Cassazione Penale, Sentenza n. 5513/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame della misura cautelare della custodia in carcere per rapina aggravata. Deduce tre motivi principali: (1) inosservanza di norme processuali (art. 267 c.p.p. e art. 125, comma 1, n. 3 c.p.p.), lamentando che il decreto autoritativo delle acquisizioni di dati di traffico sarebbe una "motivazione" apparente, limitata a un timbro "preconfezionato" e priva di un vero esame degli atti; (2) omessa motivazione sulla sussistenza delle circostanze aggravanti e sulle modalità esecutive della rapina, posto che il ricorrente era indicato come organizzatore ma dichiarò di non aver partecipato materialmente; (3) omessa motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e mancato confronto con la tesi difensiva, in particolare rispetto al ruolo ascritto a Baio (promotore/organizzatore vs esecutore).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazioni: il primo motivo è aspecifico e inammissibile perché il ricorrente non ha indicato gli atti specifici affetti dal vizio né la rilevanza probatoria delle conversazioni intercettate (mancato rispetto dell'onere di specificazione); il secondo e il terzo motivo sono censure di merito (valutazioni fattuali) non sindacabili in sede di legittimità, in assenza di violazione di specifiche norme o di manifesta illogicità della motivazione. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; disposizione di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p., poiché la pronuncia non comporta la remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 267 cod. proc. pen.
Il ricorrente invoca la norma in relazione alla motivazione del decreto di acquisizione dati; la Corte rileva però che l'eccezione è aspecifica perché non individua quali conversazioni o atti sarebbero viziati e quale impatto avrebbero sulla decisione, perciò non è fondata in sede di legittimità.
art. 125, comma 1, n. 3, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri di motivazione; la Corte non entra nel merito perché la censura è generica e non dimostra come la presunta carenza motivazionale abbia inciso sulla decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'adempimento di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, in quanto la decisione non determina la remissione in libertà del detenuto.
Massime di principio
- Per censurare l'utilizzabilità di intercettazioni o acquisizioni di traffico telefonico è indispensabile indicare in modo specifico gli atti viziati e spiegare concretamente quale rilevanza probatoria hanno le conversazioni per la decisione: la genericità rende il motivo inammissibile.
- Le censure che si risolvono in una diversa valutazione della prova o in una ricostruzione alternativa dei fatti sono, di regola, non sindacabili in sede di cassazione contro misure cautelari; in questa sede rilevano solo vizi di diritto o la manifesta illogicità della motivazione.
- Quando si contesta la motivazione rispetto alla sussistenza di aggravanti o al ruolo dell'imputato (promotore vs esecutore), occorre dimostrare che la decisione è contraddittoria, illogica o omette elementi essenziali; altrimenti le valutazioni del giudice del merito prevalgono.
- Per evitare sanzioni economiche e la condanna alle spese per inammissibilità, il ricorrente deve verificare e documentare la concretezza e la specificità dei motivi di ricorso, indicando l'incidenza dei presunti vizi sulla decisione impugnata.
- Se si sospetta che un provvedimento autorizzativo sia "preconfezionato" o manchi di motivazione effettiva, è più efficace mostrare collegamenti processuali chiari tra quel provvedimento e le singole prove utilizzate, chiedendo eventualmente l'annullamento/parziale inutilizzabilità con indicazione delle conseguenze sul complesso probatorio.
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