Cassazione Civile, Ordinanza n. 23258/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta in primo grado da un ex coniuge, poi deceduto e sostituito dai figli eredi, contro l'ex moglie. Il ricorrente sosteneva che, in seguito allo scioglimento della comunione legale per effetto della sentenza di divorzio pronunciata da un giudice texano, egli avesse diritto alla metà delle somme presenti sul conto corrente intestato all'ex moglie, in applicazione della comunione de residuo. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione osservando che, al momento dello scioglimento della comunione, sul conto residuava solo una somma minima, mentre la domanda di simulazione relativa ai giroconti e agli investimenti era stata introdotta tardivamente. In cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) violazione dell'art. 65 L. 218/1995 e degli artt. 122-123 c.p.c. per la ritenuta necessità di certificare secondo il processo italiano il passaggio in giudicato della sentenza texana e per la mancata traduzione dell'apostilla; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rispetto del giudicato interno/esterno sull'esclusiva titolarità materna delle somme; 3) violazione degli artt. 782 e 783 c.c. per la mancata considerazione della pretesa donazione ai figli di somme di non modico valore, asseritamente nulla per difetto di atto pubblico; 4) violazione dell'art. 177 c.c. per avere la Corte ritenuto consumate anche somme investite o trasferite mediante giroconti, invece rientranti nella comunione de residuo; 5) violazione degli artt. 99, 112 e 277 c.p.c. per omessa delibazione della domanda, che sarebbe stata riferita non a un solo conto ma anche ad altri conti e investimenti; 6) violazione degli artt. 359, 115, 167 c.p.c. e 2697 c.c. per l'erronea valutazione delle prove circa titoli obbligazionari e giroconti, sostenendosi che tali elementi dimostrassero l'esistenza di somme ancora nella disponibilità dell'ex moglie al momento rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non decisive le doglianze sul giudicato della sentenza texana e sulla traduzione dell'apostilla, perché i giudici di merito avevano comunque accertato che le somme sul conto erano state in gran parte consumate prima del divorzio e avevano assunto come momento rilevante la data della pronuncia della sentenza di divorzio. Ha inoltre reputato infondate le censure su giudicato, donazioni, comunione de residuo e riparto dell'onere probatorio, evidenziando che la questione centrale non era la titolarità astratta delle somme, ma la prova della loro esistenza al momento dello scioglimento della comunione. La Corte ha anche osservato che la dedotta domanda di simulazione era nuova e che i motivi sul merito della prova miravano in realtà a una rivalutazione degli elementi istruttori, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 65 L. 218/1995
La sentenza straniera passa in giudicato secondo le regole dell'ordinamento del giudice che l'ha pronunciata; la censura, però, è stata ritenuta non decisiva ai fini della lite.
artt. 122 e 123 c.p.c.
La mancata traduzione dell'apostilla in lingua inglese non ha inciso sull'esito, perché il punto rilevante era l'assenza di prova sull'esistenza delle somme al momento dello scioglimento della comunione.
art. 2909 c.c.
Il richiamo al giudicato sulla titolarità delle somme non è stato ritenuto idoneo a scalfire la decisione, poiché la questione decisiva era la loro esistenza al momento rilevante.
artt. 782 e 783 c.c.
La pretesa nullità di una donazione non è stata considerata decisiva, perché l'accertamento sulla donazione ai figli riguardava solo un profilo argomentativo marginale e non la domanda tempestiva.
art. 177 c.c.
Le somme investite o trasferite possono, in astratto, rientrare nella comunione de residuo, ma nel caso concreto mancava la prova che esistessero ancora al momento dello scioglimento della comunione.
artt. 99, 112 e 277 c.p.c.
Non vi è stata omessa pronuncia, perché la Corte d'appello ha comunque esaminato la domanda e l'ha respinta per difetto di prova sul presupposto fattuale decisivo.
artt. 359, 115 e 167 c.p.c.
Le doglianze erano dirette sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, profilo non sindacabile nei termini prospettati in cassazione.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'esistenza delle somme o degli investimenti al momento dello scioglimento della comunione gravava sull'attore, che non ha fornito tale dimostrazione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di comunione legale e comunione de residuo, chi agisce per conseguire somme o investimenti deve provare che, al momento dello scioglimento della comunione, tali cespiti esistevano ancora ed erano riferibili al patrimonio rilevante; la mera allegazione di precedenti movimentazioni non basta.
- Le censure di legittimità che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili o comunque infondate quando il giudice di merito ha già compiuto un apprezzamento complessivo delle prove.
- Il richiamo a giudicati, apostille, formalità di traduzione o qualificazione di atti non è decisivo se la ratio decidendi si fonda su un accertamento autonomo e sufficiente del fatto costitutivo della pretesa.
- In tema di domanda giudiziale, non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato la pretesa e l'abbia respinta per difetto di prova sul fatto costitutivo, anche se non abbia seguito tutte le argomentazioni della parte.
- La qualificazione di somme trasferite, investite o consumate ai fini della comunione de residuo richiede un accertamento fattuale puntuale; la deduzione astratta della riconducibilità di certe operazioni alla massa comune non supera, da sola, il difetto di prova della loro esistenza al momento rilevante.
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