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Sentenza

Sentenza n. 320/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 203/2024 in data 6 maggio 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro che aveva ordinato l’accredito di € 2.000,00 sulla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile sulla carta docente l’importo complessivo di € 2.000,00, secondo le regole previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia nonostante la notificazione della sentenza al Ministero in data 8 aprile 2025 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Ha chiesto inoltre la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha esaminato anche la tempestività dell’azione, rilevando il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, nonché la validità della procura rilasciata per il giudizio civile, estesa a ogni stato e grado del procedimento, ai fini del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza civile, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato, l’inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza civile, sicché risultavano integrati i presupposti del rimedio di cui agli artt. 112 e seguenti c.p.a. Il TAR ha accolto anche la domanda relativa alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, oppure, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, anche quando il giudicato proviene dal giudice ordinario ed è opponibile a una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In caso di inottemperanza, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o commissariale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine di 120 giorni riconosciuto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso affinché possa essere azionato il giudizio di ottemperanza; la notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo dell’amministrazione è sufficiente a far decorrere tale termine.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta docente riconosciuta, nel caso concreto, anche in esecuzione della condanna pronunciata dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando la condanna è rivolta a una pubblica amministrazione.
  • L’azione di ottemperanza contro un’amministrazione statale può essere proposta dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale al domicilio digitale idoneo dell’amministrazione.
  • Quando il giudicato impone all’amministrazione un adempimento patrimoniale predeterminato e l’inottemperanza è documentalmente comprovata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine, nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia e fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • La procura alle liti rilasciata per il giudizio civile con estensione dei poteri del difensore a ogni stato e grado del procedimento può attribuire lo ius postulandi anche per il successivo giudizio di ottemperanza, quando questo costituisce esecuzione della condanna pronunciata nel giudizio civile.
  • Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice può svolgere l’incarico senza liquidazione di un compenso specifico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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