede la totale assimilabilità delle situazioni comparate.
  • La sanzione per pratica commerciale scorretta deve essere determinata considerando gravità, durata e diffusione della condotta, dimensione economica e rilevanza del professionista, asimmetria informativa del settore, opera svolta per attenuare l'infrazione e finalità di deterrenza; la natura di illecito di pericolo non impedisce di valorizzare tali elementi ai fini della quantificazione.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.