Sentenza n. 557/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’accertamento del diritto dell'istante alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis D.L. n. 387/1987; il tutto con interessi e rivalutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, era stato collocato a riposo a domanda al compimento di 55 anni di età e con 35 anni di servizio utile. Dopo avere chiesto all'INPS la rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione, e non avendo ricevuto riscontro, ha agito per l'accertamento del relativo diritto. L'INPS ha eccepito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno e la decadenza dal diritto per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno. Nel merito ha sostenuto che il beneficio spettasse esclusivamente al personale cessato per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso, e non a chi fosse collocato a riposo a domanda ai sensi dell'art. 2 della legge n. 232/1990. Ha inoltre prospettato un contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio, rilevando che l'unico soggetto obbligato all'erogazione dell'indennità di buonuscita e alla relativa riliquidazione è l'ente previdenziale, mentre nessuna pretesa patrimoniale per il pagamento del TFS può essere esercitata nei confronti dell'amministrazione di appartenenza. Ha escluso anche la decadenza collegata al termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987: tale termine costituisce un onere riferito alla decorrenza del collocamento a riposo, non un termine decadenziale incidente sul diritto ai sei scatti. Nel merito, ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui il beneficio spetta anche agli appartenenti alle Forze di Polizia, a ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda che, al momento della domanda, abbiano compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha respinto come generiche le censure di incostituzionalità, escludendo contrasti con gli artt. 3 e 81 Cost. Ha quindi accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del TFS e condannato l'INPS al pagamento delle somme dovute, con i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987
I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Il beneficio dei sei scatti stipendiali concorre alla base di calcolo del TFS anche per il personale delle Forze di Polizia collocato a riposo a domanda con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non è decadenziale, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 2 legge n. 232/1990
La disposizione è richiamata in relazione al collocamento a riposo a domanda del personale che abbia raggiunto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 3 Costituzione
Non sussiste una manifesta irragionevole disparità di trattamento nella disciplina dei sei scatti, poiché situazioni differenti possono essere accomunate per determinati fini e diversamente trattate nella loro globalità.
art. 81 Costituzione
Il richiamo al principio di sostenibilità e prevedibilità del debito pubblico non è pertinente, poiché la disciplina dei sei scatti costituisce una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle Forze dell'ordine.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del TFS spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Concorre a disciplinare il regime delle somme dovute dall'ente previdenziale, escludendo il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L'ente previdenziale competente al pagamento del trattamento di fine servizio è l'unico soggetto passivamente legittimato nella controversia relativa alla riliquidazione del TFS; non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio, se nei suoi confronti non è azionata alcuna pretesa patrimoniale.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale rispetto al diritto ai sei scatti stipendiali, poiché è funzionale esclusivamente a determinare la decorrenza del collocamento a riposo.
- Il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali spetta anche agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare collocati a riposo a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile al momento della domanda.
- Sulle somme dovute per la riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi della disciplina richiamata dal giudice.
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