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Sentenza

Sentenza n. 10148/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202316685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di addebito di euro 83.589,67 per danno subito dall'Amministrazione e relazione conclusiva di una commissione d'inchiesta relativa al danno erariale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto del 7 agosto 2023, notificato il 26 settembre 2023, con il quale gli era stato addebitato l'importo complessivo di euro 83.589,67, pari alla metà della somma sostenuta dall'Amministrazione in esecuzione di una sentenza penale del Tribunale di Roma. Era stata inoltre impugnata la relazione conclusiva del 20 luglio 2023 della commissione d'inchiesta istituita presso il Comando Legione Carabinieri Lazio, dalla quale sarebbe emersa una responsabilità pro quota per il danno erariale, nonché ogni atto antecedente e conseguente. Il testo della sentenza non riporta l'esposizione analitica dei motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dell'8 maggio 2026 con la quale il difensore aveva comunicato che il ricorrente non aveva più interesse a coltivare il giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità del decreto di addebito, della relazione della commissione d'inchiesta o degli ulteriori atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse a coltivare il ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei vizi dedotti contro gli atti impugnati.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere integralmente compensate quando l'esito del giudizio lo giustifica.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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