Circolare numero 81 del 9-4-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce criteri operativi, alla luce del parere del Ministero del Lavoro, per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 59 della legge n. 449/1997 sui pensionamenti di anzianità. Vengono chiariti i requisiti per lavoratori operai, lavoratori "precoci", soggetti in mobilità, dipendenti cessati dal rapporto di lavoro, lavoratori autonomi e iscritti alla gestione speciale per miniere, cave e torbiere. Sono inoltre riportati chiarimenti su contribuzione ricongiunta, anzianità contributiva, lavoratori in preavviso e decorrenza delle pensioni.
Chiarimenti sull’art. 59 della legge n. 449/1997 in materia di pensionamento di anzianità
Articolo 59 della legge n. 449/1997: chiarimenti sul pensionamento di anzianità
La circolare fornisce istruzioni applicative sull’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con particolare riguardo alle pensioni di anzianità a carico dell’AGO e delle gestioni dei lavoratori autonomi. Le indicazioni tengono conto del parere del Ministero del Lavoro del 3 aprile 1998 e integrano le prime istruzioni già emanate con la circolare n. 2 del 5 gennaio 1998.
Ambito generale e finalità interpretativa
L’intervento mira a risolvere i problemi di coordinamento tra la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 449/1997 e la normativa previgente, nonché con la legge n. 335/1995. La circolare chiarisce i requisiti soggettivi e oggettivi, le finestre di accesso e i casi in cui restano applicabili regole di favore già esistenti prima del 1998.
Lavoratori con qualifica di operai e lavoratori precoci
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati come operai, la qualifica rileva se posseduta alla data del pensionamento, senza che la legge imponga un diverso arco temporale di riferimento. Per i lavoratori "precoci", ossia iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno tra i 14 e i 19 anni a seguito di effettiva attività lavorativa, il riconoscimento può fondarsi anche su contribuzione accreditata in altri fondi obbligatori; resta però fermo che la pensione di anzianità viene liquidata nell’AGO utilizzando esclusivamente la contribuzione accreditata in tale regime.
Lavoratori collocati in mobilità
La circolare distingue più situazioni. Per i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, inclusi i casi previsti dall’art. 3 del D.L. n. 129/1997 con accordo entro il 31 marzo 1998, si applicano i requisiti della Tabella B allegata alla legge n. 335/1995. Sono poi richiamate le categorie già tutelate in precedenza: mobilità lunga ex art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991, mobilità ordinaria in essere al 17 agosto 1995 o derivante da procedure avviate prima di tale data, e mobilità lunga ex legge n. 608/1996 e legge n. 229/1997.
Per queste fattispecie, il Ministero conferma la possibilità di andare in pensione con il perfezionamento dei 35 anni di assicurazione e contribuzione e, in alcuni casi, indipendentemente dall’età anagrafica. In particolare:
- per i collocati in mobilità lunga entro il 1994, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 35 anni, senza limiti di età;
- per i collocati in mobilità lunga dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1997, vale la medesima regola;
- per i lavoratori in mobilità ordinaria in servizio di prestazione al 17 agosto 1995 o in base a procedure anteriori, il diritto matura con il raggiungimento dei 35 anni durante la fruizione dell’indennità.
Per i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi della legge n. 229/1997, il Ministero interpreta il riferimento ai requisiti "vigenti alla data di entrata in vigore del decreto" come requisiti "cristallizzati" al 1997. Per l’AGO, essi possono accedere al trattamento dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di 35 anni di assicurazione e contribuzione e al compimento del 52° anno di età, ovvero senza limiti di età con 36 anni di contribuzione. Nelle gestioni autonome, con cumulo di contribuzione pregressa, l’accesso avviene dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di 35 anni e al compimento del 56° anno di età, oppure senza limiti di età con 40 anni di contribuzione.
Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria in base ad accordi collettivi intervenuti entro il 3 novembre 1997, o entro il 31 marzo 1998 nei casi disciplinati dalla legge n. 229/1997, la circolare richiama la Tabella B della legge n. 335/1995. Viene inoltre precisato che, per tali soggetti, restano ferme le previgenti finestre di accesso e non opera lo slittamento previsto per il 1998.
Decorrenze per i lavoratori in mobilità e per le altre categorie tutelate
La circolare indica le finestre di accesso secondo il trimestre di maturazione dei requisiti:
- entro il primo trimestre: pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se i 57 anni sono compiuti entro giugno;
- entro il secondo trimestre: pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se i 57 anni sono compiuti entro settembre;
- entro il terzo trimestre: pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- entro il quarto trimestre: pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.
Tali finestre si applicano nel quadro richiamato dal comma 8 dell’art. 59, che conferma i termini previgenti per le categorie interessate.
Lavoratori dipendenti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 1997
L’art. 59, comma 8, stabilisce che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 1997 i requisiti previsti dai commi 6 e 7 possono accedere al pensionamento dal 1° aprile 1998. Il Ministero ritiene che la previsione si estenda anche ai dipendenti che, tramite cumulo di contribuzione da lavoro autonomo, abbiano raggiunto entro il 1997 i requisiti del comma 6 applicabili alle gestioni autonome, cioè 35 anni di assicurazione e contribuzione con 57 anni di età oppure 40 anni di assicurazione e contribuzione indipendentemente dall’età.
Lavoratori dipendenti cessati dal rapporto di lavoro
La circolare conferma che i lavoratori dipendenti cessati dal rapporto entro il 3 novembre 1997, che avevano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità dal 1° gennaio 1998, possono accedere al trattamento da tale data. Se, invece, non avevano ancora maturato i requisiti alla cessazione ma li perfezionano entro il 31 dicembre 1997 grazie a contribuzioni successive o figurative, il Ministero consente comunque l’accesso dal 1° gennaio 1998.
Lo stesso criterio viene ritenuto applicabile anche ai dipendenti che perfezionino, dal 1° gennaio 1998, i requisiti nelle gestioni autonome mediante cumulo di contribuzione da lavoro autonomo.
Per i lavoratori cessati dopo il 3 novembre e entro il 31 dicembre 1997, ma non in preavviso alla data del 3 novembre 1997, la decorrenza deve essere individuata facendo riferimento alla data in cui, secondo la disciplina previgente, sarebbe maturato il diritto. Ne consegue che:
- se i requisiti erano stati maturati con decorrenza nel 1997, la pensione decorre dal 1° gennaio 1998;
- se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 1997 per una decorrenza dal 1° gennaio 1998, la pensione decorre dal 1° aprile 1998.
Disciplina dei lavoratori autonomi
Per artigiani, commercianti e coltivatori diretti, l’art. 59, comma 6, stabilisce per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 1998 il requisito di 35 anni di contribuzione e 58 anni di età. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni, con differimento di quattro mesi dei termini di accesso previsti dal comma 8. In ogni caso, è sempre consentito il pensionamento con il solo requisito di 40 anni di contribuzione.
Il Ministero chiarisce che il differimento di quattro mesi riguarda solo chi accede con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età; non si applica, invece, a chi raggiunge i 40 anni di anzianità contributiva. Per questa ultima ipotesi, i termini di accesso sono quelli del comma 8, senza slittamento:
- primo trimestre: accesso dal 1° ottobre dello stesso anno;
- secondo trimestre: accesso dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- terzo trimestre: accesso dal 1° aprile dell’anno successivo;
- quarto trimestre: accesso dal 1° luglio dell’anno successivo.
La circolare segnala inoltre che la legge non prevede, per i lavoratori autonomi, un regime transitorio analogo a quello dei dipendenti. Il Ministero ritiene quindi necessaria una norma di raccordo per consentire a coloro che abbiano maturato i nuovi requisiti entro il 31 dicembre 1997 di disporre di una finestra specifica.
Gestione speciale miniere, cave e torbiere
Per gli iscritti alla gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il Ministero del Lavoro non fornisce ancora un’interpretazione definitiva e riserva ulteriori chiarimenti. La circolare, quindi, non estende in modo compiuto a tale categoria le istruzioni sui commi 6, 7 e 8.
Ulteriori precisazioni del messaggio n. 11054 del 10 marzo 1998
Il messaggio ribadisce che i lavoratori in mobilità lunga o ordinaria già individuati possono accedere al pensionamento dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti della Tabella B della legge n. 335/1995. Viene inoltre richiesto al Ministero di chiarire se per tali soggetti sia ancora possibile il pensionamento prescindendo dall’età, secondo la disciplina previgente.
Sul riconoscimento della qualifica di precoce, si specifica che sono utili i contributi relativi a un effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo compreso tra il compimento del 14° e del 19° anno, inclusi i periodi ricongiunti ex legge n. 29/1979. Per i lavoratori agricoli dipendenti, la contribuzione anteriore al 1984 va valutata con riferimento alle giornate effettive risultanti dagli elenchi di categoria e rivalutate ex art. 7 della legge n. 638/1983; il requisito si considera raggiunto con almeno 156 contributi giornalieri rivalutati prima del 19° anno.
Il messaggio chiarisce anche che:
- la domanda di ricongiunzione resta preclusa dalla comunicazione di accoglimento della domanda di pensione, anche se il diritto è sorto prima;
- la decorrenza della pensione non può essere anteriore alla domanda di ricongiunzione, pur se il diritto era già sorto;
- i contributi ricongiunti vanno considerati come se fossero stati versati nella gestione di provenienza nel periodo originario;
- ai fini del diritto alla pensione nell’AGO, tutta la contribuzione deve essere computata per verificare la maggiore anzianità contributiva, anche se non tutta è utile per la misura.
Lavoratori in preavviso e principio generale sulla decorrenza
La condizione di lavoratore in preavviso alla data del 3 novembre 1997 deve essere provata con dichiarazione del datore di lavoro, contenente le clausole contrattuali sul preavviso, la data iniziale e quella finale. La durata contrattuale del preavviso costituisce il minimo garantito, ma può essere ampliata dalle parti.
In via generale, la circolare ribadisce che le decorrenze dei pensionamenti di anzianità devono essere intese come termini iniziali dai quali gli interessati, se in possesso dei requisiti richiesti, possono effettivamente accedere al pensionamento.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare integra le prime istruzioni già fornite con la n. 2 del 5 gennaio 1998, tenendo conto del parere del Ministero del Lavoro del 3 aprile 1998. L’obiettivo è chiarire il coordinamento tra l’art. 59 della legge n. 449/1997 e la disciplina previgente, nonché con la legge n. 335/1995, per definire requisiti, categorie interessate e decorrenze del pensionamento di anzianità.
Lavoratori con qualifica di operai e lavoratori precoci
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati come operai, la qualifica è sufficiente se posseduta alla data del pensionamento. Per i lavoratori "precoci", cioè iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno tra i 14 e i 19 anni per effettiva attività lavorativa, si considerano utili anche i periodi accreditati in altri fondi obbligatori, pur restando la liquidazione della pensione nell’AGO con la sola contribuzione di tale regime.
Lavoratori collocati in mobilità
La circolare distingue tra mobilità "lunga" e mobilità ordinaria. Per i lavoratori collocati in mobilità entro il 3 novembre 1997, o in base a domande ex art. 3 del D.L. n. 129/1997 con accordo entro il 31 marzo 1998, trovano applicazione i requisiti della Tabella B della legge n. 335/1995. Sono poi specificate diverse fattispecie: mobilità lunga entro il 1994, mobilità lunga dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1997, mobilità ordinaria in essere al 17 agosto 1995 o da procedure avviate prima di tale data, e mobilità lunga ex legge n. 229/1997 con requisiti "cristallizzati" al 1997.
Regole di accesso e decorrenza per la mobilità
Per alcune categorie di lavoratori in mobilità resta possibile il pensionamento indipendentemente dall’età, al perfezionamento di 35 anni di assicurazione e contribuzione; per altri casi valgono requisiti anagrafici o contributivi più elevati, a seconda della gestione interessata. La decorrenza è richiamata secondo le previgenti disposizioni: per i lavoratori che maturano i requisiti entro i vari trimestri si individuano finestre di uscita diverse, mentre per chi rientra nelle ipotesi di cui al comma 7 non opera lo slittamento dei termini previsto per il 1998.
Lavoratori dipendenti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 1997
L’art. 59, comma 8, prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 1997 i requisiti previsti dai commi 6 e 7 possano accedere al pensionamento dal 1° aprile 1998. Il Ministero ha chiarito che ciò vale anche per i dipendenti che, tramite cumulo di contribuzione da lavoro autonomo, abbiano maturato entro tale data i requisiti del comma 6 applicabili alle gestioni autonome.
Lavoratori dipendenti cessati dal rapporto di lavoro
Per i lavoratori cessati entro il 3 novembre 1997, già in possesso dei requisiti alla data di cessazione o che li perfezionino entro il 31 dicembre 1997, la circolare conferma o ammette il diritto al pensionamento dal 1° gennaio 1998. Il Ministero estende il medesimo criterio anche a chi perfezioni i requisiti nel regime autonomo mediante cumulo di contribuzione autonoma, se la maturazione avviene dal 1° gennaio 1998.
Lavoratori cessati dopo il 3 novembre 1997 e in preavviso
Per i lavoratori cessati successivamente al 3 novembre ed entro il 31 dicembre 1997, ma non in preavviso alla data del 3 novembre 1997, la decorrenza va ricostruita in base alla data di maturazione dei requisiti e alla decorrenza che avrebbero avuto secondo la disciplina previgente. In particolare, se i requisiti erano maturati con decorrenza nel 1997, la pensione decorre dal 1° gennaio 1998; se maturati entro il 31 dicembre 1997 per una decorrenza dal 1° gennaio 1998, la decorrenza è fissata al 1° aprile 1998.
Disciplina per i lavoratori autonomi
Per le gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, l’art. 59, comma 6, prevede dal 1° gennaio 1998 il requisito di 35 anni di contribuzione e 58 anni di età, con mantenimento per il periodo 1998-2000 del requisito anagrafico di 57 anni e differimento di quattro mesi dei termini di accesso. Resta possibile il pensionamento con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età; per tale ipotesi non opera il differimento di quattro mesi, ma i termini di finestra del comma 8.
Regime transitorio per i lavoratori autonomi
Il Ministero osserva che la legge non contiene, per gli autonomi, un regime transitorio analogo a quello previsto per i dipendenti. Viene quindi segnalata la necessità di una norma di raccordo che consenta ai lavoratori autonomi che abbiano maturato i nuovi requisiti entro il 31 dicembre 1997 di usufruire di una finestra specifica.
Iscritti alla gestione speciale per miniere, cave e torbiere
Per gli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il Ministero del Lavoro riserva ulteriori chiarimenti, rinviando l’esame dei problemi applicativi relativi all’applicazione dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 59.
Chiarimenti del messaggio n. 11054 del 10 marzo 1998
Il messaggio ribadisce che i lavoratori in mobilità lunga o ordinaria già indicati possono accedere alla pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti di età e contribuzione della Tabella B della legge n. 335/1995. Viene inoltre precisato che i periodi contributivi utili al riconoscimento della qualifica di precoce sono quelli tra il 14° e il 19° anno, inclusi i periodi ricongiunti ex legge n. 29/1979.
Contribuzione ricongiunta e anzianità contributiva
La circolare chiarisce che, ai fini del diritto, i contributi ricongiunti ex art. 1 della legge n. 29/1979 si collocano temporalmente nel periodo in cui erano accreditati nella gestione di provenienza e devono essere considerati utili come se fossero stati versati all’epoca nell’AGO. Inoltre, per il requisito della maggiore anzianità contributiva, si computa tutta la contribuzione, anche quella non utile per la misura della pensione.
Lavoratori agricoli dipendenti precoci
Per i lavoratori agricoli dipendenti con contribuzione anteriore al 1984, ai fini della qualifica di precoce si considerano le giornate effettive risultanti dagli elenchi di categoria, rivalutate ai sensi dell’art. 7 della legge n. 638/1983. Il requisito dell’anno di contribuzione utile si intende perfezionato se, dopo la rivalutazione, risultano almeno 156 contributi giornalieri prima del compimento del 19° anno.
Lavoratori in preavviso e decorrenza della pensione
La condizione di lavoratore in preavviso alla data del 3 novembre 1997 deve risultare da dichiarazione del datore di lavoro che indichi clausole contrattuali, data iniziale e termine del preavviso. La durata contrattuale del preavviso costituisce la durata minima, ampliabile dalle parti. Più in generale, le decorrenze dei pensionamenti di anzianità sono intese come termini iniziali da cui gli interessati, se in possesso dei requisiti, possono accedere al pensionamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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