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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03886/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea valutazione della prova, contestando in particolare la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante e la ricostruzione del fatto, sostenendo in sostanza che non fosse adeguatamente dimostrata la riferibilità a lui dell'effrazione della catena e del lucchetto posti a protezione del bene della persona offesa. Con il secondo motivo ha censurato la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando vizi motivazionali. Con il terzo motivo ha contestato il diniego della sospensione condizionale della pena, deducendo mancanza di motivazione ed erronea valutazione della prova; la difesa ha anche depositato memoria chiedendo la trasmissione del ricorso ad altra Sezione e sostenendo che l'inammissibilità rilevata non fosse fondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato l'inverosimiglianza della tesi difensiva circa la riferibilità ad altri dell'effrazione della catena e del lucchetto. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo perché il diniego dell'art. 131-bis c.p. era sorretto anche dal rilievo della abitualità della condotta, desunta da due precedenti specifici, elemento ostativo al beneficio. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, osservando che la legge non consente la reiterazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte; nel caso concreto l'imputato aveva già fruito di tre sospensioni condizionali, circostanza non superata dalla successiva revoca dei benefici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna per furto in abitazione.

  • art. 625 c.p.

    richiamato quale aggravante del furto contestato e ritenuto sussistente dal giudice di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta abbia carattere abituale; nel caso concreto tale abitualità è stata desunta da precedenti specifici.

  • art. 163 c.p.

    beneficio della sospensione condizionale della pena

    la sospensione condizionale della pena non può essere reiterata per più di due volte; il pregresso godimento di tre sospensioni preclude il beneficio.

  • Cassa delle ammende

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limita a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La contestazione della valutazione della prova è irrilevante in cassazione se non evidenzia un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione e si risolve in una mera contrapposizione alla ricostruzione del giudice di merito.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è preclusa quando la condotta risulti abituale, e tale abitualità può essere desunta anche dalla presenza di precedenti specifici.
  • La sospensione condizionale della pena non è reiterabile oltre il limite di legge; la precedente fruizione, anche se successivamente revocata, resta ostativa al nuovo riconoscimento del beneficio.
  • Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o aspecifici, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso e applica le conseguenze economiche previste per tale esito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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