Cassazione Penale, Ordinanza n. 22414/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un sequestro preventivo disposto in relazione a un'ipotesi di corruzione contestata nell'ambito di una casa da gioco: il tribunale del riesame aveva annullato la misura solo per un capo di imputazione e confermato il resto. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque censure: 1) nullità del decreto genetico di sequestro per mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari reali, con conseguente vizio dell'ordinanza del tribunale che avrebbe sanato indebitamente tale carenza; 2) motivazione generica sul periculum in mora e sul rischio di dispersione del patrimonio, ritenuto desunto in modo stereotipato dalla presunta disinvoltura nella commissione del reato; 3) insussistenza del fumus del reato di corruzione, perché le intercettazioni sarebbero equivoche e le somme versate sarebbero semplici mance lecite, non il prezzo di un pactum sceleris; 4) erronea nozione di profitto del reato e quindi insussistenza del presupposto della confiscabilità, oltre a violazione di proporzionalità della misura, poiché il denaro sequestrato corrisponderebbe a vincite lecite convertite in contante e il sequestro sarebbe sproporzionato rispetto a quello eseguito nei confronti dell'asserito corruttore; 5) insussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al cassiere della casa da gioco, figura ritenuta dalla difesa meramente esecutiva e priva di poteri certificativi o discrezionali, non assimilabile al cartaio riconosciuto in altri precedenti.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i cinque motivi, perché rileva che il ricorso è stato proposto tardivamente rispetto al termine di quindici giorni previsto per le impugnazioni avverso le ordinanze emesse in materia di riesame cautelare reale. In conseguenza, dichiara il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322 c.p.p.
indica il rimedio cautelare reale dinanzi al tribunale del riesame avverso il sequestro preventivo
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
richiamato dalla difesa per censurare la motivazione/autonoma valutazione del provvedimento cautelare
art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p.
richiamato dalla difesa per dedurre la mancanza di autonoma valutazione del quadro cautelare
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato come criterio di sintesi dei motivi di ricorso
art. 591 c.p.p.
base della declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso
art. 325 c.p.p.
individua il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare reale
art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
richiamato per il termine di quindici giorni per la proposizione del ricorso
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è soggetto al termine breve di quindici giorni previsto dal codice di rito; la proposizione oltre tale termine determina l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi.
- Quando il ricorso è inammissibile per tardività, la Corte non procede alla verifica nel merito delle censure relative alla motivazione del sequestro, al fumus del reato, al periculum in mora, alla qualificazione del profitto o alla titolarità della qualifica soggettiva rilevante per il reato presupposto.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta, oltre alle spese del procedimento, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
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