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Sentenza

Sentenza n. 382/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 309 del 2024: del decreto - Divisione -OMISSIS- reso dalla Questura di Agrigento in data 4 dicembre 2023, con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo. B) Quanto al ricorso n. 1383 del 2024: del decreto, reso dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, notificato in data 13 giugno 2024 con il quale “è fatto divieto al Sig.-OMISSIS- sopra generalizzato, di detenere armi, munizioni e materiale esplodenti”, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguenziale o, comunque, connesso con quello impugnato.

Giustizia amministrativa202401383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo e divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due distinti provvedimenti, successivamente riuniti: la revoca questorile della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo e il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Ha dedotto, con censure sostanzialmente analoghe, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La vicenda traeva origine da un intervento della polizia presso l'abitazione familiare, da una situazione di elevata conflittualità tra il ricorrente e la moglie separanda, dalle controversie relative alla gestione del figlio minore e da una querela per il reato di interferenza illecita nella sfera privata ex art. 615-bis c.p. Il ricorrente sosteneva che l'intervento fosse stato da lui richiesto per tutelare il figlio e non per sedare una lite, che il provvedimento civile di collocamento del minore presso il padre costituisse indice della sua affidabilità e che il procedimento penale non potesse rilevare prima della sua definizione. Ha inoltre contestato l'assenza di condotte concretamente pericolose o di abusi nell'uso delle armi. Nel corso dell'udienza ha riferito che il procedimento penale era stato archiviato nel dicembre 2024.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e li ha respinti. Ha affermato che il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti e che l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva e cautelare nel valutare l'affidabilità del soggetto, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. Non è necessario che vi sia stato un abuso delle armi, una condanna penale o un accertamento di pericolosità sociale: sono sufficienti fatti e circostanze seri, concreti, attuali e oggettivamente apprezzabili, anche non penalmente rilevanti, dai quali possa desumersi il rischio di abuso. La situazione di acceso conflitto familiare, aggravata dalle controversie sull'affidamento e sulla gestione del figlio minore, dalla querela ex art. 615-bis c.p., dal contenuto dell'interrogatorio e dagli elementi risultanti dal procedimento di separazione, è stata ritenuta idonea a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità. Il provvedimento questorile è stato ritenuto adeguatamente motivato e non viziato da travisamento, illogicità o carenza istruttoria. Il successivo affidamento del minore al padre è stato ritenuto non decisivo, perché relativo a finalità diverse da quelle perseguite dai provvedimenti di pubblica sicurezza. L'archiviazione del procedimento penale, intervenuta successivamente all'istruttoria e all'adozione degli atti, non ne determina l'illegittimità originaria. Il giudice ha tuttavia precisato che il ricorrente può sottoporre all'amministrazione le sopravvenienze costituite dall'archiviazione e dalla cessazione della convivenza, affinché siano rivalutate la situazione e l'affidabilità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato quale fondamento del potere dell'autorità di pubblica sicurezza di valutare l'affidabilità del richiedente ai fini dei titoli di polizia.

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato in relazione al ritiro cautelare delle armi e al carattere preventivo della disciplina di pubblica sicurezza.

  • art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Indicato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, senza che il TAR ne ravvisasse la violazione.

  • art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Consente il diniego, la revoca o il mancato rinnovo dei titoli abilitativi quando la persona non dia affidamento di non abusare delle armi, sulla base di una valutazione ampia, preventiva e prognostica.

  • art. 615-bis c.p.

    La pendenza del procedimento per interferenza illecita nella vita privata è stata considerata, unitamente al contesto familiare conflittuale, elemento oggettivo rilevante per la valutazione di affidabilità, pur in assenza di condanna.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato per la comunicazione dei motivi ostativi nell'ambito del procedimento di revoca della licenza.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla tardività del deposito della documentazione concernente l'archiviazione del procedimento penale.

Massime di principio

  • Il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti; l'autorità di pubblica sicurezza può negare, revocare o vietare i relativi titoli sulla base di una valutazione preventiva e prognostica dell'affidabilità del soggetto.
  • Per adottare la revoca di una licenza di porto d'armi o il divieto di detenzione non è necessario dimostrare un abuso concreto delle armi, una condanna penale o una pericolosità sociale accertata; possono essere sufficienti fatti anche non penalmente rilevanti, purché seri, concreti, attuali e oggettivamente apprezzabili, indicativi del rischio di abuso.
  • L'elevata conflittualità tra coniugi o conviventi, soprattutto quando riguardi la gestione o l'affidamento di figli minori e comporti occasioni future di contatto, può costituire autonomo e sufficiente indice di inaffidabilità ai fini della disciplina sulle armi, indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità nella genesi del conflitto.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi resta circoscritto alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, carenza istruttoria o carenza motivazionale.
  • La legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento agli elementi disponibili all'amministrazione al momento dell'istruttoria e dell'adozione; una successiva archiviazione penale non incide sull'illegittimità originaria dell'atto, ma può giustificare una nuova valutazione amministrativa alla luce delle sopravvenienze.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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