Ordinanza n. 11881/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell’equo indennizzo per un’infermità conseguente a pregressa infezione da SARS-CoV-2
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto notificato il 20 novembre 2023, con il quale il Capo Reparto del II Reparto presso la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa ha respinto, per asserita intempestività ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. 461/2001, la domanda presentata il 2 novembre 2020 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo relativamente a una persistente iposmia grave e ipogeusia rilevata mediante esami specialistici dopo una pregressa infezione da SARS-CoV-2. Il ricorso comprendeva anche l’impugnazione degli atti presupposti e consequenziali, incluso, ove occorrente, il verbale del Dipartimento militare di Medicina legale di Roma del 22 settembre 2021. Il TAR ha rilevato d’ufficio la questione della propria competenza territoriale, considerando che il ricorrente aveva dichiarato quale sede di servizio il 41° Stormo Antisom di Sigonella, in provincia di Catania.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR per la Sicilia. Il giudice ha applicato il criterio del foro del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. alle controversie dei pubblici dipendenti quando il rapporto di impiego è ancora in corso; qualora il rapporto sia cessato al momento della proposizione del giudizio, opera invece il criterio ordinario dell’estensione territoriale della res controversa, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a. Nel caso concreto non risultavano impugnati atti generali o normativi e la sede di servizio del ricorrente era in Sicilia; pertanto la controversia è stata devoluta al TAR Sicilia. Il ricorrente dovrà riassumere la causa davanti al giudice competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice della riassunzione; il TAR Lazio non ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Prevede il criterio generale di determinazione della competenza territoriale, applicabile nel caso di rapporto di pubblico impiego cessato al momento della proposizione del giudizio e, secondo l’ordinanza, con riferimento all’estensione territoriale della res controversa.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Stabilisce il foro del pubblico impiego per le controversie relative ai pubblici dipendenti quando il rapporto di impiego è in corso.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Impone la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai fini della prosecuzione del processo.
art. 2, comma 1, d.P.R. 461/2001
È la disposizione invocata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato per sostenere l’intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo; l’ordinanza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, quando il rapporto di impiego è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio, la competenza territoriale si determina secondo il foro del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a.
- Quando il rapporto di pubblico impiego è cessato al momento della proposizione del giudizio, trova applicazione il criterio generale di competenza territoriale previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.a., avuto riguardo all’estensione territoriale della res controversa.
- La competenza territoriale prevista dall’art. 13 c.p.a. è inderogabile: l’individuazione del giudice competente deve avvenire sulla base di regole predeterminate e non può essere rimessa alla scelta delle parti.
- In assenza di impugnazione di atti generali o normativi, una controversia relativa alla posizione di un pubblico dipendente è devoluta al TAR territorialmente competente secondo i criteri ordinari o del foro del pubblico impiego, in relazione alla permanenza o cessazione del rapporto.
- Quando un TAR dichiara la propria incompetenza e individua il TAR competente, il processo deve essere riassunto davanti a quest’ultimo entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
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