Sentenza del 22/02/2019 n. 1121 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Processo verbale di constatazione- mancata produzione- rimedi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento perché il processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza, richiamato come fondamento dell'atto impositivo, non era stato prodotto agli atti del giudizio. La questione riguardava quindi se tale mancata produzione determinasse l'inutilizzabilità o l'illegittimità dell'accertamento e se il documento potesse essere acquisito successivamente.
La decisione
La mancata produzione iniziale del PVC non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento. La carenza documentale può essere superata mediante l'acquisizione del verbale disposta dal giudice oppure mediante la sua produzione anche nel secondo grado di giudizio, purché siano rispettate le regole processuali applicabili e sia garantito il contraddittorio tra le parti. Il ricorso fondato soltanto su tale omissione, pertanto, non prevale necessariamente.
Norme richiamate
Norme processuali tributarie sulla produzione e acquisizione dei documenti
Il documento richiamato a fondamento dell'accertamento può essere acquisito anche successivamente, compreso il secondo grado di giudizio, nei limiti previsti dalle regole processuali e con salvaguardia del diritto di difesa.
Principio del contraddittorio processuale
L'acquisizione tardiva del PVC è ammissibile se la controparte può conoscerlo, esaminarlo e contestarlo, evitando che la produzione determini una lesione concreta del diritto di difesa.
Massime di principio
- La mancata allegazione iniziale di un documento richiamato nell'accertamento non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre verificare se il documento sia stato successivamente acquisito e se il contribuente abbia potuto difendersi.
- Un PVC può essere prodotto anche in appello, quando ciò sia consentito dalle regole del processo tributario; la produzione tardiva non è di per sé irrilevante.
- Il giudice può disporre l'acquisizione del documento necessario alla decisione, soprattutto quando il verbale è già individuato e costituisce il presupposto dell'accertamento.
- La contestazione è più forte se la mancata disponibilità del PVC ha impedito concretamente al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento o di articolare tempestivamente le proprie difese.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra semplice omissione formale, sanabile con acquisizione o produzione successiva, e reale violazione del contraddittorio o del diritto di difesa.
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