Cassazione Penale, Sentenza n. 47006/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per lesioni colpose gravi a seguito dell'apertura della portiera dell'autovettura in zona non consentita senza verificare il sopraggiungere di pedoni/velocipedi (art.157, comma 7, cod. strada). Il fatto è avvenuto a Pesaro il 13/11/2017: il ciclista LANINI, sopraggiungendo, ha impattato col pedale destro contro la portiera anteriore sinistra dell'auto di PENTASSUGLIA, procurandosi lesioni. In Cassazione la difesa ha contestato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nella immediatazza e ha censurato la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito (assenza di testimoni oculari, valutazione del verbalizzante priva dell'album fotografico, rilievo di elementi come il cestino anteriore della bici che avrebbe escluso l'aggancio del pedale). Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondato la condanna principalmente sulle dichiarazioni dei testi e sulle risultanze materiali (danni riscontrati sui mezzi: bordo inferiore della portiera estroflesso, pedale inciso), non sulle dichiarazioni immediate dell'imputato. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui non è competente a rivedere la valutazione di merito se non in presenza di vizi logico-giuridici del percorso motivazionale, e ha giudicato manifestamente infondati i motivi del ricorso che sostanzialmente cercavano una rivalutazione del quadro probatorio. Per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157, comma 7, Codice della Strada
Norma che impone di non ostacolare la circolazione e di verificare la sicurezza prima di aprire la portiera; la sua violazione può costituire elemento di responsabilità per lesioni colpose da apertura imprudente della portiera. Nella sentenza è stata applicata come fondamento della responsabilità penale per le lesioni subite dal ciclista.
art. 507 cod. proc. pen.
Prevede l'escussione del teste mediante ordinanza; nella causa è stato utilizzato per l'audizione di un agente accertatore la cui testimonianza è stata valutata dal giudice di merito nella ricostruzione della dinamica.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione economica di euro 3.000.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per valutare l'assenza di colpa che possa giustificare l'esclusione della condanna per spese; la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale assenza di colpa nel caso in esame.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina ex novo la valutazione del merito: le censure che mirano a una rivalutazione delle prove sono inammissibili se il giudice di merito ha fornito un percorso motivazionale coerente.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato nella immediatezza possono essere rilevanti, ma il giudice può fondare la propria decisione anche su testimonianze e riscontri materiali (danni ai mezzi) purché la ricostruzione sia logicamente motivata.
- La mancanza di un album fotografico con il teste non invalida automaticamente la sua testimonianza se lo stesso riferisce di aver personalmente constatato e descritto con precisione gli elementi materiali rilevanti.
- Argomentazioni difensive basate su ricostruzioni alternative (es. presenza di un cestino che impedirebbe l'aggancio) devono essere concrete e confrontate con il percorso motivazionale del giudice per superare la presunzione di solidità della decisione di merito.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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