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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00864/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2005, 2007, 2008 e 2009 nei confronti di un socio al 90% di una società di capitali a ristretta base partecipativa, contestando maggior reddito di partecipazione derivante da operazioni commerciali ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi e, dopo i primi gradi di merito con esiti parzialmente sfavorevoli, aveva anche presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119/2018, poi negata dall'Agenzia per mancato versamento della prima rata. Impugnato il diniego, il giudice di appello aveva annullato il diniego ritenendo non conforme la motivazione dell'Ufficio, anche in ragione del sequestro dei beni del contribuente. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi contro tale decisione. Nel frattempo il contribuente depositava documentazione attestante una nuova istanza di definizione agevolata ex L. n. 197/2022, con pagamento della prima rata, e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio. La Corte, verificata la tempestività del pagamento in base al termine di tolleranza e alla proroga al primo giorno feriale utile, ha ritenuto sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione sul ricorso relativo al diniego della precedente definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata della controversia: il contribuente aveva depositato la domanda di rottamazione quater e la prova del pagamento della prima rata entro il termine utile, con conseguente estinzione del processo ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022. La Corte ha quindi ritenuto non più attuale l'interesse all'esame dei motivi di ricorso dell'Agenzia avverso la sentenza d'appello che aveva annullato il diniego della precedente definizione agevolata. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. n. 119/2018

    Norma richiamata come base della precedente domanda di definizione agevolata delle controversie, poi oggetto di diniego da parte dell'Agenzia per mancato versamento della prima rata.

  • art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, L. n. 197/2022

    La domanda di definizione agevolata della controversia, accompagnata dal deposito della copia della domanda e del versamento della prima rata, comporta l'estinzione del processo; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    Disciplina della nuova definizione agevolata (cd. rottamazione quater) cui il contribuente ha aderito con istanza depositata in giudizio.

  • art. 20, comma 1, lett. c), D.L. n. 34/2023

    Ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte come parametro applicabile.

  • art. 12-bis D.L. n. 84/2025, conv. con modif. dalla L. n. 108/2025

    Norma interpretativa e retroattiva che chiarisce che il pagamento della prima rata della rottamazione quater determina l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie, il sopravvenuto perfezionamento di una definizione agevolata della lite, con deposito della domanda e prova del pagamento della prima rata, determina l'estinzione del giudizio e rende privo di interesse l'esame del ricorso pendente.
  • Ai fini della definizione agevolata, il pagamento della prima rata è tempestivo se eseguito entro il termine risultante dalla disciplina applicabile e dall'eventuale tolleranza comunicata dall'agente della riscossione, tenendo conto delle regole sul differimento al primo giorno non festivo quando la scadenza cade in giorno festivo.
  • Quando interviene una norma interpretativa che attribuisce al pagamento della prima rata effetto estintivo del giudizio, la controversia deve essere definita in conformità a tale chiarimento normativo retroattivo.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso sul merito della legittimità dell'atto o del diniego impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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