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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22737/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro un'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione in una controversia relativa all'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento della TIA2 per gli anni 2010 e 2011, riferita a magazzini siti in alcuni Comuni dell'Emilia-Romagna. Secondo la ricorrente per revocazione, la Cassazione avrebbe omesso di considerare che: l'atto di appello aveva effettivamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva necessaria, per la TIA2, la previa emissione di un avviso di accertamento; nel ricorso per cassazione era stato dato conto della proposizione dell'appello e dei relativi motivi; era stato depositato, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., l'atto di appello. La Corte di legittimità, però, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso originario perché la sentenza di merito era sorretta da una ratio autonoma non specificamente censurata, ossia il passaggio in giudicato del capo relativo alla nullità dell'ingiunzione per mancata previa emissione dell'avviso di accertamento. La ricorrente per revocazione sosteneva dunque che vi fosse un errore di fatto revocatorio per omessa percezione dell'avvenuta impugnazione di quel capo.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti, che non sia stato oggetto di contestazione e che abbia inciso sulla decisione; non può invece consistere in un errore di giudizio o nell'omessa valutazione di argomentazioni. Nel caso concreto, pur ammettendo che l'atto di appello avesse investito il punto relativo all'avviso di accertamento, la Corte ha rilevato che i motivi del ricorso per cassazione non avevano censurato la diversa e autonoma ratio posta a base della decisione precedente, ossia l'affermazione di nullità dell'ingiunzione per mancata previa emissione dell'avviso di accertamento, ritenuta decisiva e passata in giudicato. Di conseguenza, operava il principio secondo cui, quando una sentenza è sorretta da più rationes autonome e una di esse non viene impugnata, l'impugnazione delle altre è inammissibile per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una svista percettiva o materiale, decisiva, risultante dagli atti e non già in un errore di valutazione o di interpretazione.

  • art. 366 c.p.c.

    È richiamato in relazione al deposito dell'atto di appello nel ricorso per cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Censurato nel ricorso originario come norma sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nella doglianza originaria sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo originario in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamato per la disciplina della TIA2 e la diversa regolazione rispetto alla TARSU.

  • art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997

    Richiamato per la disciplina della TIA1 e il raffronto con la TIA2.

  • art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993

    Richiamato nel motivo originario quale disciplina della TARSU.

  • art. 79 d.lgs. n. 507 del 1993

    Richiamato nell'appello per sostenere che l'obbligo di avviso di accertamento riguarda la TARSU e non la TIA2.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per l'elenco degli atti impugnabili e per l'interpretazione estensiva degli atti aventi funzione sostanzialmente equivalente all'avviso di accertamento.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato indirettamente nella descrizione delle bollette TIA come atti con requisiti analoghi alle fatture.

  • art. 2262 codice dell'ambiente

    Citato nel passo riportato della sentenza di primo grado come indice della non debenza del servizio per determinati rifiuti speciali.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio è configurabile solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto in modo incompatibile con gli atti di causa; non è sufficiente contestare l'erronea valutazione del contenuto degli atti o la loro interpretazione.
  • La revocazione della sentenza di cassazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione errori di giudizio o omissioni argomentative della Corte, ma solo per correggere una svista percettiva decisiva.
  • Quando una decisione è sorretta da più rationes autonome e ciascuna è idonea da sola a fondarla, l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibili le censure contro le altre per difetto di interesse.
  • Ai fini dell'ammissibilità della revocazione per errore di fatto, il fatto asseritamente ignorato deve non essere stato oggetto di controversia nel giudizio definito e deve risultare con immediatezza dal confronto tra la sentenza e gli atti processuali.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancata censura di una ratio decidendi autonoma determina il consolidamento di quella motivazione e preclude il riesame delle altre questioni, anche se l'atto di appello sul merito risulti effettivamente proposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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