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Circolare

Circolare numero 78 del 8-4-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti delle leggi n. 30/1998 e n. 52/1998 sulle proroghe di indennità e trattamenti di integrazione salariale. Vengono chiariti l'ambito dei beneficiari, le misure economiche ridotte del 10%, i periodi di proroga e le modalità operative per aziende e sedi INPS, inclusi codici DM10/2, codici di intervento, conti contabili e nuove denominazioni di piano dei conti.

Proroga indennità portuali e marittime e proroghe CIGS; istruzioni contabili e piano dei conti

Proroga di indennità e trattamenti di integrazione salariale

La circolare recepisce le modifiche introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dal decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52. L'intervento riguarda, da un lato, le indennità per lavoratori portuali e marittimi e, dall'altro, le proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale per specifiche categorie di imprese e lavoratori, con conseguenti istruzioni operative e contabili.

Ambito di applicazione delle proroghe per i lavoratori portuali e marittimi

Per effetto dell'art. 9, comma 2, del DL n. 457/1997, è confermata la proroga per l'anno 1997, entro il limite di 1200 unità, dell'indennità prevista per i soci e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali trasformati ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994. La circolare precisa che la proroga riguarda anche i lavoratori e dipendenti delle imprese portuali disciplinate dall'art. 16 della medesima legge e i dipendenti delle autorità portuali di cui all'art. 6, a condizione che fossero soci dipendenti delle compagnie o dei gruppi portuali.

È richiamato il messaggio n. 11745 del 14 marzo 1998, con il quale è stato trasmesso il D.M. n. 24217 del 6 marzo 1998, che dispone la concessione della proroga dell'indennità per il periodo dal 1 aprile 1997 al 31 dicembre 1997. La circolare richiama inoltre la circ. n. 281 del 14 novembre 1995 per quanto attiene al beneficio non interamente utilizzato nell'anno 1997, prorogato al 31 dicembre 1998.

Proroga dell'indennità per imprese marittime e servizi di rimorchio

L'art. 9, comma 3, del medesimo DL n. 457/1997 prevede altresì la proroga fino al 31 dicembre 1998 dell'indennità istituita dall'art. 6, comma 15, della legge n. 236/1993 per i dipendenti di imprese marittime o esercenti servizi di rimorchio nei porti. La circolare richiama, in relazione a tale istituto, anche le precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 281 del 14 novembre 1995 e n. 54 del 7 marzo 1997.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per imprese in crisi

L'art. 1, comma 3, lettera a), del DL n. 4/1998, convertito nella legge n. 52/1998, consente la proroga per ulteriori otto mesi del trattamento di integrazione salariale concesso in favore delle imprese in crisi sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria. La proroga opera solo per concessioni già in atto alla data del 25 marzo 1997 e si colloca alla scadenza della precedente proroga semestrale disposta dal DL n. 67/1997.

La misura del trattamento è ulteriormente ridotta del 10%; pertanto, per il periodo considerato, essa è pari al 64,8% della retribuzione integrabile, al netto dell'aliquota di riduzione prevista dalla legge n. 41/1986. La circolare precisa che la riduzione aggiuntiva del 10% si applica anche agli importi dei massimali già ridotti del 10%.

Proroga del trattamento per i consorzi agrari

La lettera b) del medesimo art. 1, comma 3, della legge n. 52/1998 prevede la possibilità di prorogare per ulteriori otto mesi il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 5, comma 8, della legge n. 642/1996 in favore dei dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 15 dicembre 1997. Anche questa proroga opera alla scadenza della precedente e comporta una riduzione del 10% del trattamento, che per il periodo in esame risulta pari al 72% della retribuzione integrabile, sempre al netto dell'aliquota di riduzione ex legge n. 41/1986.

La circolare aggiunge che la diminuzione del 10% opera anche quando il trattamento sia pari all'importo del massimale mensile.

Ulteriore proroga fino a sei mesi di altra CIGS

L'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 52/1998 stabilisce che il trattamento di integrazione salariale già concesso dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 2, comma 25, lettera c), della legge n. 608/1996 può essere prorogato ulteriormente per un periodo massimo di sei mesi. La circolare richiama la precedente circ. n. 54 del 7 marzo 1997, punto 15, lettera b).

Modalità operative per l'esposizione nel DM10/2

Per la proroga dell'indennità a favore dei lavoratori portuali, le aziende devono utilizzare il modello DM10/2 esponendo:

  • le indennità già concesse con il D.M. del 6 marzo 1998 e quelle eventualmente riconosciute con successivi provvedimenti ai sensi della legge n. 30/1998, con il codice T150 e la dicitura IND.PORT.L.30/98;
  • gli assegni per il nucleo familiare connessi all'indennità, con il codice T151 per gli assegni del mese corrente e con il codice T152 per gli assegni relativi a mesi precedenti.

Per le proroghe CIGS di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 sono istituiti i codici tipo di intervento 393 e 394, rispettivamente per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e lettera b), del DL n. 4/1998. Nel mod. IGi6/str deve essere inserita una specifica avvertenza per i datori di lavoro tenuti all'anticipazione dei trattamenti, con l'indicazione della misura spettante:

  • codice 393: CIGS ex DL 4/98, art. 1, comma 3, lettera a), con ulteriore riduzione del 10% e misura pari al 64,8% della retribuzione integrabile;
  • codice 394: CIGS ex DL 4/98, art. 1, comma 3, lettera b), con riduzione del 10% e misura pari al 72% della retribuzione integrabile.

Conguagli, contributo addizionale e controlli

Le imprese interessate devono esporre gli importi da conguagliare nel quadro D del DM10/2 con le seguenti modalità:

  • le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria devono usare il codice G608 e la dicitura CIGS ridotta art. 1, comma 3, lettera a), L. 52/98;
  • i consorzi agrari devono usare il codice G609 e la dicitura CIGS ridotta art. 1, comma 3, lettera b), L. 52/98.

L'eventuale contributo addizionale sulle integrazioni salariali deve essere esposto con il codice E400. Per consentire i controlli delle Sedi sulle somme conguagliate, la procedura di gestione delle denunce DM10/2 memorizza, dopo il consolidamento, le denunce contenenti i codici G608 e G609 nell'archivio delle segnalazioni, per la relativa consultazione o per l'emissione di liste.

Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione

Per la rilevazione contabile delle indennità oggetto della proroga prevista al punto 1.1, la circolare istituisce i conti:

  • GAU 30/64, per l'imputazione delle indennità anticipate dalle aziende e identificate nel DM10/2 con il codice T150;
  • GAU 30/65, per l'imputazione delle indennità erogate direttamente ai beneficiari.

Gli assegni per il nucleo familiare, se spettanti, devono essere imputati ai conti:

  • GAT 30/64, se connessi a indennità anticipate dalle aziende, con riferimento ai codici T151 e T152 per gli assegni correnti e arretrati;
  • GAT 30/65, se connessi a indennità erogate direttamente ai beneficiari.

Per i pagamenti diretti effettuati dalle SAP deve essere predisposto un rendiconto annuale da trasmettere alla Direzione generale, secondo le modalità che saranno indicate nella circolare delle chiusure contabili. A tal fine, sarà predisposta una specifica collezione nella procedura pagamenti vari e sarà prodotta una lista degli importi erogati nell'anno a titolo di indennità e assegni per il nucleo familiare, per verificare la concordanza con gli importi contabilizzati ai conti GAU 30/65 e GAT 30/65.

Variazioni al piano dei conti

L'allegato alla circolare riporta le variazioni di tipo I relative ai nuovi conti GAT 30/64, GAT 30/65, GAU 30/64 e GAU 30/65. Le denominazioni complete e abbreviate specificano che tali conti sono riferiti alle indennità e agli assegni per il nucleo familiare connessi ai benefici previsti dall'art. 9, comma 2, del DL n. 457/1997, con distinzione tra importi conguagliati dalle aziende secondo il sistema di denuncia del D.M. 5 febbraio 1969 e importi corrisposti direttamente ai lavoratori/beneficiari.

Punti principali

Proroga dell'indennità per lavoratori portuali e marittimi

È confermata la proroga, per l'anno 1997 e nei limiti previsti, dell'indennità per i soci e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali trasformati ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994. La proroga riguarda anche i lavoratori e dipendenti delle imprese portuali di cui all'art. 16 della stessa legge e i dipendenti delle autorità portuali di cui all'art. 6, purché già soci dipendenti delle compagnie o gruppi portuali. È inoltre prorogata fino al 31 dicembre 1998 l'indennità per i dipendenti di imprese marittime o esercenti servizi di rimorchio nei porti.

Proroghe CIGS per imprese in amministrazione straordinaria e consorzi agrari

La legge di conversione n. 52/1998 dispone una proroga di otto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, se la concessione era in atto al 25 marzo 1997. La misura è ulteriormente ridotta del 10%, risultando pari al 64,8% della retribuzione integrabile, al netto dell'aliquota di riduzione ex legge n. 41/1986. È prevista anche la proroga di otto mesi per i dipendenti dei consorzi agrari in servizio al 15 dicembre 1997, con trattamento ridotto del 10% e pari al 72% della retribuzione integrabile.

Ulteriore proroga CIGS ex art. 2, comma 25, lett. c), legge n. 608/1996

La legge n. 52/1998 consente la proroga, per un periodo massimo di sei mesi, del trattamento di integrazione salariale già concesso dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 2, comma 25, lettera c), della legge n. 608/1996.

Modalità operative per il mod. DM10/2 e codici di intervento

Per la proroga dell'indennità portuale le aziende devono esporre nel DM10/2 le indennità con il codice T150 con dicitura IND.PORT.L.30/98 e gli assegni per il nucleo familiare con i codici T151 (correnti) e T152 (arretrati). Per le CIGS prorogate sono istituiti i codici di intervento 393 e 394, rispettivamente per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 3, del DL n. 4/1998. Nel mod. IGi6/str deve essere riportata l'avvertenza con la misura del trattamento spettante.

Conguagli e contributo addizionale

Le imprese in amministrazione straordinaria devono conguagliare la CIGS con il codice G608 e i consorzi agrari con il codice G609, entrambi nel quadro D del DM10/2 e con le relative diciture di riduzione del 10%. Il contributo addizionale sulle integrazioni salariali, se dovuto, deve essere esposto con il codice E400. La procedura DM10/2 memorizza le denunce con codici G608 e G609 per i controlli delle Sedi.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la rilevazione contabile delle indennità portuali prorogate sono istituiti i conti GAU 30/64 per le indennità anticipate dalle aziende e GAU 30/65 per quelle erogate direttamente ai beneficiari. Gli assegni per il nucleo familiare vanno imputati ai conti GAT 30/64 e GAT 30/65, a seconda che siano connessi a indennità anticipate dalle aziende o erogate direttamente. Per i pagamenti diretti delle SAP è previsto un rendiconto annuale e una specifica collezione nella procedura pagamenti vari, con lista degli importi erogati per il controllo contabile.

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