Ordinanza n. 1429/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata attuazione della sentenza del Tribunale di Patti n. 1402 del 23 luglio 2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza del Tribunale di Patti passata in giudicato. In camera di consiglio è stata rilevata d'ufficio la questione della competenza funzionale inderogabile del TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania. La questione riguarda l'individuazione del tribunale amministrativo regionale competente per l'ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, in relazione alla sede del giudice che ha emesso la decisione da eseguire.
La decisione
Il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale. Ha ritenuto applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.a., secondo cui, per l'ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché il giudicato deriva da una sentenza del Tribunale di Patti, situato in provincia di Messina, la competenza territoriale è stata individuata nel TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania. Il giudice ha precisato che, trattandosi di competenza funzionale ai sensi dell'art. 14 c.p.a., non opera la distinzione interna tra sede del tribunale regionale e sezione staccata prevista dall'art. 47 c.p.a. La causa potrà essere riassunta dinanzi al TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14 c.p.a.
Competenza funzionale inderogabile
La competenza funzionale individuata dalla legge è inderogabile; l'azione di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario rientra tra le controversie soggette a tale competenza.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza
Per l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
art. 47, comma 1, c.p.a.
la questione della “ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata” è da escludersi nelle ipotesi di “competenza funzionale” ex art. 14 Cpa
La ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata non costituisce una questione di competenza nei casi di competenza funzionale inderogabile.
art. 15, comma 4, c.p.a.
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa
A seguito della declinatoria di competenza, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza diretta ad attuare una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario deve essere proposta, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., dinanzi al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
- La competenza del TAR in materia di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario è competenza funzionale inderogabile ai sensi dell'art. 14 c.p.a.
- Quando la competenza è funzionale e inderogabile, la ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata non rileva come questione di competenza ai sensi dell'art. 47 c.p.a.; il ricorso deve essere trattato dalla sezione staccata territorialmente competente.
- Dichiarata l'incompetenza, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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