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Sentenza

Sentenza n. 2725/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto definitivamente il ricorso, senza esporre nel dispositivo le ragioni del rigetto né una valutazione separata dei motivi. Ha compensato integralmente le spese e disposto la trasmissione immediata del dispositivo al Sindaco del Comune di Messina e al Prefetto di Messina per gli adempimenti previsti dall’art. 130, comma 8, c.p.a.

TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale del 30 maggio 2026 e verbale di proclamazione degli eletti, nella parte relativa al riparto dei seggi del Consiglio della VI Circoscrizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il riparto dei seggi consiliari effettuato dall’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione del Consiglio della VI Circoscrizione del Comune di Messina. Ha dedotto l’erronea applicazione della normativa elettorale regionale e delle istruzioni operative vincolanti, sostenendo che avrebbe dovuto essere assegnato un seggio alla lista "Prima Peloro" e chiedendo la correzione del risultato elettorale ai sensi dell’art. 130, comma 9, c.p.a., con la propria proclamazione a consigliere. Il testo disponibile contiene soltanto il dispositivo e non espone ulteriori articolazioni dei motivi né la motivazione della decisione.

Norme richiamate

  • art. 130, comma 7, c.p.a.

    Visto l’art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;

    Il dispositivo richiama la disposizione nel quadro processuale del giudizio elettorale, ma il testo disponibile non consente di ricavare una specifica interpretazione.

  • art. 130, comma 8, c.p.a.

    Manda alla Segreteria di trasmettere immediatamente copia del presente dispositivo di sentenza al Sindaco del Comune di Messina e al Prefetto di Messina, per gli adempimenti di cui all’art. 130, comma 8, c.p.a.

    In un giudizio elettorale, il dispositivo deve essere trasmesso immediatamente al sindaco e al prefetto per gli adempimenti previsti dalla disposizione.

  • art. 130, comma 9, c.p.a.

    per la conseguente correzione del risultato elettorale ai sensi dell’art. 130, co. 9, c.p.a., con proclamazione della ricorrente alla carica di consigliere della lista “Prima Peloro”.

    La ricorrente ha invocato la correzione del risultato elettorale e la conseguente proclamazione, ma il dispositivo respinge il ricorso senza chiarire la portata applicativa della disposizione.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazione
RamiElezioni

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