Circolare numero 79 del 8-4-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’avvio, da maggio 1998, della riscossione unificata per i contribuenti titolari di partita IVA, con pagamento tramite modello F24 presso banche, concessionari e Poste abilitate. Vengono chiariti ambito di applicazione, soggetti esclusi, termini di versamento per tributi e contributi INPS, modalità di compilazione della sezione INPS, regole su compensazione e rateazione, nonché principali profili sanzionatori e operativi per aziende, artigiani, commercianti, agricoli, pescatori e committenti di collaborazioni coordinate e continuative.
Decreto legislativo n. 241/1997: riscossione unificata Fisco-INPS-Regioni e uso del modello F24
Decreto legislativo n. 241/1997: riscossione unificata Fisco-INPS-Regioni e modello F24
La circolare disciplina l’avvio della riscossione unificata prevista dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, applicabile dal mese di maggio 1998 ai contribuenti titolari di partita IVA. Il documento fornisce istruzioni operative per il versamento unitario di tributi e contributi, la compilazione del modello F24, la compensazione dei crediti, la rateazione e le modalità specifiche per le diverse categorie di contribuenti e posizioni INPS.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La nuova disciplina riguarda esclusivamente i contribuenti titolari di partita IVA, che dispongono del cosiddetto "conto fiscale". Il pagamento di imposte, tributi e contributi deve essere eseguito mediante il modello di pagamento "Fisco/INPS/Regioni" (mod. F24), con scadenza ordinaria unificata al giorno 15 del mese di riferimento, salve le eccezioni espressamente previste.
Rientrano nel perimetro della riscossione unificata:
- imposte sui redditi e ritenute alla fonte riscosse con versamento diretto ex art. 3, comma 1, DPR n. 602/1973;
- IVA dovuta ai sensi degli artt. 27, 33 e 74 del DPR n. 633/1972;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- IRAP;
- addizionale regionale all’IRPEF;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa nelle gestioni INPS;
- contributi dovuti dai datori di lavoro tenuti al mod. DM10/2, dalle aziende agricole e dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- contributi dovuti dai committenti per collaborazioni coordinate e continuative;
- saldo 1997 del contributo al Servizio sanitario nazionale e dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- interessi dovuti in caso di rateazione.
Soggetti esclusi dalla procedura
La circolare elenca le ipotesi escluse dalla riscossione unificata. Restano fuori:
- tutti i contribuenti non titolari di partita IVA;
- i datori di lavoro domestico;
- i marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera, nei casi di iscrizione preventiva all’imbarco o regolarizzazione successiva allo sbarco disciplinati dagli artt. 47-56 della legge n. 413/1984;
- i versamenti per il Fondo Clero;
- i versamenti per prosecuzione volontaria;
- i versamenti per riscatti, rendite e ricongiunzioni;
- i versamenti per regolarizzazioni, rateazioni, condoni e, in generale, ogni versamento non espressamente ricompreso nella normativa.
Per tali fattispecie continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di pagamento e le scadenze già vigenti.
Termini di versamento e prime scadenze operative
Per i titolari di partita IVA i termini ordinari di versamento risultano unificati al giorno 15 del mese di scadenza. La circolare precisa tuttavia una serie di scadenze specifiche per il 1998 e per alcune tipologie di contributi INPS.
Tra le principali scadenze indicate:
- entro il 15 maggio 1998: contributi previdenziali ed assistenziali da mod. DM10/2 riferiti, in generale, ad aprile 1998; contributi dovuti dai committenti per compensi ai parasubordinati pagati ad aprile 1998; contributi dei pescatori autonomi con scadenza maggio 1998;
- entro il 15 giugno 1998, differibile al 15 luglio 1998 con interessi dello 0,50%: saldo 1997 e acconto 1998 dei contributi sul reddito oltre il minimale dovuti da artigiani e commercianti; saldo 1997 e acconto 1998 dovuto dai professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi;
- entro il 15 giugno 1998: contribuzione dovuta dai datori di lavoro che occupano manodopera agricola per il quarto trimestre 1997;
- entro il 15 luglio 1998: prima rata 1998 dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli e dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- entro il 15 agosto 1998: secondo trimestre 1998 dei contributi dovuti sul minimale dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.
È inoltre stabilito che, se il termine cade di sabato o in giorno festivo, il versamento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Modello F24: disponibilità, struttura e utilizzo
Il modello F24 sostituisce la modulistica di conto fiscale precedente e quella utilizzata per i versamenti contributivi interessati. Può essere reperito presso banche convenzionate, concessionari, Poste Italiane e INPS. L’INPS invia anche modelli precompilati ai contribuenti per i quali determina l’importo dei contributi, nonché alle aziende tenute al mod. DM10/2 e ai committenti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il modello è predisposto in tre copie: le prime due restano all’intermediario, la terza è restituita al contribuente come ricevuta. La circolare ammette inoltre la stampa in proprio del modello, purché conforme alle caratteristiche tecniche richiamate nel decreto del 30 marzo 1998.
Compilazione della sezione INPS
La sezione INPS del modello è articolata su più righe e consente di indicare diverse tipologie di contribuzioni tramite apposite causali. Il contribuente deve utilizzare righe distinte quando ha più posizioni contributive, quando effettua saldo e acconto separatamente o quando opera compensazioni diverse.
Le istruzioni distinguono le principali fattispecie:
- aziende tenute a presentare mod. DM10/2;
- committenti di lavoro parasubordinato iscritti alla gestione separata;
- titolari di posizione assicurativa nelle gestioni artigiani e commercianti;
- datori di lavoro agricolo per operai a tempo indeterminato e determinato;
- lavoratori autonomi agricoli e concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- pescatori autonomi;
- gestioni e contributi arretrati.
La circolare fornisce per ciascuna categoria l’indicazione dei campi da compilare, del codice sede, delle causali contributo, del codice INPS, dei periodi di riferimento e della distinzione tra importi a debito, importi a credito compensati e eventuali interessi.
Compensazione dei crediti
Le persone fisiche titolari di partita IVA possono compensare i crediti risultanti dalla dichiarazione unificata "UNICO" e dalle denunce contributive con i debiti verso Stato, INPS e Regioni. La compensazione deve avvenire compilando gli appositi spazi del modello F24.
I crediti utilizzabili riguardano, in particolare:
- eccedenze d’imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare;
- crediti contributivi INPS risultanti da denunce periodiche, come i saldi a credito del mod. DM10/2.
Non sono compensabili le ritenute alla fonte. Il credito da DM10/2 può essere compensato dalla data di presentazione della denuncia con saldo a credito fino alla scadenza della denuncia successiva. Per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, l’eventuale credito da versamenti in acconto 1997 eccedenti il dovuto non è compensabile, ma può essere recuperato riducendo l’acconto 1998.
La circolare ribadisce il limite massimo di compensazione di lire 500 milioni per ciascun periodo d’imposta fino all’anno 2000.
Rateazione dei pagamenti
Per l’anno 1998 la rateazione è ammessa solo per il saldo 1997 e il primo acconto 1998 relativi alle imposte e al contributo al Servizio sanitario nazionale, cioè per importi derivanti dalla dichiarazione unificata UNICO 98. Non è invece ammessa la rateazione del saldo e dell’acconto dei contributi INPS 1998.
In presenza di opzione per il pagamento rateale:
- la prima rata va versata entro il termine ordinario del saldo e/o dell’acconto;
- le rate successive scadono il giorno 15 di ciascun mese;
- il piano deve concludersi entro novembre;
- gli interessi sono calcolati secondo l’art. 9 del DPR n. 602/1973, con maggiorazione di un punto percentuale;
- per la seconda rata, nel 1998, il tasso indicato è pari al 0,50%;
- in caso di rateazione dell’IRAP, nella colonna del periodo di riferimento va indicato il numero di rate prescelto prima del periodo stesso.
Regime sanzionatorio
La circolare richiama le sanzioni in caso di errori o omissioni nel modello:
- omessa o inesatta indicazione del codice fiscale: sanzione da lire 200.000 a lire 4.000.000;
- mancanza degli elementi necessari per identificare il soggetto e imputare la somma: sanzione da lire 200.000 a lire 1.000.000;
- mancata o tardiva presentazione del modello: sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi.
Resta invece invariato il regime sanzionatorio per il mancato o tardivo pagamento dei contributi dovuti all’INPS.
Indicazioni specifiche per alcune categorie INPS
Per le aziende tenute al mod. DM10/2, il versamento va effettuato entro il giorno 15 del mese di scadenza; il mod. DM10/1 non deve più essere utilizzato dai datori di lavoro titolari di partita IVA. Le denunce DM10/2 restano da presentare entro il termine di pagamento, mentre il mod. DM10/3 continua ad essere presentato entro il giorno 15 del mese di scadenza. Sono trattati anche i casi di DM10 parzialmente insoluti, totalmente insoluti e passivi, nonché la gestione dei crediti a saldo dell’azienda.
Per i committenti di lavoro parasubordinato, il versamento dei contributi della gestione separata va eseguito entro il giorno 15 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso. Per i professionisti della gestione separata, gli acconti e il saldo seguono i termini dell’IRPEF; è ammesso il differimento con maggiorazione dello 0,50% da esporre con causale "DPPI".
Per artigiani e commercianti, i contributi sul minimale seguono le scadenze di maggio, agosto, novembre e febbraio; per il 1998 il primo versamento resta fissato al 20 aprile. I contributi sul reddito eccedente il minimale seguono i termini IRPEF e possono essere differiti con maggiorazione dello 0,50% indicata con le causali "API" e "CPI".
Per i datori di lavoro agricolo, i contributi restano collegati alle denunce trimestrali; per i lavoratori autonomi agricoli e per i concedenti il termine è il giorno 15 della rata bimestrale; per i pescatori autonomi il termine è il giorno 15 del mese di scadenza del contributo mensile.
Allegato e finalità applicativa
L’allegato alla circolare contiene le istruzioni congiunte INPS e Ministero delle Finanze e una lettera ai contribuenti, con l’obiettivo di agevolare l’introduzione del nuovo sistema di versamento unitario, favorendo la semplificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e la corretta gestione del modello F24.
Punti principali
Avvio della riscossione unificata e ruolo degli intermediari
Dal mese di maggio 1998 la riscossione unificata si applica ai soli contribuenti titolari di partita IVA. Il pagamento avviene con il modello F24 presso banche convenzionate, concessionari della riscossione e sportelli abilitati delle Poste Italiane; gli intermediari riversano le somme alla Tesoreria e trasmettono i dati alla Struttura di gestione, che effettua i controlli, i conguagli e l’invio dei flussi informativi all’INPS e agli altri enti interessati.
Ambito dei versamenti e termini unificati
Il modello F24 è utilizzabile per imposte sui redditi, ritenute, IVA, imposte sostitutive, IRAP, addizionale regionale IRPEF, contributi previdenziali e assistenziali INPS e altri versamenti indicati. I termini ordinari vengono unificati al giorno 15 del mese di scadenza, con eccezioni per acconto IVA e secondo acconto da dichiarazione unificata. Per il 1998 sono indicate scadenze specifiche per DM10/2, artigiani e commercianti, agricoltori, pescatori e committenti parasubordinati.
Compensazione tra debiti e crediti
Le persone fisiche titolari di partita IVA possono compensare debiti e crediti verso Stato, INPS e Regioni risultanti da dichiarazione unificata e denunce contributive, entro il limite di lire 500 milioni per periodo d’imposta fino al 2000. La compensazione riguarda anche crediti INPS da DM10/2 e richiede l’indicazione separata dei dati in F24; non sono compensabili le ritenute alla fonte.
Rateazione dei versamenti
Per il 1998 la rateazione riguarda solo saldo 1997 e primo acconto 1998 derivanti dalla dichiarazione unificata, oltre al contributo al Servizio sanitario nazionale; non è ammessa per i contributi INPS 1998. Le rate mensili scadono il giorno 15 e il piano deve chiudersi entro novembre, con interessi calcolati secondo le regole richiamate nella circolare.
Soggetti esclusi e regole speciali
Restano esclusi dalla riscossione unificata i non titolari di partita IVA, i datori di lavoro domestico, i marittimi italiani in specifiche situazioni, i versamenti al Fondo Clero, la prosecuzione volontaria, riscatti/rendite/ricongiunzioni e le regolarizzazioni o altre fattispecie non espressamente ricomprese. Per gli artigiani e commercianti non titolari di partita IVA è previsto il differimento al 5 luglio 1998 del saldo 1997 senza interessi.
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