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Circolare

Circolare numero 84 del 14-4-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’avvio del pagamento mensile delle pensioni e l’unificazione dei pagamenti per i titolari di più trattamenti. Fornisce istruzioni operative alle Sedi su scelta dell’ufficio pagatore, deleghe alla riscossione, gestione delle nuove liquidazioni, sistemazione dei dati anagrafici e fiscali, e acquisizione delle risposte ai moduli inviati con POSTEL. Sono richiamate inoltre le regole della deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998 sulla mensilizzazione, con i limiti per i pagamenti annuali e semestrali per gli importi minori.

Pagamento mensile unificato delle pensioni

Pagamento mensile unificato delle pensioni

La circolare illustra l’attuazione operativa della mensilizzazione dei pagamenti pensionistici e dell’unificazione dei pagamenti per i titolari di più trattamenti. Il nuovo assetto richiede che il pensionato sia gestito come unico soggetto pensionato, con uso del codice fiscale come elemento identificativo e con un solo ufficio pagatore e un solo delegato, salvo le regole particolari previste per gli importi di minore entità.

Presupposti e quadro generale

La circolare dà seguito al messaggio n. 11676 del 13 marzo 1998, collegato alla deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998 del Consiglio di Amministrazione. Tale deliberazione, adottata ai sensi della normativa richiamata nel testo, stabilisce che le pensioni INPS siano corrisposte in rate mensili anticipate, scadenti il primo giorno del mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento per i beneficiari di più trattamenti, ove non sussistano cause ostative.

La deliberazione prevede inoltre che i pagamenti mensili di importo fino al 2% del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti siano effettuati in rate annuali anticipate, mentre quelli eccedenti il 2% e fino al 15% siano effettuati in rate semestrali anticipate. I limiti così determinati sono arrotondati per difetto alle lire 10.000. È altresì previsto che, per i pagamenti allo sportello, la Direzione Generale possa autorizzare il frazionamento su più giorni consecutivi non festivi e bancabili, fino a un massimo di dieci giorni. I pagamenti sono arrotondati alle 1.000 lire superiori, con recupero dell’arrotondamento nel pagamento successivo.

Significato operativo della mensilizzazione

La circolare evidenzia che la mensilizzazione consente di superare la logica della "singola rata della singola pensione" e di ricondurre il pagamento alle competenze complessivamente dovute al pensionato. In particolare, il nuovo sistema permette:

  • di unificare in un unico pagamento i diversi trattamenti pensionistici dovuti allo stesso soggetto;
  • di cumulare sul pagamento somme dovute a titolo diverso dalla rata corrente, estendendo la procedura già adottata per interessi legali e annualità di arretrati derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;
  • di trattenere direttamente eventuali recuperi;
  • di includere nel flusso ordinario anche quote di pensione finora gestite fuori dalle procedure generalizzate, come sostituzioni in favore dello Stato, rivalse, trattenute ex lege n. 29 del 1979, cessioni del quinto e assegni divorzili.

Adempimenti preliminari delle Sedi

Le nuove modalità di pagamento impongono una razionalizzazione dei processi interni e una rapida predisposizione delle necessarie procedure informatiche e organizzative. La circolare richiama l’impegno delle strutture centrali, dei SIR e delle SAP, evidenziando che i pagamenti una tantum, i pagamenti in Cassa Sede e i bollettini di c.c.p. dovranno essere progressivamente eliminati.

Per i pagamenti una tantum, la circolare precisa che essi verranno erogati insieme alla prima mensilità di pensione in scadenza, usando la struttura già operante per interessi legali e arretrati da sentenze costituzionali. Dal momento della trasformazione della periodicità, i modelli P.1/r non potranno più essere trasmessi al sistema bancario o postale per il pagamento e dovranno essere liquidati direttamente dalle Sedi con assegni circolari; le SAP devono quindi definire rapidamente quelli già giacenti.

Procedura 999 e recupero crediti

Per i pagamenti da corrispondere in misura diversa da quella risultante dalle procedure di calcolo, o a soggetti diversi, la circolare prevede l’eliminazione dell’intervento mensile delle Sedi grazie a una nuova procedura in corso di sviluppo. Le Sedi devono quindi segnalare, per le pensioni oggi gestite con la "Procedura 999", gli elementi necessari alla corretta determinazione dei pagamenti, in tempi ristretti e in vista del primo pagamento mensile.

Quanto ai recuperi per prestazioni indebite, essi dovranno essere eseguiti direttamente sulle pensioni. È richiamata la nuova versione della procedura "Recupero crediti da prestazioni", che consentirà il recupero diretto sulle rate anche degli indebiti gestiti con modalità diverse da quelle previste dalla legge n. 662 del 1996. Le Sedi devono quindi definire, entro l’avvio del pagamento mensile, le modalità di recupero per tutti gli indebiti in corso.

Unificazione del pagamento: codice fiscale, residenza e ufficio pagatore

Il criterio centrale per l’unificazione è il codice fiscale del pensionato, che deve consentire il collegamento di tutte le pensioni intestate allo stesso soggetto. La circolare raccomanda la sistemazione immediata delle eventuali inesattezze anagrafiche, anche alla luce delle operazioni di avvio dell’Archivio anagrafico unico ARCA.

Per consentire il pagamento unificato quando le modalità di riscossione non coincidono, le Sedi devono contattare i pensionati titolari:

  • di pensioni pagate presso uffici diversi, per la scelta di un unico ufficio pagatore;
  • di pensioni con deleghe a persone diverse, per la scelta di un unico delegato;
  • di pensioni per le quali solo alcune risultano delegate, affinché precisino se revocare le deleghe o rilasciarne una sola per tutte le pensioni.

L’ufficio pagatore deve essere localizzato nella provincia di residenza del pensionato. Se le pensioni sono gestite da Sedi diverse, il pensionato deve essere contattato con il Mod.UNO/4 per confermare la residenza e trasferire tutte le pensioni presso la Sede di residenza.

Per i trasferimenti va utilizzato, come di consueto, il PGM 3510. Il modulo Mod.TRASF01 è stato modificato per richiamare tutti i trattamenti fruiti dal pensionato; qualora la richiesta riguardi un solo trattamento, la Sede deve avvisare che l’ufficio pagatore prescelto vale per tutte le pensioni in pagamento.

Rilascio del certificato di pensione in caso di trasferimento

Quando il pensionato trasferisce il pagamento in altra Sede, la pensione viene assunta in carico con un nuovo numero di certificato. La circolare richiama la nuova procedura di stampa dei duplicati del certificato di pensione Mod.EAD200, già rilasciata con il messaggio n. 7289 dell’11 febbraio 1998.

Dopo l’assunzione in carico, la Sede deve attivare da operatore 3 l’opzione 2 del PGM 4444; nel pannello "MAIN STAMPE" va selezionata F2 "PER STAMPA DUPLICATI" e quindi, nel pannello "MAIN STAMPE DUPLICATI", l’opzione 4 - "STAMPA DUPLICATO EAD200", che richiede l’acquisizione del numero di certificato.

Deleghe alla riscossione

Il Mod.DEL01 è stato modificato per riferirsi a tutti i trattamenti pensionistici del soggetto. Se il titolare di più pensioni ha rilasciato deleghe diverse per trattamenti diversi, la Sede deve comunicare che la delega deve essere unica per tutti i trattamenti percepiti. L’acquisizione delle deleghe continua a essere effettuata con il PGM 4922.

La circolare disciplina anche la gestione delle deleghe nei modelli inviati al pensionato: nel caso di deleghe differenti, il pensionato deve confermare un solo delegato, revocare le deleghe esistenti o, se vuole, conferire una nuova delega mediante il Mod.UNO/3, da autenticare.

Pensioni di nuova liquidazione

Nel caso in cui venga liquidata una nuova pensione a un soggetto già titolare di altre pensioni, la Sede deve verificare che le modalità di pagamento siano identiche per tutte le prestazioni, sia quanto all’ufficio pagatore sia quanto all’eventuale delegato. Se ciò non avviene, l’interessato deve essere invitato a indicare l’ufficio pagatore presso cui localizzare tutte le pensioni e l’eventuale delegato, utilizzando il Mod.UNO/4 da riprodurre a cura delle Sedi.

Sistemazione delle posizioni incomplete

La circolare sottolinea che la completezza dei dati anagrafici e del codice fiscale è presupposto indispensabile per la corretta gestione delle pensioni. Le Sedi devono quindi intervenire immediatamente, tramite la transazione ANCF, per correggere o completare i dati anagrafici.

In particolare, deve essere acquisito il codice fiscale per tutte le pensioni che ne sono ancora prive. Le posizioni interessate devono essere individuate tramite il programma 4444, da operatore 39, opzione 8, subopzione 2, con le seguenti selezioni:

  • F1, "PENSIONI SENZA COD. FISC. (ordinate per categoria e certificato)";
  • F3, "PENSIONI SENZA COD. FISC. (ordinate per ufficio pagatore, categoria e certificato)";
  • F5, "PENSIONI SENZA COD. FISC. (un solo ufficio pagatore)".

Analogamente, devono essere completati gli indirizzi mancanti o incompleti, da acquisire sempre tramite ANCF. Le posizioni senza indirizzo vanno individuate con opzione 8, subopzione 2, F2, F4 o F6 del programma 4444. L’acquisizione dei codici fiscali e degli indirizzi mancanti deve essere completata entro la fine di aprile.

Comunicazioni POSTEL e informazione ai pensionati

Le Sedi devono garantire una informazione tempestiva e completa agli Enti di patronato, ai sindacati locali dei pensionati e ai pensionati che ne facciano richiesta, anche telefonicamente o con accesso diretto in Sede. È inoltre richiesto di sollecitare la collaborazione dei mezzi di comunicazione per la più ampia diffusione possibile delle informazioni.

Le comunicazioni emesse tramite POSTEL sono destinate ai titolari di più pensioni che riscuotono presso uffici pagatori diversi o che hanno rilasciato deleghe a persone diverse. Le lettere dovranno essere consegnate agli interessati entro il 20 aprile e sono corredate da modulo di risposta e busta preaffrancata a carico INPS.

A seconda della situazione, vengono inviati i seguenti modelli:

  • Mod.UNO/1A: per chi riscuote presso uffici pagatori diversi;
  • Mod.UNO/2A: per comunicare la scelta dell’ufficio pagatore;
  • Mod.UNO/1B: per chi ha deleghe a persone diverse;
  • Mod.UNO/2B: per confermare o revocare la delega, con possibile uso del Mod.UNO/3 per nuova delega;
  • Mod.UNO/1C: per chi riscuote presso uffici diversi e ha deleghe diverse;
  • Mod.UNO/2C: per comunicare la scelta dell’ufficio pagatore e la conferma o revoca della delega, con eventuale uso del Mod.UNO/3 per nuova delega.

Se il pensionato non risponde entro 30 giorni, il pagamento unificato viene disposto presso l’ufficio pagatore in cui è in pagamento la pensione di importo più elevato. Le deleghe rilasciate a persone diverse, se non confermate nel termine, vengono revocate. Le Sedi devono aggiornare immediatamente gli archivi per ogni variazione successiva.

Acquisizione delle risposte

Le risposte dei pensionati inviate con i Mod.UNO/2A, Mod.UNO/2B, Mod.UNO/2C e Mod.UNO/3 devono essere acquisite immediatamente, tramite PGM 3510 o PGM 4922. La tempestività dell’acquisizione è qualificata come essenziale per la corretta disposizione dei pagamenti unificati.

Contenuto degli allegati tecnici e dei modelli

La circolare contiene numerosi allegati operativi, tra cui:

  • il fac-simile del Mod.TRASF01 per la richiesta di trasferimento del pagamento;
  • il Mod.UNO/4 per la richiesta di conferma della residenza e unificazione del pagamento;
  • il Mod.DEL01 per la delega alla riscossione, con indicazioni sull’autenticazione delle firme ai sensi dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e sulla necessità dei testimoni nei casi previsti dalla legge n. 380 del 1971;
  • i modelli POSTEL Mod.UNO/1A, 1B, 1C e i relativi Mod.UNO/2A, 2B, 2C, oltre al Mod.UNO/3 per nuova delega.

Gli allegati ribadiscono che, in caso di mancata risposta entro 30 giorni, si procede alla concentrazione del pagamento presso l’ufficio della pensione di importo superiore e, secondo il caso, alla revoca delle deleghe diverse o alla limitazione della riscossione alla forma diretta.

Nuova procedura di stampa duplicati EAD200

È richiamata, come supporto operativo, la nuova procedura di stampa del duplicato del certificato di pensione Mod.EAD200, già illustrata nel messaggio n. 7289 dell’11 febbraio 1998. La procedura opera con le medesime garanzie di sicurezza previste per la stampa dei duplicati dei Mod.P1.r e richiede, tramite il PGM 4444, l’acquisizione del numero di certificato e della categoria di pensione.

Sono inoltre indicati i programmi disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area PN: TNBP4079 versione B del 5 febbraio 1998, TNCP4112 versione C del 6 febbraio 1998 e TNCP7360 versione C del 5 febbraio 1998.

Punti principali

Avvio del pagamento mensile e unificazione dei trattamenti

L’INPS introduce il pagamento mensile anticipato delle pensioni e l’unificazione in un solo pagamento dei trattamenti spettanti allo stesso beneficiario, utilizzando come identificativo il codice fiscale. La misura riguarda anche i casi in cui il pensionato percepisca più pensioni, con la possibilità di un solo ufficio pagatore e di un solo delegato per tutte le prestazioni.

Gestione dell’ufficio pagatore e dei trasferimenti

Quando il titolare di più pensioni chiede il trasferimento del pagamento, la Sede deve considerare tutti i trattamenti e non soltanto uno di essi. L’ufficio pagatore prescelto deve trovarsi nella provincia di residenza; nei casi difformi, il pensionato va contattato con il Mod.UNO/4 per confermare la residenza e trasferire le pensioni presso la Sede competente.

Deleghe alla riscossione

Le deleghe devono riferirsi a un unico delegato per tutti i trattamenti del pensionato. Se la delega è stata rilasciata a persone diverse, la Sede deve informare l’interessato e acquisire conferma, revoca o nuova delega mediante la modulistica prevista e i consueti programmi informatici.

Nuove liquidazioni e posizioni con dati incompleti

In caso di nuova pensione a soggetto già titolare di altre prestazioni, la Sede deve verificare la coerenza di ufficio pagatore e delegato per tutte le pensioni. È inoltre richiesto l’immediato completamento dei dati anagrafici, del codice fiscale e degli indirizzi mancanti, tramite ANCF, perché tali elementi sono indispensabili per il pagamento unificato.

Comunicazioni POSTEL e termini di risposta

Le Sedi devono inviare informazioni tempestive a patronati, sindacati e pensionati. Le comunicazioni POSTEL invitano gli interessati a scegliere l’ufficio pagatore o a confermare/revocare le deleghe; in mancanza di risposta entro 30 giorni, il pagamento viene unificato presso l’ufficio della pensione di importo più elevato e le deleghe diverse vengono revocate.

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