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Sentenza

Sentenza n. 941/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore della ricorrente, emesso in data 23.12.2024 dalla Prefettura di Macerata.

Giustizia amministrativa202500233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata produzione dell'asseverazione dei redditi della datrice di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottata dopo l'ingresso regolare in Italia e motivata dalla mancata presentazione, da parte della datrice di lavoro, dell'asseverazione relativa ai redditi prodotti nell'annualità 2021. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta, sostenendo che, per le domande relative ai flussi 2021, l'asseverazione doveva essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno e non costituiva requisito della domanda di nulla osta. Ha inoltre invocato l'affidamento riposto nelle indicazioni dell'organizzazione datoriale e la non imputabilità alla lavoratrice dell'omissione della datrice di lavoro. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 28 del d.P.R. n. 394/1999, richiamando il diritto all'unità familiare e la presenza stabile in Italia del nucleo familiare. Il TAR aveva già accolto la domanda cautelare, ravvisando la necessità di approfondire la complessa normativa applicabile.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 3 dicembre 2025, n. 9526. La disciplina speciale dei flussi 2021 stabilisce che l'asseverazione deve essere presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno; essa non costituisce quindi requisito della domanda di nulla osta né condizione di validità dell'autorizzazione all'ingresso, ma attiene alla successiva fase costitutiva del rapporto di lavoro e al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La sua mancanza, sopravvenuta o accertata dopo il regolare ingresso della lavoratrice, non legittima la revoca del nulla osta e del visto, né impedisce in assoluto il ricorso al permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il TAR ha distinto tale ipotesi dalla sopravvenuta scoperta di requisiti ostativi all'ingresso, rispetto ai quali la revoca del nulla osta può invece conseguire ai sensi dell'art. 22, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286/1998. Ha inoltre ritenuto non applicabile automaticamente tale disposizione alla fattispecie speciale della mancata asseverazione, disciplinata dal d.l. n. 73/2022. Il provvedimento di revoca è stato pertanto annullato e l'Amministrazione dovrà valutare il rilascio alla ricorrente di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73

    La disciplina dei flussi migratori e del canale riservato alle organizzazioni datoriali incide sulla verifica dei requisiti e sull'asseverazione, secondo la disciplina speciale richiamata dal giudice.

  • art. 44, comma 3, d.l. 21 giugno 2022, n. 73

    per le domande già proposte per l’annualità 2021, l’asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno

    Per le domande relative ai flussi 2021, l'asseverazione non è requisito della richiesta di nulla osta, ma deve essere presentata nella fase successiva della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

  • art. 42, comma 5, d.l. 21 giugno 2022, n. 73

    per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

    Il rinvio alla disciplina generale opera solo per quanto non regolato dalla disciplina speciale del decreto-legge; non consente di applicare automaticamente la revoca prevista dal testo unico dell'immigrazione alla mancata asseverazione.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno

    La revoca del nulla osta e del visto consegue all'accertamento di specifici elementi ostativi previsti dall'art. 22; la disposizione non è automaticamente applicabile alla mancata produzione dell'asseverazione di congruità, fattispecie distinta e speciale.

  • art. 24-bis, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Prevede controlli a campione sui requisiti e sulle procedure da parte dell'Ispettorato del lavoro e dell'Agenzia delle entrate, ma il giudice distingue tali controlli dalla fattispecie della mancata produzione dell'asseverazione.

  • art. 19, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela dell'unità familiare; il motivo non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 28, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela dell'unità familiare; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Per le domande di nulla osta relative ai flussi 2021, l'asseverazione dei requisiti economici e di congruità deve essere presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno e non costituisce requisito della domanda di nulla osta né dell'autorizzazione all'ingresso dello straniero.
  • La mancata produzione dell'asseverazione relativa ai flussi 2021, accertata dopo il regolare ingresso del lavoratore, incide sulla successiva stipulazione del contratto di soggiorno e sul rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, ma non legittima di per sé la revoca del nulla osta e del visto.
  • La revoca del nulla osta per l'accertamento successivo di requisiti mancanti è ammissibile quando si tratti di elementi ostativi attinenti alla fase autorizzatoria dell'ingresso dello straniero; non può essere estesa automaticamente a una carenza documentale riferita alla fase successiva di costituzione del rapporto di lavoro.
  • Quando il lavoratore straniero abbia fatto regolare ingresso in Italia e la mancata asseverazione non sia a lui imputabile, l'Amministrazione deve valutare strumenti di tutela della sua posizione, incluso il permesso di soggiorno per attesa occupazione, anziché procedere automaticamente alla revoca del nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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