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Ordinanza

Ordinanza n. 2713/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00084/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 2310 del 18 marzo 2026, emessa nel giudizio di appello relativo alla sentenza del TAR Abruzzo n. 84/2024, della cui efficacia è stata chiesta la sospensione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’ente appellante ha chiesto, ai sensi dell’art. 98 c.p.a., la sospensione dell’efficacia della sentenza del Consiglio di Stato n. 2310/2026, già impugnata dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. L’istanza è stata motivata dal rischio che una decisione asseritamente affetta da eccesso di potere giurisdizionale producesse effetti irreversibili prima del vaglio della Corte di cassazione, nonché dalla rilevante entità della somma oggetto di condanna e dal conseguente grave e irreparabile pregiudizio per un ente pubblico economico destinato alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica.

La decisione

Il Collegio non ha esaminato nel merito i presupposti della sospensione cautelare, né la dedotta sussistenza dell’eccesso di potere giurisdizionale o del grave e irreparabile pregiudizio. Ha rilevato che il Presidente e il Relatore del Collegio chiamato a decidere l’istanza avevano partecipato, rispettivamente nelle medesime qualità, alla precedente decisione d’appello e alla pronuncia della sentenza n. 2310/2026. Per ragioni di opportunità, ha quindi disposto il rinvio della causa a un’altra camera di consiglio, affinché l’istanza cautelare sia decisa da un Collegio in diversa composizione. Nessuna decisione definitiva sulla domanda cautelare risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza, ma l’ordinanza non ne esamina in concreto i presupposti applicativi.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    È richiamato quale fondamento dell’impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato proposta dall’ente dinanzi alla Corte di cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.

Massime di principio

  • Quando il Collegio chiamato a decidere un’istanza cautelare sulla sospensione degli effetti di una sentenza è composto da magistrati che hanno partecipato alla pronuncia della sentenza stessa, per ragioni di opportunità la decisione può essere rinviata a un’altra camera di consiglio, da celebrarsi davanti a un Collegio in diversa composizione.
  • Il rinvio disposto per assicurare una diversa composizione del Collegio ha natura interlocutoria e non comporta alcuna valutazione, neppure implicita, sulla fondatezza della domanda cautelare, sull’eccesso di potere giurisdizionale dedotto o sul pregiudizio grave e irreparabile allegato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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