Cassazione Civile, Ordinanza n. 01846/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore addetto alla guida di autotreni e autoarticolati aveva ottenuto in appello l’accertamento del diritto al rimborso delle spese per gli spostamenti tra Rovereto e Sommacampagna effettuati con mezzo proprio, oltre al pagamento di una somma calcolata fino a ottobre 2019. La Corte d’appello aveva ritenuto: che la sede di lavoro originariamente pattuita fosse Rovereto; che la società avesse successivamente organizzato l’attività anche sul piazzale di Sommacampagna; che un accordo sindacale aziendale del 2014 non disciplinasse il rimborso spese ma un compenso per lavoro straordinario; e che trovasse applicazione l’art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, relativo all’indennità per l’uso del mezzo di trasporto nell’interesse aziendale. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. per avere la Corte dato per pacifico che il lavoratore dovesse recarsi prima a Rovereto e poi a Sommacampagna; 2) violazione delle norme su orario di lavoro e dell’art. 11 CCNL per avere qualificato come orario di lavoro il tempo di spostamento; 3) erronea interpretazione dell’art. 28 CCNL, sostenendo che l’indennità spetti solo quando il mezzo proprio sia usato per rendere la prestazione e non per recarsi al luogo di lavoro; 4) e 5) violazione dei canoni ermeneutici e degli artt. 38 e 40 CCNL, nonché degli artt. 1322 e 2077 c.c., per avere escluso che l’accordo sindacale aziendale potesse regolare la fattispecie o assorbire il diritto previsto dal CCNL; 6) in subordine, erronea esclusione che l’accordo del 2014 fosse un accordo di forfettizzazione previsto dal CCNL. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondato il terzo e quindi il secondo, e inammissibili gli ulteriori motivi, osservando che la vera ratio decidendi era l’applicabilità dell’art. 28 CCNL alla concreta ipotesi di dipendente comandato, per direttiva aziendale e nell’interesse aziendale, a presentarsi in un luogo diverso dalla sede contrattuale usando il proprio mezzo; e che l’interpretazione dell’accordo aziendale come riferito al compenso per straordinario, non al rimborso spese, costituiva accertamento di fatto plausibile e non censurabile in cassazione mediante mera contrapposizione di un’interpretazione alternativa. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la sentenza d’appello che riconosceva al lavoratore il diritto all’indennità/rimborso per l’uso del mezzo proprio ex art. 28 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, ritenendo corretto il sussumere nella previsione collettiva lo spostamento imposto dal datore di lavoro verso un diverso piazzale di servizio. Ha inoltre ribadito che l’interpretazione dell’accordo aziendale del 2014, qualificato dalla Corte territoriale come remunerazione dello straordinario e non come rimborso spese, era un accertamento di fatto insindacabile nei limiti del giudizio di legittimità. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e agli ulteriori oneri processuali previsti dall’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione specifica dei fatti allegati può produrre relevatio ab onere probandi, ma l’apprezzamento della non contestazione spetta al giudice di merito.
art. 416 c.p.c.
Richiamato nel motivo per contestare la ricostruzione dei fatti ritenuti pacifici.
art. 1, d. lgs. n. 66 del 2003
Richiamato per contestare la qualificazione del tempo di spostamento come orario di lavoro.
art. 3, d. lgs. n. 34 del 2007
Richiamato congiuntamente alle norme sull’orario di lavoro e al CCNL.
art. 11 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni
Richiamato per contestare la qualificazione del tempo di spostamento come orario di lavoro.
art. 28 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni
Prevede un’indennità di uso di mezzo di trasporto, determinabile come indennità mensile o rimborso chilometrico; la Corte la ritiene applicabile anche allo spostamento imposto dal datore verso un diverso luogo di lavoro, nell’interesse aziendale.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Canoni di interpretazione del contratto richiamati per contestare sia il CCNL sia l’accordo aziendale; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi nella mera proposta di un’interpretazione alternativa.
artt. 38 e 40 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni
Richiamati per sostenere che l’accordo aziendale avrebbe potuto regolare la fattispecie o assorbire il trattamento previsto dal CCNL.
artt. 1322 e 2077 c.c.
Richiamati per affermare l’autonomia contrattuale collettiva e contestare la prevalenza dell’accordo nazionale su quello aziendale.
art. 432 c.p.c.
Usato dalla Corte territoriale per la liquidazione del credito in base alle tabelle chilometriche ACI.
art. 380bis1 c.p.c.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.
art. 154 disp. att. c.p.c.
Richiamato per aderire a precedenti conformi della Corte.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, co. 17, l. n. 228
Norma che ha modificato il regime dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici non è ammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del testo negoziale rispetto a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito.
- Quando un lavoratore è comandato, per direttiva aziendale e nell’interesse dell’impresa, a presentarsi in un luogo di lavoro diverso da quello contrattualmente pattuito, la previsione collettiva sull’indennità per uso del mezzo di trasporto può essere applicata anche se lo spostamento non coincide con l’esecuzione materiale della prestazione in senso stretto.
- La qualificazione di un accordo collettivo aziendale come compenso per straordinario, e non come rimborso spese o disciplina sostitutiva di un diverso istituto contrattuale, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione effettiva dei canoni interpretativi.
- Nel ricorso per cassazione è decisivo censurare la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza; attaccare argomentazioni non decisive o profili secondari della motivazione non è sufficiente a determinare la cassazione della decisione.
- L’apprezzamento della non contestazione dei fatti allegati e la conseguente individuazione dei fatti pacifici spetta al giudice di merito, il quale valuta se la mancata contestazione abbia effetto di relevatio ab onere probandi.
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