Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 83 del 10-4-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l2019interpretazione dell201articolo 3, comma 23, del d.lgs. n. 164/1997 in materia di cumulo tra la quota di pensione liquidata in capitale del Fondo volo e il reddito da lavoro durante i periodi di rioccupazione. Viene modificata la precedente indicazione della circolare n. 246/1997: su chiarimento del Ministero del lavoro, la disciplina si applica soltanto ai titolari di pensione con decorrenza dal 1b0 luglio 1997, e non anche alle pensioni anteriori a tale data.

Cumulo delle pensioni del Fondo volo con il reddito da lavoro: precisazione sull2019applicazione temporale

Cumulo delle pensioni del Fondo volo con il reddito da lavoro

La circolare interviene per precisare lambito di applicazione dellarticolo 3, comma 23, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, relativo al cumulo tra la quota di pensione del Fondo volo liquidata in capitale e il reddito da lavoro nei periodi di rioccupazione. Il documento si limita a correggere una precedente indicazione applicativa contenuta nella circolare n. 246 del 28 novembre 1997.

Quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo n. 164/1997 contiene norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo volo con la disciplina vigente nellassicurazione generale obbligatoria. In base al comma 23 dellarticolo 3, durante i periodi di rioccupazione la quota di pensione liquidata in capitale non è cumulabile, in tutto o in parte, con redditi da lavoro dipendente o autonomo, secondo le regole in materia di cumulo pensione-redditi previste per lAGO.

Chiarimento sullefficacia temporale

Nella circolare n. 246/1997 lINPS aveva affermato che la disciplina si applicasse dal 1�b0 luglio 1997 anche alle pensioni già liquidate con decorrenza anteriore. Successivamente, con nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 8PS/70276/VOL-L.65 del 1�b0 aprile 1998, è stato chiarito che la disposizione deve trovare applicazione soltanto nei confronti dei titolari di pensione con decorrenza dal 1�b0 luglio 1997.

Effetti sulla precedente istruzione INPS

In conseguenza di tale chiarimento, il punto 6 della circolare n. 246 del 28 novembre 1997 deve considerarsi modificato. Ne deriva che la disciplina sul mancato cumulo non si estende alle pensioni del Fondo volo aventi decorrenza anteriore al 1�b0 luglio 1997.

Punti principali

Richiamo alla disciplina del d.lgs. n. 164/1997

La circolare richiama le norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo volo con lassicurazione generale obbligatoria, già illustrate con la circolare n. 246 del 28 novembre 1997. In particolare, larticolo 3, comma 23, prevede che, nei periodi di rioccupazione, la quota di pensione liquidata in capitale non sia cumulabile, in tutto o in parte, con redditi da lavoro dipendente o autonomo secondo le regole vigenti nellAGO.

Precisazione sullambito temporale di applicazione

Nella circolare n. 246/1997 era stato indicato che la disciplina si applicava dal 1b0 luglio 1997 anche alle pensioni con decorrenza anteriore. Con la nota ministeriale n. 8PS/70276/VOL-L.65 del 1b0 aprile 1998, il Ministero del lavoro ha invece precisato che il comma 23 si applica unicamente ai titolari di pensione con decorrenza dal 1b0 luglio 1997.

Modifica della precedente circolare INPS

Alla luce del chiarimento ministeriale, il punto 6 della circolare n. 246 del 28 novembre 1997 deve intendersi modificato. Pertanto, la regola sul cumulo tra pensione del Fondo volo e reddito da lavoro non opera per le pensioni con decorrenza anteriore al 1b0 luglio 1997.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.