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Circolare

Circolare numero 82 del 9-4-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione del decreto ministeriale n. 515 del 26 settembre 1997, che disciplina l’accertamento delle variazioni delle pensioni estere rilevanti per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale. Vengono chiarite le modalità con cui l’INPS deve acquisire gli importi aggiornati dalle istituzioni estere o, in alternativa, tramite dichiarazioni degli interessati, nonché i criteri per il cambio da applicare in lire italiane. La circolare conferma inoltre le procedure operative già avviate con richieste centralizzate ai pensionati e indica alle sedi come trattare le dichiarazioni ricevute, con priorità ai casi in cui l’importo estero dichiarato sia inferiore a quello memorizzato.

Attuazione del D.M. Lavoro n. 515/1997 su aggiornamento degli importi pensionistici esteri e tassi di cambio per pensioni in regime internazionale

Decreto ministeriale n. 515/1997: aggiornamento delle pensioni estere e tasso di cambio

La circolare dà attuazione alle norme regolamentari emanate dal Ministero del Lavoro in materia di aggiornamento degli importi delle pensioni estere rilevanti per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale. Il provvedimento interessa la gestione operativa delle posizioni pensionistiche in cui l’INPS deve considerare prestazioni estere e convertirle in lire italiane.

Quadro normativo e finalità della circolare

Il riferimento centrale è il decreto 26 settembre 1997, n. 515, adottato in attuazione dell’art. 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione riguarda l’aggiornamento annuale degli importi pensionistici esteri considerati ai fini dell’integrazione al trattamento minimo. Con gli articoli 1 e 2 del decreto vengono disciplinate le modalità di acquisizione degli importi aggiornati e il criterio per la conversione monetaria, sciogliendo la riserva già contenuta nella circolare n. 271 del 7 novembre 1995.

Modalità di accertamento degli importi pensionistici esteri

La circolare chiarisce che l’INPS e le altre istituzioni italiane competenti devono acquisire dalle istituzioni estere gli importi delle pensioni erogate all’estero, comprensivi delle variazioni intervenute al 1° gennaio di ciascun anno. Tale acquisizione deve avvenire, ove possibile, nell’ambito della collaborazione amministrativa prevista dalla normativa comunitaria e internazionale e preferibilmente con modalità telematiche.

Qualora insorgano difficoltà nella trasmissione dei dati con supporto informatico, le sedi devono raccogliere dagli interessati dichiarazioni di responsabilità, ferma restando la possibilità di svolgere verifiche presso le istituzioni estere competenti quando necessario. La circolare segnala che i primi contatti con le istituzioni estere sono già stati avviati per individuare forme adeguate di collaborazione.

Procedure già avviate con i pensionati interessati

In attesa della piena operatività dei rapporti con gli enti esteri, l’INPS ha già proceduto a richiedere direttamente agli interessati gli importi aggiornati tramite il modello mod. 335/AGG. La prima emissione centralizzata delle dichiarazioni era stata effettuata nel 1996, con istruzioni operative illustrate nel messaggio n. 10906 del 24 ottobre 1996.

Successivamente, con il messaggio n. 13005 del 25 marzo 1998, è stata disposta un’ulteriore spedizione centralizzata, tramite POSTEL, delle lettere ai pensionati interessati affinché comunichino, con il mod. 335/AGG., gli importi delle pensioni estere in godimento per gli anni 1996, 1997 e 1998 che non risultino ancora memorizzati nell’archivio centrale.

Gestione delle comunicazioni e delle posizioni non coperte dall’invio centralizzato

Le sedi devono tenere conto che le lettere sono state inviate anche ai pensionati con mandati di pagamento localizzati presso specifici uffici pagatori di sede indicati nella circolare. Per le pensioni localizzate presso altri uffici pagatori di sede non è stata effettuata alcuna spedizione. Inoltre, non sono state inviate le lettere ai pensionati con indirizzi incompleti.

Per queste posizioni la sede deve intervenire caso per caso, inoltrando immediatamente la comunicazione agli interessati e riproducendo localmente i testi allegati, con firma del direttore della sede. Nel messaggio del 25 marzo 1998 viene inoltre precisato che, per tali posizioni, la sede deve barrare gli anni per i quali non deve essere richiesto l’importo estero, sulla base delle indicazioni riportate nella lista di stampa.

Casi esclusi: pensioni a carico del solo Venezuela

La circolare precisa che le lettere non sono state inviate ai pensionati titolari di una pensione a carico del solo Venezuela. Per tali prestazioni, gli importi sono già stati memorizzati centralmente dall’INPS, come richiamato anche dalla circolare n. 84 del 12 aprile 1996 e dal messaggio n. 5307 del 23 gennaio 1998.

Trattazione delle dichiarazioni ricevute e priorità operative

Una volta ricevute le dichiarazioni mod. 335/AGG., le sedi devono procedere a una prima valutazione per individuare le posizioni che richiedono intervento prioritario. In particolare, hanno priorità i casi in cui il pensionato dichiari importi esteri inferiori rispetto a quelli attualmente memorizzati.

In tali ipotesi, le sedi devono contattare senza indugio le istituzioni estere competenti per verificare la reale situazione pensionistica. Se la diminuzione degli importi viene confermata, occorre procedere alla ricostituzione della pensione italiana per ripristinare, con decorrenza 1° gennaio 1996, la maggiore quota di integrazione al trattamento minimo.

Per tutti gli altri casi, le sedi devono programmare le operazioni di ricostituzione necessarie alla memorizzazione dell’importo estero più elevato, rispettando le ordinarie urgenze e priorità dell’area di lavoro internazionale.

Criteri per la conversione in lire italiane

L’art. 2 del decreto stabilisce il criterio di conversione da utilizzare nei diversi regimi di coordinamento previdenziale. Nei casi di applicazione di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, il cambio da utilizzare è quello in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per l’applicazione dei regolamenti comunitari, invece, deve essere usato il tasso di cambio pubblicato dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 574/72. La circolare sottolinea che questi criteri confermano quelli già in uso per la conversione delle prestazioni estere in lire italiane.

Modelli allegati, informativa privacy e assistenza ai pensionati residenti all’estero

Gli allegati contengono i testi della lettera inviata ai pensionati e il modulo di dichiarazione mod. 335/AGG., con spazio per indicare gli importi delle pensioni estere e con l’avvertenza circa le conseguenze civili e penali di eventuali dichiarazioni false. Nel modello è inserita anche l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, con indicazione che i dati sono necessari per la definizione della posizione pensionistica e che la mancata fornitura può comportare ritardi o difficoltà nella trattazione.

Per i pensionati residenti all’estero sono previste ulteriori istruzioni sulla restituzione del modulo alla sede INPS, anche tramite consolato o patronato, e sono indicati numeri telefonici gratuiti di assistenza per diversi Paesi europei, con orari di disponibilità dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, escluso il sabato.

Punti principali

Attuazione del decreto ministeriale e chiarimento della riserva precedente

Il decreto 26 settembre 1997, n. 515, pubblicato in G.U. n. 60 del 13 marzo 1998, dà attuazione all’art. 3, comma 14, della legge n. 335/1995 in materia di aggiornamento degli importi pensionistici esteri ai fini dell’integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale. Con gli articoli 1 e 2 vengono definiti, rispettivamente, il reperimento degli importi aggiornati e il tasso di cambio da usare, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 271 del 7 novembre 1995.

Modalità di accertamento degli importi delle pensioni estere

Le istituzioni italiane devono acquisire dalle istituzioni estere competenti gli importi delle pensioni erogate all’estero, comprese le variazioni intervenute al 1° gennaio di ogni anno, nell’ambito della collaborazione amministrativa prevista dalla normativa comunitaria e internazionale, preferibilmente in via telematica. Se la trasmissione informatica non è possibile, le sedi devono acquisire dagli interessati apposite dichiarazioni di responsabilità, restando salva la facoltà di effettuare verifiche presso le istituzioni estere competenti. La circolare ricorda che sono già stati avviati contatti con le istituzioni estere e che, nel frattempo, l’INPS ha richiesto direttamente agli interessati i dati tramite mod. 335/AGG.

Invio delle dichiarazioni mod. 335/AGG. ai pensionati

Con le procedure centralizzate già avviate, i pensionati interessati residenti in Italia e all’estero ricevono una lettera e il modulo mod. 335/AGG. da restituire alla sede INPS che gestisce la pensione. Nel messaggio del 24 ottobre 1996 erano richiesti gli importi al 1° gennaio 1996; nel messaggio del 25 marzo 1998 la modulistica è stata aggiornata per richiedere gli importi al 1° gennaio 1996, 1997 e 1998, limitatamente agli anni non ancora memorizzati nell’archivio centrale. Le sedi devono valutare con priorità i casi in cui gli importi dichiarati risultino inferiori a quelli registrati.

Casi particolari e trattazione delle posizioni più urgenti

Le lettere non sono state inviate ad alcuni pensionati con indirizzi incompleti; per tali posizioni le sedi devono provvedere localmente all’invio, riproducendo i testi allegati e firmando il direttore della sede. Sono indicati specifici uffici pagatori di sede per i quali è stata comunque effettuata la spedizione. Le comunicazioni non sono state inviate ai titolari di pensione a carico del solo Venezuela, per i quali gli importi risultano già memorizzati centralmente. Le sedi devono contattare senza indugio le istituzioni estere quando la dichiarazione evidenzi importi inferiori a quelli memorizzati, al fine di accertare la reale situazione e, se confermata la riduzione, ricostituire la pensione italiana con decorrenza 1° gennaio 1996 per ripristinare la maggiore quota di integrazione al minimo.

Criteri per il tasso di cambio da applicare

L’art. 2 del decreto stabilisce che, nei casi di applicazione di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, il cambio da usare per convertire in lire italiane gli importi pensionistici esteri è quello in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge n. 312/1993. Per i regolamenti comunitari, invece, si applica il tasso di cambio pubblicato dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ai sensi dell’art. 107, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 574/72. La circolare precisa che tali criteri restano confermati.

Informativa e istruzioni contenute nei modelli allegati

Nel modulo aggiornato è inserita l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996, con indicazione di finalità, possibili conseguenze della mancata fornitura dei dati e soggetti titolari e responsabili del trattamento. Per i pensionati residenti all’estero sono riportate anche le istruzioni per la restituzione del modulo tramite sede INPS, consolato o patronato, e i recapiti telefonici gratuiti per diversi Paesi europei nelle fasce orarie 9.00-12.00 e 15.00-17.00, escluso il sabato.

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