Sentenza n. 163/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento a. del provvedimento “prefettizio” in data -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico dal medesimo proposto in data -OMISSIS-del provvedimento di “ammonimento” del Questore della Spezia in data -OMISSIS-, nonché c. di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, se del caso, anche incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore della Spezia e successivo rigetto del ricorso gerarchico prefettizio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 8 della l. n. 38/2009 e degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e la lesione del diritto di difesa, lamentando la mancata audizione preventiva e la mancata ostensione di alcuni atti. In secondo luogo, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di fatto, l'illogicità e contraddittorietà della valutazione, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. La vicenda riguardava condotte asseritamente moleste e persecutorie nei confronti di alcuni acquirenti di un'unità immobiliare ubicata nello stesso stabile del ricorrente, tra cui pressioni per interrompere lavori di ristrutturazione, interruzioni dell'energia elettrica, un episodio di aggressività contro la parete comune, condotte di guida minacciose, lettere anonime e installazione unilaterale di telecamere nelle parti comuni. L'Amministrazione aveva acquisito dichiarazioni testimoniali e altri elementi istruttori, ritenendo che la reiterazione delle condotte fosse idonea a generare grave stato d'ansia, timore e modificazione delle abitudini di vita.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'ammonimento del Questore ex art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito nella l. n. 38/2009, come misura amministrativa preventiva e non sanzionatoria, fondata su un giudizio prognostico ex ante e su elementi indiziari attendibili, senza necessità della piena prova dei reati ipotizzabili. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti, manifesta illogicità o sproporzione. Quanto alle garanzie procedimentali, il giudice ha ritenuto che la norma non imponga l'audizione personale dell'interessato né, in via generale, la comunicazione di avvio del procedimento o un tentativo di conciliazione, considerate la finalità preventiva e l'esigenza di tempestività della misura. Nel caso concreto, comunque, il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio, aveva presentato memorie e aveva avuto occasione di partecipare a un tentativo di composizione, al quale non aveva aderito. Il diniego parziale di accesso ai documenti sanitari è stato ritenuto legittimo, poiché giustificato dalla presenza di dati particolarmente sensibili e dall'opposizione della controinteressata; inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato uno specifico pregiudizio difensivo. La motivazione dell'ammonimento è stata ritenuta sufficiente, essendo basata sul quadro indiziario, sulle dichiarazioni testimoniali e sulla progressione e reiterazione delle condotte, senza necessità di confutare puntualmente ogni deduzione difensiva. Anche il secondo motivo è stato respinto: gli episodi, valutati complessivamente, presentavano un'attitudine intimidatoria e molesta, adeguatamente riscontrata dalle testimonianze, e le giustificazioni del ricorrente non erano idonee a superare il quadro indiziario. La titolarità formale degli immobili dei soggetti coinvolti è stata ritenuta irrilevante rispetto alla responsabilità personale per le condotte accertate. L'ammonimento è stato infine considerato misura minimamente invasiva e proporzionata, coerente con la logica di precauzione e tutela avanzata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori, in favore del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009
Il Questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce il soggetto ritenendo fondata l'istanza.
L'ammonimento è una misura amministrativa di prevenzione fondata su una valutazione prognostica e indiziaria; la norma non impone tassativamente l'audizione personale del destinatario e consente un'istruttoria documentale e testimoniale.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione dell'ammonimento è sufficiente quando ricostruisce complessivamente i fatti, indica le fonti istruttorie e rende comprensibili le ragioni preventive della misura, senza dover confutare ogni singola deduzione difensiva.
art. 7 l. n. 241/1990
Per le misure di ammonimento, caratterizzate da finalità preventiva e urgenza, la comunicazione di avvio non è necessariamente richiesta; nel caso concreto, comunque, era stata notificata e il destinatario aveva presentato memorie.
art. 1 T.U.L.P.S.
Il tentativo di composizione bonaria non costituisce un presupposto indefettibile dell'ammonimento; nel caso concreto era stato attivato, ma il destinatario non vi aveva partecipato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La particolare sensibilità dei dati sanitari giustifica, nel bilanciamento con l'interesse conoscitivo, la limitazione dell'ostensione degli atti.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito nella l. n. 38/2009, è una misura amministrativa preventiva e non sanzionatoria, adottata sulla base di un giudizio prognostico ex ante fondato su elementi indiziari attendibili e su una valutazione probabilistica; non è quindi necessaria la piena prova dei fatti costituenti reato.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull'ammonimento del Questore è circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti, alla manifesta illogicità della valutazione o alla sproporzione della misura, in ragione dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'autorità di pubblica sicurezza.
- L'art. 8 della l. n. 38/2009 non impone l'audizione personale del destinatario dell'ammonimento, né richiede necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento o un tentativo di composizione bonaria, quando la finalità preventiva e l'esigenza di tempestività della misura giustifichino un'istruttoria documentale e testimoniale.
- Nel procedimento di ammonimento, la reiterazione, la progressione e il complessivo contesto delle condotte possono integrare un quadro indiziario sufficiente, anche se i singoli episodi non costituiscono, isolatamente considerati, piena prova di un reato.
- Il diniego di ostensione di documenti sanitari è legittimo quando sia motivato dalla natura particolarmente sensibile dei dati e dall'opposizione dell'interessato, soprattutto se il richiedente non dimostra uno specifico pregiudizio difensivo derivante dalla mancata conoscenza degli atti.
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