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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00109/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della documentazione depositata dalla società circa l'adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e, rilevata la regolarità della richiesta e la tempestività della presentazione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata. Le spese di lite sono state compensate. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura sulla nullità della notificazione dell'appello.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2005, con recupero a tassazione di interessi deducibili ritenuti indebitamente dedotti in violazione dell'art. 98 del d.P.R. n. 917/1986, oltre al recupero dell'IVA detratta su somme versate per ottenere la postergazione di crediti verso la società. Dopo l'accoglimento dei ricorsi in primo grado da parte della commissione tributaria provinciale, la commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo, un error in procedendo e la nullità della notificazione dell'appello per omessa notifica nelle mani del destinatario e mancato invio della C.A.N., richiamando varie norme del processo civile e del contenzioso tributario e sostenendo che la sentenza d'appello fosse impugnabile nei termini brevi solo dalla sua effettiva conoscenza. Successivamente, nel corso del giudizio di cassazione, la contribuente ha depositato documentazione attestante la presentazione di domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 e art. 2 del d.l. n. 36/2017, con prova della tempestività dell'adesione e della comunicazione degli importi dovuti, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 98 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato come parametro della ripresa a tassazione degli interessi ritenuti indebitamente dedotti

  • art. 2467 c.c.

    richiamato con riferimento alla postergazione ex lege del credito e al correlato recupero IVA

  • art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890

    invocato dal ricorrente in tema di notificazioni

  • art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890

    invocato dal ricorrente in tema di notificazioni e avviso di ricevimento

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dal ricorrente nel motivo di cassazione

  • art. 16 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dal ricorrente nel motivo di cassazione

  • art. 17 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dal ricorrente nel motivo di cassazione

  • art. 22 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dal ricorrente nel motivo di cassazione

  • art. 34 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dal ricorrente nel motivo di cassazione

  • art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dal ricorrente nel motivo di cassazione

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel motivo di cassazione

  • art. 183 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel motivo di cassazione

  • art. 291 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel motivo di cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio processuale dedotto in cassazione

  • art. 6 D.L. 193/2016

    base normativa della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere

  • art. 2 D.L. 36/2017

    richiamato quale ulteriore base normativa della definizione agevolata

  • art. 6, comma 3, D.L. 193/2016

    richiamato per la comunicazione dell'importo dovuto nell'ambito della definizione agevolata

  • art. 1 D.L. 36/2017

    richiamato per la proroga del termine di presentazione della domanda di definizione agevolata

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulti validamente perfezionata la definizione agevolata dei carichi fiscali oggetto della controversia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e il giudizio si estingue.
  • La verifica della regolarità della domanda di definizione agevolata e della sua tempestività è decisiva ai fini dell'estinzione del processo, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso sul merito della pretesa tributaria o sui vizi processuali della sentenza impugnata.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate.
  • Le censure relative alla nullità della notificazione dell'appello restano assorbite quando la controversia venga meno per effetto di una sopravvenuta definizione agevolata del debito tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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