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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-113/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2023. — DX contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Articolo 6 – Normativa nazionale che prevede il diritto a un’integrazione della pensione soltanto a favore delle donne – Sentenza pregiudiziale della Corte che consente di accertare che tale normativa costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso – Prassi amministrativa consistente nel continuare ad applicare tale normativa malgrado detta sentenza – Discriminazione distinta – Risarcimento in denaro – Rimborso relativo alle spese e agli onorari di avvocato. — Causa C-113/22

Giurisprudenza europea62022CJ0113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva 79/7 nel senso che il mantenimento, da parte di un’autorità amministrativa, di una prassi discriminatoria già smentita da una sentenza pregiudiziale può generare una violazione distinta, con conseguente obbligo di risarcimento. Nel caso di un padre a cui era stata negata l’integrazione della pensione riservata alle donne, il giudice nazionale deve quindi riconoscere la prestazione e garantire un ristoro completo, comprensivo delle spese legali sostenute. Il solo effetto retroattivo della prestazione non è sufficiente quando la persona è stata costretta a ricorrere al giudice per ottenere il proprio diritto.

Rinvio pregiudiziale sulla direttiva 79/7/CEE: se il rigetto amministrativo di una integrazione di pensione riservata alle donne, adottato dopo una precedente sentenza della Corte e in attuazione di una prassi amministrativa discriminatoria, imponga non solo il riconoscimento retroattivo della prestazione ma anche un risarcimento integrale comprensivo di spese e onorari legali.

La questione giuridica

Se la prassi amministrativa dell’INSS, formalizzata nella regola di gestione n. 1/2020, che dopo una sentenza della Corte continua a negare agli uomini l’integrazione della pensione riservata alle donne, costituisca una discriminazione distinta e, in caso affermativo, se il giudice nazionale debba limitarsi a riconoscere retroattivamente la prestazione o debba anche condannare l’autorità a un risarcimento integrale per i danni subiti, includendo le spese e gli onorari di avvocato sostenuti per far valere il diritto.

Principio di diritto

Quando una domanda di integrazione pensionistica riservata alle donne è stata respinta nei confronti di un uomo in base a una normativa nazionale già qualificata dalla Corte come discriminazione diretta fondata sul sesso, e il rigetto è stato adottato in applicazione di una prassi amministrativa che persiste nell’applicare quella normativa malgrado la sentenza pregiudiziale, il giudice nazionale deve non solo riconoscere all’interessato il diritto alla prestazione, ma anche accordargli un risarcimento integrale dei danni effettivamente subiti ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 79/7, comprensivo, se del caso, delle spese e degli onorari di avvocato sostenuti per agire in giudizio; il mero riconoscimento retroattivo della prestazione non basta a rimediare alla discriminazione procedurale.

Norme richiamate

  • Direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1 direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 2 direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 3 direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 4 direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 5 direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 6 direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 53 LGSS
  • Articolo 60 LGSS
  • Articolo 10 Ley Orgánica 3/2007
  • Articolo 183 Ley 36/2011

Integrazione pensionistica riservata alle donne e prassi amministrativa discriminatoria

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Galicia in materia di parità di trattamento in previdenza sociale. Il caso concerne il rifiuto dell’INSS di concedere a un padre di due figli l’integrazione della pensione prevista dall’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS solo per le donne.

Fatti e procedimento principale

DX percepiva una pensione di invalidità permanente assoluta dal 10 novembre 2018. Dopo la sentenza della Corte del 12 dicembre 2019, C‑450/18, con cui era stata già dichiarata incompatibile con la direttiva 79/7 la normativa spagnola che riservava l’integrazione alle sole madri, egli ha chiesto nel 2020 il riconoscimento della stessa integrazione. L’INSS ha respinto la domanda richiamando la propria prassi interna, formalizzata nella regola di gestione n. 1/2020, che continuava ad applicare l’articolo 60 della LGSS solo alle donne fino a modifica legislativa.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della direttiva 79/7/CEE. È richiamato anche l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale. Sul piano nazionale, sono menzionati l’articolo 53 e l’articolo 60 della LGSS, l’articolo 10 della Ley Orgánica 3/2007 e l’articolo 183 della Ley 36/2011.

Questioni esaminate

Il giudice del rinvio chiedeva se:

  • la prassi amministrativa dell’INSS costituisse una discriminazione distinta, rispetto alla discriminazione già derivante dalla norma primaria;
  • il riconoscimento della prestazione dovesse avere effetto retroattivo oppure se fosse sufficiente un mero adeguamento economico limitato;
  • fosse dovuto un indennizzo ulteriore, anche per le spese e gli onorari di avvocato.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la propria precedente sentenza C‑450/18 aveva già qualificato l’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS come discriminazione diretta fondata sul sesso. Tuttavia, osserva che nel caso di specie la decisione di rigetto non si fondava soltanto sulla norma discriminatoria, ma anche su una prassi amministrativa pubblicamente formalizzata che, dopo la sentenza della Corte, imponeva agli uomini di agire in giudizio per ottenere il beneficio.

Secondo la Corte, una siffatta prassi produce una discriminazione aggiuntiva di natura procedurale: l’uomo è costretto a sopportare tempi più lunghi e costi ulteriori per far valere un diritto che, per le donne, era riconosciuto in via amministrativa. Per ripristinare la parità di trattamento non basta quindi riconoscere retroattivamente la prestazione.

Risarcimento integrale e spese legali

La Corte afferma che l’articolo 6 della direttiva 79/7 impone agli Stati membri di garantire rimedi giudiziari effettivi e dissuasivi. Quando ciò richiede un risarcimento in denaro, questo deve consentire la piena riparazione del danno effettivamente subito, secondo le norme nazionali applicabili. In tale ottica, possono e devono essere considerati anche gli importi sostenuti per spese e onorari di avvocato, se derivano dalla necessità di reagire a requisiti procedurali discriminatori.

La Corte precisa che la disciplina processuale nazionale sulla gratuità del processo del lavoro non impedisce, di per sé, che tali costi siano inclusi nel risarcimento dovuto per la violazione del diritto dell’Unione, poiché essi fanno parte del ristoro integrale e non di una condanna alle spese in senso tecnico.

Dispositivo

La Corte dichiara che, in una situazione come quella del procedimento principale, il giudice nazionale deve ordinare all’autorità competente sia di concedere la prestazione richiesta sia di corrispondere un indennizzo che ripari integralmente i danni effettivamente subiti, inclusi, se del caso, spese e onorari di avvocato, quando il rigetto è stato adottato in base a una prassi amministrativa che ha continuato ad applicare la normativa discriminatoria nonostante la precedente sentenza della Corte.

Principio affermato

Il riconoscimento retroattivo della prestazione non è sufficiente quando il diniego amministrativo discende da una prassi discriminatoria ulteriore rispetto alla norma incompatibile con il diritto dell’Unione; in tal caso, l’articolo 6 della direttiva 79/7 impone un risarcimento integrale effettivo e dissuasivo.

Come è indicizzato

Materieprevidenza socialeparità di trattamento tra uomini e donnediscriminazione di genereresponsabilità e risarcimentospese processuali

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