Cassazione Penale, Sentenza n. 2712/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina nella parte in cui è stata revocata d'ufficio la sospensione condizionale della pena ritenuta concessa in presenza di precedenti ostativi (violazione del divieto di reformatio in peius e carenza di motivazione circa natura ed entità dei precedenti). Inoltre censurano la decisione sul reato di danneggiamento: contestano che la Corte di appello abbia applicato o ritenuto procedibile d'ufficio un'aggravante non contestata (art. 635, comma 2) e deducono nullità e violazione dell'art. 597 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale operata dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 168, terzo comma, c.p., perché il beneficio era stato riconosciuto in violazione dell'art. 164 (quarto comma) c.p.p. e la revoca ha natura dichiarativa (non viola il divieto di reformatio in peius). La Corte ha osservato che nella motivazione di appello sono indicati i precedenti ostativi (condanne per reati di stupefacenti per Salvatore e precedenti per reati contro il patrimonio e per minaccia e lesioni per Giuseppe) e ha ritenuto il motivo generico perché i ricorrenti non hanno dimostrato che tali precedenti fossero noti al giudice di primo grado. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il gravame: il decreto di citazione (11/08/2015) aveva contestato sia l'esposizione alla pubblica fede sia la violenza alla persona; le modifiche legislative hanno trasformato precedenti aggravanti in elementi costitutivi del reato, rendendo il delitto procedibile d'ufficio, e il Tribunale aveva comunque accertato entrambe le circostanze. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
norma richiamata nei motivi di ricorso per indicare i vizi dedotti (lett. b) ed e))
Usato come richiamo procedurale per inquadrare i motivi di cassazione; la Corte valuta l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi formulati ai sensi di tale articolo
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa violazione del divieto di reformatio in peius
Articolo che tutela la parte non appellante dal peggioramento della sua posizione; la Corte ha distinto i casi in cui la revoca della sospensione ha natura "dichiarativa" (e quindi non integra reformatio in peius quando prevista da legge) rispetto a situazioni valutative discrezionali
art. 164, quarto comma, cod. proc. pen.
La sospensione condizionale della pena non può essere applicata più di una volta (testo invocato nella sentenza)
La Corte ha ritenuto che la sospensione concessa dal giudice di primo grado fosse in contrasto con dette previsioni in presenza di precedenti ostativi, giustificando la revoca ai sensi dell'art. 168, terzo comma, c.p.
art. 168 cod. pen. (commi primo, secondo e terzo)
terzo comma: "la sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. pen."
La Corte ha distinto le ipotesi: i commi primo e secondo riguardano revoche operabili dal giudice dell'esecuzione e sono disciplinati in modo diverso; il terzo comma consente al giudice d'appello (anche d'ufficio) di revocare la sospensione quando essa è stata concessa in violazione dell'art. 164 c.p.p., essendo la revoca di natura dichiarativa
art. 635 cod. pen.
norma sul danneggiamento, con richiamo alle modifiche apportate dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53
Le modifiche hanno trasformato alcune precedenti "aggravanti" in elementi costitutivi del reato di danneggiamento procedibile d'ufficio; la Corte ha rilevato che il decreto di citazione antecedente alle modifiche aveva comunque contestato le circostanze rilevanti e che il Tribunale aveva accertato la violenza alla persona e l'esposizione alla pubblica fede
art. 163 cod. pen.
richiamato nella motivazione in relazione al cumulo delle pene
Citato nella valutazione dei limiti alla rinnovata applicazione della sospensione condizionale quando vi sono più condanne cumulate
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
norma richiamata per la condanna alla Cassa delle ammende
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti soccombenti; la Corte ha quantificato in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente
art. 541 cod. proc. pen.
richiamato per la rifusione delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio
Consente di condannare i soccombenti alla rifusione delle spese sostenute per la difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002
norme sui decreti di pagamento a favore dello Stato per le spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Regolano la liquidazione e il decreto di pagamento delle somme dovute per la difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice d'appello è legittima quando il beneficio è risultato applicato in violazione di norme ostative (art. 164 c.p.p.) e, in tale ipotesi, la revoca ha natura dichiarativa e non viola il divieto di reformatio in peius.
- Per contestare la revoca della sospensione condizionale occorre specificare e dimostrare che i precedenti ritenuti ostativi erano documentalmente noti al giudice di primo grado o che, comunque, la loro presenza non impediva l'applicazione del beneficio; argomentazioni generiche risultano inammissibili.
- Le modifiche legislative che trasformano aggravanti in elementi costitutivi del reato possono rendere il delitto procedibile d'ufficio e consentire al giudice di applicare la nuova disciplina se la contestazione originaria (decreto di citazione) comprendeva le circostanze rilevanti; in tal caso non opera la nullità per "aggravante non contestata".
- Nel verificare se un'aggravante è stata contestata è necessario considerare l'intero contenuto del capo di imputazione e gli altri capi correlati, inclusi quelli da cui l'imputato sia stato prosciolto.
- Nel preparare un ricorso per cassazione è fondamentale specificare fatti e prove che dimostrino l'ignoranza o la conoscenza dei precedenti da parte del giudice di primo grado e spiegare chiaramente perché la revoca costituirebbe un peggioramento vietato dalla norma sul divieto di reformatio in peius.
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