Cassazione Penale, Sentenza n. 42366/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che, rideterminando la pena rispetto al Tribunale, aveva comunque confermato la loro responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva. I motivi di cassazione erano: (1) vizio della motivazione sulla presunta distrazione dei beni del magazzino, con rilievo sulla mancata apposizione dei sigilli da parte della curatrice e sulla presunta preesistenza dei beni; (2) vizio della motivazione rispetto alla consistenza della cassa al fallimento, sostenendo che le somme in contanti fossero state reinvestite nell'interesse della società e manchino indici di fraudolenza; (3) mancata motivazione sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 219 L.F. per speciale tenuità del danno
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che i profili contestati fossero in gran parte questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che la motivazione della Corte di appello fosse coerente e congrua, fondata su testimonianze (es. De Falco) e sugli accertamenti del curatore relativamente a beni non rinvenuti e somme sottratte in cassa. Quanto all'attenuante di cui all'art. 219 L.F. il Collegio ha ritenuto il motivo generico e quindi inammissibile; in ogni caso la Corte territoriale, pur riconoscendo una non particolare entità delle distrazioni, ha implicitamente escluso che il danno fosse di speciale tenuità. Esito finale: rigetto dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
legge 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
La qualificazione della speciale tenuità del danno va valutata rispetto alla diminuzione della massa attiva causata dalle distrazioni e non rispetto all'entità del passivo fallimentare; la mera affermazione di non particolare entità delle distrazioni non equivale automaticamente al riconoscimento dell'attenuante
principi di diritto consolidati (giurisprudenza della Cassazione)
richiamo a più pronunce citate nella sentenza di legittimità
Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione e del diritto applicato; non è ammessa una riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito. Inoltre l'appello e il ricorso devono contenere motivi specifici e non generici
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione probatoria di merito: contestazioni sulla ricostruzione fattuale (es. esistenza di beni in magazzino) devono essere dimostrate nei gradi di merito e motivate in modo specifico per essere rilevanti in cassazione
- Se la decisione di primo e secondo grado è conforme e ben motivata, diventa molto difficile ottenere l'annullamento in sede di legittimità
- Per contestare ammanchi di cassa occorre documentazione precisa e prova del reinvestimento delle somme; deduzioni generiche o affermazioni non supportate da elementi concreti sono inefficaci
- La circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F. richiede una deduzione e una quantificazione specifica della diminuzione della massa attiva provocata dalla condotta illecita; enunciazioni generiche sono inammissibili
- Nel preparare un gravame è essenziale la specificità dei motivi: l'appello o il ricorso per cassazione privi di specificità sono dichiarati inammissibili e tali vizi precludono il riesame della questione
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