Sentenza del 16/11/2022 n. 5163 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Rateizzazione del debito - Intervenuta prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'estratto di ruolo e/o cartella di pagamento con contestazione della pretesa per intervenuta prescrizione del debito e richiesta di rateizzazione; il ricorrente ha chiesto l'annullamento o la sospensione della riscossione sostenendo che il credito era prescritto e/o che la rateizzazione aveva effetto impeditivo dell'esecuzione
La decisione
il giudice ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo: l'estratto di ruolo è qualificato come atto meramente interno dell'Amministrazione finanziaria e non è dunque oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario in assenza di un interesse concreto e attuale (richiamo all'art. 100 c.p.c. relativo all'interesse ad agire). Di conseguenza l'azione è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse; il giudice non è quindi entrato nel merito della questione della prescrizione del credito. La pronuncia richiama altresì il dettato normativo (d.P.r. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis) e la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 26283/2022) a supporto del principio.
Norme richiamate
d.P.r. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis
richiamata in relazione agli effetti della rateizzazione sulla riscossione e sulla determinazione dell'esigibilità del credito; nel caso è stata menzionata ma il giudice ha deciso sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto senza entrare nel merito degli effetti sostanziali della norma
art. 100 c.p.c. (interesse ad agire)
principio applicato dal giudice: per proporre un'azione è necessario un interesse concreto e attuale; l'estratto di ruolo, essendo atto interno, non determina di per sé interesse ad agire salvo che non sussista un pregiudizio reale e immediato derivante dall'atto
Cass. sent. n. 26283/2022
giurisprudenza richiamata a conferma del principio che l'estratto di ruolo è atto interno e non autonomamente impugnabile se non sussiste un interesse concreto, utilizzata come precedente orientativo per l'inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è generalmente considerato un atto interno dell'Amministrazione e, salvo situazioni in cui produca effetti concreti e immediati, non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- Per contestare la pretesa tributaria il contribuente deve dimostrare un interesse concreto e attuale: è preferibile impugnare gli atti esecutivi o la cartella di pagamento che producono effetti giuridici immediati piuttosto che l'estratto di ruolo.
- Se si deduce la prescrizione del credito, il ricorrente deve porre il tema nell'ambito di un giudizio relativo ad un atto che abbia efficacia esterna ed esecutiva (es. cartella di pagamento, provvedimento di iscrizione a ruolo con conseguenze esecutive), altrimenti il tema rischia di non essere esaminato per difetto di interesse.
- La richiesta di rateizzazione non sempre sospende automaticamente l'esigibilità: è importante verificare le condizioni normative e amministrative previste (e valorizzare eventuali provvedimenti formali che attestino la sospensione o l'effetto impeditivo), altrimenti il contribuente può trovarsi privo di interesse a impugnare atti meramente interni.
- In casi simili conviene documentare concretamente il pregiudizio (es. atti esecutivi imminenti, ispezioni, pignoramenti) o impugnare l'atto che ha effetti esterni per evitare l'inammissibilità per difetto di interesse; la giurisprudenza di legittimità può essere invocata per rafforzare la tesi ma non sopperisce all'assenza dell'interesse ad agire.
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