Circolare numero 80 del 9-4-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti del D.M. 9 gennaio 1998 sulla certificazione dei redditi e sulle dichiarazioni sostitutive dei periodi assicurativi. In particolare, dal 1998 la CUD sostituisce la copia del modello O1/M da consegnare al lavoratore; vengono poi indicate le modalità per rilasciare dichiarazioni sostitutive per i periodi non ancora acquisiti dall’INPS, per operai agricoli e collaboratori coordinati e continuativi/porta a porta. La circolare fornisce inoltre precisazioni sulla compilazione del quadro C per i periodi di malattia oltre i 12 mesi, sulla gestione delle cessazioni nel 1998, sulla sottoscrizione automatizzata dei modelli O1/M 1997 e sull’aggiornamento dei codici "tipo rapporto".
Precisazioni su CUD, dichiarazioni sostitutive e compilazione modelli O1/M e O1/M-SOST
Dichiarazioni sostitutive di periodi assicurativi e compilazione dei modelli O1/M e O1/M-SOST
La circolare, emanata in attuazione del D.M. 9 gennaio 1998, fornisce precisazioni operative sugli effetti della nuova certificazione unica CUD e sulle dichiarazioni sostitutive necessarie ai fini previdenziali. L’obiettivo è coordinare la disciplina fiscale unificata con le esigenze istruttorie dell’INPS, in attesa dell’integrale applicazione della dichiarazione unificata prevista dal D.Lgs. n. 241/1997.
Inquadramento normativo
La circolare richiama il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ha sostituito l’art. 7-bis del DPR n. 600/1973, istituendo la certificazione unica CUD. Tale certificazione assorbe anche gli adempimenti prima richiesti in ambito contributivo. Il D.M. 9 gennaio 1998, in particolare agli articoli 7 e 9, disciplina rispettivamente la certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e la dichiarazione sostitutiva per l’applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
Certificazione unica CUD e sostituzione dell’O1/M
Con l’art. 7 del D.M. 9 gennaio 1998 viene approvato il modello CUD per attestare, con riferimento al 1998, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le indennità di fine rapporto e anticipazioni, le ritenute, le detrazioni, l’imponibile contributivo e i trattamenti pensionistici corrisposti. Ai sensi del D.Lgs. n. 314/1997, la CUD sostituisce, a partire dalla competenza 1998, la copia del modello O1/M che il datore di lavoro era tenuto a consegnare al lavoratore.
La certificazione deve essere rilasciata dal sostituto d’imposta entro il mese di febbraio dell’anno successivo al periodo di riferimento, oppure entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Per i datori di lavoro non sostituti d’imposta, la circolare consente comunque la compilazione e consegna di una certificazione conforme allo schema CUD limitata ai dati identificativi e a quelli contributivi.
Dati contributivi da indicare nella CUD
Per la compilazione del modello CUD occorre attenersi alle istruzioni del D.M. 9 gennaio 1998. La circolare precisa, in particolare, che nel campo 29 devono essere riportati soltanto i contributi previdenziali e assistenziali INPS a carico del lavoratore trattenuti nell’anno cui si riferisce la certificazione. Restano esclusi i contributi riferiti alle componenti variabili della retribuzione, quando i relativi adempimenti contributivi sono effettuati nel mese di gennaio dell’anno successivo.
Dichiarazione sostitutiva per gli adempimenti previdenziali
L’art. 9 del D.M. 9 gennaio 1998 si inserisce nel contesto dell’unificazione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali prevista dal D.Lgs. n. 241/1997. Le informazioni sulle denunce annuali delle retribuzioni soggette a contribuzione confluiranno nella dichiarazione unificata, trasmessa al Ministero delle Finanze e successivamente resa disponibile all’INPS.
Per garantire la tempestività nell’erogazione delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, anche se non sostituto d’imposta, a rilasciare su richiesta degli interessati una specifica dichiarazione sostitutiva per i periodi non ancora presenti negli archivi INPS. Tale dichiarazione serve per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonché per gli altri adempimenti istituzionali. Per i dipendenti di aziende soggette al D.M. 5 febbraio 1969 essa va resa mediante il modello O1/M-SOST.
Operai agricoli e collaboratori coordinati e continuativi
La circolare estende il principio delle dichiarazioni sostitutive anche ad altre categorie. Per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato il datore di lavoro deve rilasciare, a richiesta, una dichiarazione sostitutiva secondo lo schema allegato 1, denominato DMAG/SOST.
Per i collaboratori coordinati e continuativi e per i venditori porta a porta, la dichiarazione sostitutiva relativa alla contribuzione versata dai committenti nella gestione separata "lavoratori autonomi" deve essere rilasciata secondo lo schema allegato 2, denominato GLA/SOST.
Indicazioni sul quadro C per i periodi di malattia oltre 12 mesi
La circolare ribadisce le istruzioni già fornite con la circolare n. 274 del 30 dicembre 1997 per la compilazione dei modelli O1/M relativi al 1997, da presentare entro il 30 giugno 1998 in base alla circolare n. 49 del 27 febbraio 1998. In particolare, per i periodi di malattia retribuiti eccedenti i 12 mesi e utili alla valutazione pensionistica ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 564/1996, deve essere utilizzato il quadro C.
Per tali dati, il campo "TIPO" deve essere compilato con i codici M6 e M7 per i periodi riferiti rispettivamente al 1996 e al 1997; per il 1998 deve essere utilizzato il nuovo codice M8. La circolare segnala inoltre che sono in corso contatti con il Ministero del Lavoro per verificare eventuali iniziative di modifica della norma. In attesa di chiarimenti, i dati devono comunque essere riportati nelle dichiarazioni sostitutive O1/M-SOST per consentire la corretta determinazione delle prestazioni pensionistiche.
Malati terminali
Per i malati terminali la valutazione dei periodi di malattia ai fini pensionistici non segue il criterio ordinario di riduzione al 50% oltre il dodicesimo mese. La verifica della condizione di terminalità sarà effettuata al momento della liquidazione della pensione, con eventuale documentazione da parte dell’avente diritto secondo le indicazioni contenute nella lettera del Ministero del Lavoro allegata alla circolare INPS n. 261 del 22 dicembre 1997, riprodotta come allegato 3.
Cessazione del rapporto nel 1998 e passaggio alla dichiarazione unificata
Poiché per le retribuzioni del 1998 e degli anni successivi gli O1/M saranno sostituiti dalla dichiarazione unificata prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 241/1997, le aziende che cessano definitivamente nel corso del 1998 non devono più compilare e consegnare i modelli O1/M entro 30 giorni dalla cessazione. Analogamente, in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro nel 1998, non deve più essere consegnata al lavoratore la copia O1/M di sua spettanza.
Resta comunque possibile, su richiesta del lavoratore, il rilascio del modello O1/M-SOST. Inoltre, le copie O1/M relative al 1998 già consegnate, se complete dei dati necessari, possono essere utilizzate come dichiarazioni sostitutive O1/M-SOST.
Sottoscrizione automatica dei modelli O1/M 1997
In coerenza con quanto previsto per la CUD dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 314/1997, la circolare autorizza le aziende che presentano i modelli O1/M mediante supporto magnetico a sottoscrivere la copia destinata ai lavoratori con sistemi di elaborazione automatica. La misura riguarda quindi la modalità di firma e semplifica la gestione dei modelli prodotti con procedure informatiche.
Codici "tipo rapporto" aggiornati
La circolare trasmette un elenco aggiornato di codici da inserire nella casella "tipo rapporto" dei modelli O1/M e O1/M-SOST. Tra i codici riportati figurano numerose fattispecie di rapporti agevolati o speciali, tra cui:
- assunzioni con contratto di formazione e lavoro trasformato a tempo indeterminato;
- lavoratori e soci svantaggiati con esonero totale dei contributi;
- rapporti agevolati per imprese di trasporto, calzaturieri, lavoratori in mobilità, contratti di reinserimento;
- dirigenti iscritti all’INPDAI in specifiche condizioni;
- giornalisti RAI già iscritti all’INPGI che abbiano optato per l’INPS.
La circolare specifica anche che, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno, devono essere compilati due modelli O1/M, lasciando vuota la casella "TIPO RAPP." nel secondo modello relativo al periodo a tempo indeterminato.
Allegati e modelli allegati
La circolare richiama tre allegati di rilievo operativo: l’allegato 1 con il modello DMAG/SOST per i lavoratori agricoli; l’allegato 2 con il modello GLA/SOST per i collaboratori coordinati e continuativi e per i venditori porta a porta; l’allegato 3 con la nota ministeriale del 24 giugno 1997 sui malati terminali, utilizzata come riferimento interpretativo per la disciplina dei periodi di malattia ai fini pensionistici.
Punti principali
Effetti del D.M. 9 gennaio 1998 e introduzione della CUD
Il decreto legislativo n. 314/1997 introduce la certificazione unica (CUD), che dal 1998 sostituisce la copia del modello O1/M consegnata al lavoratore. La CUD attesta redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, ritenute, detrazioni, imponibile previdenziale e trattamenti pensionistici corrisposti. La certificazione deve essere rilasciata entro febbraio dell’anno successivo o entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Compilazione della CUD e contribuzione a carico del lavoratore
Per la compilazione della CUD si richiamano le istruzioni dell’allegato E del D.M. 9 gennaio 1998. Nel campo 29 devono essere indicati i contributi previdenziali e assistenziali INPS trattenuti nell’anno di riferimento; non devono invece essere riportati i contributi relativi alle componenti variabili della retribuzione i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo.
Dichiarazione sostitutiva per i periodi non acquisiti dall’INPS
L’articolo 9 del D.M. 9 gennaio 1998 prevede che, per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi INPS i flussi delle dichiarazioni unificate, il datore di lavoro debba rilasciare, su richiesta degli interessati, una dichiarazione sostitutiva utile per il diritto e la misura delle prestazioni e per gli altri adempimenti istituzionali. Per i dipendenti di aziende ex D.M. 5 febbraio 1969 la dichiarazione va resa con il modello O1/M-SOST.
Dichiarazioni sostitutive per operai agricoli e per collaboratori coordinati e continuativi
Anche per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il datore di lavoro deve rilasciare, a richiesta, apposite dichiarazioni sostitutive secondo lo schema allegato 1 (mod. DMAG/SOST). Per i collaboratori coordinati e continuativi e per i venditori porta a porta la dichiarazione sostitutiva della contribuzione versata dai committenti va rilasciata secondo lo schema allegato 2 (mod. GLA/SOST).
Quadro C dei modelli O1/M e O1/M-SOST per malattia oltre il dodicesimo mese
Per i periodi di malattia retribuiti eccedenti il limite dei 12 mesi, utili ai fini pensionistici ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 564/1996, deve essere utilizzato il quadro C. Per il 1996 e 1997 vanno impiegati i codici M6 e M7; per il 1998 il nuovo codice M8. In attesa di eventuali chiarimenti ministeriali, tali dati devono essere riportati anche nelle dichiarazioni sostitutive O1/M-SOST.
Malati terminali
Per i malati terminali la valutazione dei periodi di malattia ai fini pensionistici sarà effettuata al momento della liquidazione della pensione. L’avente diritto dovrà eventualmente documentare la circostanza secondo quanto indicato nella lettera del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale allegata alla circolare INPS n. 261 del 22 dicembre 1997 e riprodotta in allegato 3.
Cessazioni nel 1998 e sostituzione progressiva degli O1/M
Poiché per le retribuzioni relative al 1998 e seguenti i modelli O1/M saranno sostituiti dalla dichiarazione unificata di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 241/1997, le aziende che cessano definitivamente nel corso del 1998 non dovranno più compilare e consegnare gli O1/M entro 30 giorni dalla cessazione. In caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, non dovrà più essere consegnata al dipendente la copia O1/M; potrà essere rilasciato, su richiesta, il modello O1/M-SOST. Le copie O1/M 1998 già consegnate, se complete, possono essere utilizzate come O1/M-SOST.
Sottoscrizione automatizzata dei modelli O1/M per il 1997
Le aziende che presentano i modelli O1/M mediante supporto magnetico sono autorizzate a sottoscrivere la copia da consegnare ai lavoratori mediante sistemi di elaborazione automatica, in analogia a quanto consentito per la CUD dal D.Lgs. n. 314/1997.
Aggiornamento dei codici "tipo rapporto"
Viene trasmesso l’elenco aggiornato dei codici da utilizzare nella casella "tipo rapporto" dei modelli O1/M e O1/M-SOST. La circolare riepiloga numerosi codici relativi a rapporti agevolati o particolari, tra cui contratti di formazione e lavoro, lavoratori svantaggiati, mobilità, reinserimento, calzaturieri, dirigenti INPDAI e giornalisti RAI optanti per l’INPS.
Trasformazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno
Se nel corso dell’anno interviene una trasformazione del tipo di rapporto, ad esempio da contratto di formazione a tempo indeterminato, devono essere compilati due modelli O1/M. Il secondo, relativo al periodo con rapporto a tempo indeterminato, non deve recare alcun dato nella casella "TIPO RAPP.".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 apr 1998Circolare numero 81 del 9-4-1998
- Circolare · 9 apr 1998Circolare numero 82 del 9-4-1998
- Circolare · 8 apr 1998Circolare numero 78 del 8-4-1998
- Circolare · 8 apr 1998Circolare numero 79 del 8-4-1998
- Circolare · 10 apr 1998Circolare numero 83 del 10-4-1998
- Circolare · 7 apr 1998Circolare numero 77 del 7-4-1998
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →