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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21429/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen.: dedotta carenza/contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, con la censura che la tesi difensiva è stata ignorata o travisata. In particolare si sosteneva che non erano stati valutati elementi favorevoli agli imputati quali le incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa e il certificato medico relativo alla lesione patita da De Bernardi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo che le questioni sulle quali si fondava il ricorso erano già state esaminate dalla Corte d'appello che ha fornito adeguate e congrue motivazioni. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l'attendibilità della persona offesa è una questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni o ricorso a mere congetture. La Corte di merito aveva motivato la valutazione richiamando l'assenza di interesse della persona offesa (per mancata costituzione di parte civile), l'intervento immediato delle forze dell'ordine che rilevarono lo stato dell'appartamento e della vittima e il rinvenimento del cellulare della persona offesa nel luogo in cui erano stati seguiti ed individuati gli imputati. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    Norma invocata come titolo di censura per insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte ha ritenuto che la valutazione della prova testimoniale e l'affermazione di responsabilità siano questioni di fatto non sindacabili in Cassazione salvo che emergano manifeste contraddizioni o l'uso di mere congetture.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato per gli effetti della declaratoria di inammissibilità: conseguente condanna alle spese e possibilità di applicare sanzioni alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 (Rv. 278609 - 01)

    Richiamata per il principio che l'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o motivazioni che si fondino su mere congetture non verificabili.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 (Rv. 262575 - 01)

    Ulteriore richiamo al principio che la valutazione della prova testimoniale e della attendibilità della vittima costituiscono valutazioni di merito escluse dal sindacato di legittimità in assenza di palesi contraddizioni.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure che riguardano la valutazione della attendibilità delle testimonianze sono difficilmente ammesse: occorre dimostrare manifeste contraddizioni nella motivazione e non semplici divergenze di apprezzamento.
  • Per impugnare efficacemente la motivazione ex art. 606 lett. e) bisogna segnalare passaggi logici specifici, identificabili e contraddittori nella motivazione, non limitarsi ad affermazioni generiche di 'ignorato' o 'traviso'.
  • Documenti medico-legali o altri elementi favorevoli alla difesa possono non essere decisivi se i giudici di merito li hanno valutati nel contesto probatorio complessivo; occorre dimostrare che tali elementi avrebbero dovuto mutare necessariamente l'accertamento del fatto.
  • Elementi di corroborazione raccolti in fase di primo intervento (intervento immediato delle forze dell'ordine, stato dei luoghi, rinvenimento di oggetti riconducibili alla vittima) rafforzano la valutazione di attendibilità della persona offesa e sono difficili da aggirare in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta non solo il rigetto formale del ricorso ma anche possibili sanzioni pecuniarie e condanna alle spese; bisogna valutare il merito dell'impugnazione prima di proporre ricorso per cassazione.
  • Quando si contesta la motivazione, è strategico indicare in che modo concreto la motivazione omessa o contraddittoria ha inciso sulla decisione, mostrando la diretta incidenza sul giudizio di colpevolezza.

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