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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29661/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/02/2023 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 5/4/2016 (pena 1 anno e 6 mesi) e quella concessa con sentenza del 4/3/2021 (pena 2 anni). Il difensore deduceva erronea applicazione delle norme (art. 81 comma 2 e art. 168 comma 1 nn. 1 e 2 c.p.) sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la sospensione del 4/3/2021 fosse stata concessa in violazione dell'art. 164 comma 4 c.p. per il cumulo con la pena del 5/4/2016, e che ciò giustificasse la revoca di entrambe le sospensioni. Il ricorrente produceva (ma non dettagliava né allegava nel ricorso) una ordinanza del 3/2/2023 della stessa Corte d'appello che, secondo la difesa, aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena complessiva (anni 1 e mesi 10) comprendendo la condanna del 5/4/2016, con la conseguenza che la sospensione originaria sulla sentenza del 5/4/2016 sarebbe venuta meno e non avrebbe potuto essere assunta nel calcolo rilevante ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p., impedendo così la revoca della sospensione del 4/3/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si sia conformato al principio di diritto richiamato dalla pronuncia rescindente (Sez. U. n. 37345/2015) acquisendo il fascicolo del giudizio e verificando che, dal certificato del Casellario relativo al procedimento n.375/19 R.G. App. (definito con sentenza del 4/3/2021), risultava "NULLA" a carico del ricorrente; sulla base di ciò la Corte d'appello ha legittimamente revocato le sospensioni concesse con le sentenze del 5/4/2016 e del 4/3/2021. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché (i) deducente un'insussistente violazione della disciplina della revoca "di diritto" applicata correttamente dal giudice dell'esecuzione; (ii) generico e indeterminato, non avendo il ricorrente allegato né dettagliato il provvedimento del 3/2/2023 che invocava; (iii) manifestamente infondato nella parte in cui affermava che l'ordinanza del 3/2/2023 avrebbe "revocato" la precedente concessione della sospensione del 5/4/2016, quando il riconoscimento della continuazione non determina automaticamente la revoca del beneficio e impone invece una valutazione del giudice circa l'estensione del beneficio alla pena complessivamente determinata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 comma 2 c.p.

    Richiamato tra le norme pertinenti alla determinazione della pena ma non al centro del ragionamento della corte; citato come riferimento normativo invocato dal ricorrente.

  • art. 168 comma 1 nn. 1 e 2 c.p.

    Norma che disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dalla legge; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della revoca "di diritto" quando risultino cause ostative documentalmente acquisite.

  • art. 164 comma 4 c.p.

    Disposizione sul cumulo rilevante ai fini della sospensione condizionale: la Corte ha condiviso che la sospensione concessa in violazione di tale norma deve essere revocata se emergono cause ostative; il giudice dell'esecuzione deve verificare il casellario e il fascicolo per accertarlo.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al superamento del limite di pena nel cumulo; la Corte ha ritenuto irrilevante l'asserita violazione in assenza di adeguata prova documentale nel ricorso.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma sulla disciplina della continuazione e dell'unificazione delle pene: la Corte ha sottolineato che l'applicazione della disciplina della continuazione non determina automaticamente la revoca del beneficio già concesso, ma impone al giudice di valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se debba essere revocato.

  • art. 627 comma 3 c.p.p.

    Richiama l'obbligo del giudice del rinvio di conformarsi al principio di diritto indicato dalla pronunzia rescindente; la Corte ha osservato che il giudice del rinvio si è attenuto a tale obbligo acquisendo il fascicolo per la verifica.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e a misure accessorie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e art. 16 comma 1 d.l. 30/12/2021 n.228 (conv. L. 15/2022)

    Richiamate per segnalare che il procedimento è stato trattato in forma cartolare (suddivisione e modalità di trattazione del procedimento in Cassazione durante il periodo normativamente previsto).

  • Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Giurisprudenza richiamata che sancisce il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p., ove emergano cause ostative, acquisendo il fascicolo del giudizio per la verifica.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto ad acquisire il fascicolo e il certificato del casellario per verificare la presenza di cause ostative alla sospensione condizionale e revocare il beneficio se risultano violazioni di legge (art. 164 c.p.).
  • Il riconoscimento della continuazione o l'unificazione delle pene (art. 671 c.p.p.) non determina automaticamente la revoca di una sospensione condizionale già concessa: il giudice deve valutare espressamente se il beneficio si estende alla pena complessivamente determinata o se deve essere revocato.
  • Per ottenere l'accoglimento di un ricorso in Cassazione è necessario indicare in modo preciso i provvedimenti invocati e allegarli ove rilevanti; l'assenza di documentazione o di descrizione dettagliata comporta l'inammissibilità del ricorso per genericità e indeterminatezza.
  • La revoca "di diritto" della sospensione condizionale può operare quando, al momento del controllo, emerga documentalmente che la sospensione era stata concessa in violazione delle norme sul cumulo; il controllo documentale è decisivo.
  • Chi propone ricorso deve evitare deduzioni contraddittorie (es.: sostenere contemporaneamente che una sentenza è stata "revocata" e che è stata invece inclusa in un gruppo per continuazione) perché tali contraddizioni ne possono compromettere la fondatezza e l'ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa nella formulazione del ricorso, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

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