Sentenza n. 382/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 309 del 2024: del decreto - Divisione -OMISSIS- reso dalla Questura di Agrigento in data 4 dicembre 2023, con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo. B) Quanto al ricorso n. 1383 del 2024: del decreto, reso dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, notificato in data 13 giugno 2024 con il quale “è fatto divieto al Sig.-OMISSIS- sopra generalizzato, di detenere armi, munizioni e materiale esplodenti”, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguenziale o, comunque, connesso con quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo e divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due distinti provvedimenti, successivamente riuniti: la revoca questorile della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo e il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Ha dedotto, con censure sostanzialmente analoghe, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La vicenda traeva origine da un intervento della polizia presso l'abitazione familiare, da una situazione di elevata conflittualità tra il ricorrente e la moglie separanda, dalle controversie relative alla gestione del figlio minore e da una querela per il reato di interferenza illecita nella sfera privata ex art. 615-bis c.p. Il ricorrente sosteneva che l'intervento fosse stato da lui richiesto per tutelare il figlio e non per sedare una lite, che il provvedimento civile di collocamento del minore presso il padre costituisse indice della sua affidabilità e che il procedimento penale non potesse rilevare prima della sua definizione. Ha inoltre contestato l'assenza di condotte concretamente pericolose o di abusi nell'uso delle armi. Nel corso dell'udienza ha riferito che il procedimento penale era stato archiviato nel dicembre 2024.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e li ha respinti. Ha affermato che il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti e che l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva e cautelare nel valutare l'affidabilità del soggetto, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. Non è necessario che vi sia stato un abuso delle armi, una condanna penale o un accertamento di pericolosità sociale: sono sufficienti fatti e circostanze seri, concreti, attuali e oggettivamente apprezzabili, anche non penalmente rilevanti, dai quali possa desumersi il rischio di abuso. La situazione di acceso conflitto familiare, aggravata dalle controversie sull'affidamento e sulla gestione del figlio minore, dalla querela ex art. 615-bis c.p., dal contenuto dell'interrogatorio e dagli elementi risultanti dal procedimento di separazione, è stata ritenuta idonea a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità. Il provvedimento questorile è stato ritenuto adeguatamente motivato e non viziato da travisamento, illogicità o carenza istruttoria. Il successivo affidamento del minore al padre è stato ritenuto non decisivo, perché relativo a finalità diverse da quelle perseguite dai provvedimenti di pubblica sicurezza. L'archiviazione del procedimento penale, intervenuta successivamente all'istruttoria e all'adozione degli atti, non ne determina l'illegittimità originaria. Il giudice ha tuttavia precisato che il ricorrente può sottoporre all'amministrazione le sopravvenienze costituite dall'archiviazione e dalla cessazione della convivenza, affinché siano rivalutate la situazione e l'affidabilità. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Richiamato quale fondamento del potere dell'autorità di pubblica sicurezza di valutare l'affidabilità del richiedente ai fini dei titoli di polizia.
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Richiamato in relazione al ritiro cautelare delle armi e al carattere preventivo della disciplina di pubblica sicurezza.
art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Indicato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, senza che il TAR ne ravvisasse la violazione.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Consente il diniego, la revoca o il mancato rinnovo dei titoli abilitativi quando la persona non dia affidamento di non abusare delle armi, sulla base di una valutazione ampia, preventiva e prognostica.
art. 615-bis c.p.
La pendenza del procedimento per interferenza illecita nella vita privata è stata considerata, unitamente al contesto familiare conflittuale, elemento oggettivo rilevante per la valutazione di affidabilità, pur in assenza di condanna.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per la comunicazione dei motivi ostativi nell'ambito del procedimento di revoca della licenza.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alla tardività del deposito della documentazione concernente l'archiviazione del procedimento penale.
Massime di principio
- Il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti; l'autorità di pubblica sicurezza può negare, revocare o vietare i relativi titoli sulla base di una valutazione preventiva e prognostica dell'affidabilità del soggetto.
- Per adottare la revoca di una licenza di porto d'armi o il divieto di detenzione non è necessario dimostrare un abuso concreto delle armi, una condanna penale o una pericolosità sociale accertata; possono essere sufficienti fatti anche non penalmente rilevanti, purché seri, concreti, attuali e oggettivamente apprezzabili, indicativi del rischio di abuso.
- L'elevata conflittualità tra coniugi o conviventi, soprattutto quando riguardi la gestione o l'affidamento di figli minori e comporti occasioni future di contatto, può costituire autonomo e sufficiente indice di inaffidabilità ai fini della disciplina sulle armi, indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità nella genesi del conflitto.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi resta circoscritto alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, carenza istruttoria o carenza motivazionale.
- La legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento agli elementi disponibili all'amministrazione al momento dell'istruttoria e dell'adozione; una successiva archiviazione penale non incide sull'illegittimità originaria dell'atto, ma può giustificare una nuova valutazione amministrativa alla luce delle sopravvenienze.
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