Cassazione Penale, Sentenza n. 21556/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 22/01/2025 che aveva dichiarato insussistenti le condizioni per la sospensione dell'ordine di esecuzione. Pajaziti contestava la mancata sospensione sostenendo che non era mai stato dichiarato latitante ma solo irreperibile e che l'ordinanza di custodia cautelare a suo carico non aveva mai avuto esecuzione: pertanto, al momento della formazione del giudicato non si trovava in stato di custodia e l'art. 656 c.5 c.p.p. avrebbe dovuto trovare applicazione. Il Tribunale aveva rifiutato la sospensione ritenendo che sussistesse una latitanza sostanziale e che il vincolo custodiale pendente impedisse la sospensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, annullando l'impugnato provvedimento. La Corte ha chiarito che non è corretto assimilare automaticamente l'irreperibilità alla latitanza: la latitanza richiede la prova della volontaria sottrazione alla cattura, mentre l'irreperibilità è una condizione formale e può essere involontaria. Nel caso concreto non è stata accertata la volontaria sottrazione del condannato all'esecuzione della misura o all'ordine di carcerazione, per cui non poteva ritenersi sussistente lo stato di latitanza che escluderebbe l'applicabilità della sospensione prevista dall'art. 656. Inoltre la Corte ha contestato la ricostruzione secondo la quale l'irrevocabilità della sentenza manterrebbe automaticamente in vita la funzione della misura cautelare e giustificherebbe il diniego della sospensione.
Norme richiamate
L'art. 656 disciplina la sospensione dell'esecuzione: la sospensione prevista dal comma 5 si applica solo quando il condannato si trova in stato di libertà al momento della formazione del giudicato; il comma 9 lett. b) esclude la sospensione per chi si trova in stato di custodia cautelare in carcere al momento in cui la sentenza diviene definitiva.
Definisce lo stato di latitanza come presupponente la volontaria sottrazione alla cattura; la latitanza ha una connotazione sostanziale che richiede accertamento della volontarietà.
Indica le ricerche che la polizia giudiziaria deve svolgere ai fini dell'accertamento; per la declaratoria di latitanza tali ricerche possono essere più ampie rispetto a quelle previste per l'irreperibilità.
Riguarda le formalità notificatorie e lo schema che le ricerche devono seguire ai fini della declaratoria di irreperibilità; le ricerche prodromiche all'irreperibilità seguono finalità notificatorie più circoscritte.
art. 169 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede condizioni per le ricerche all'estero; la Corte osserva che per la latitanza le ricerche possono comprendere anche l'estero quando ricorrono le condizioni previste.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 18822 del 27/03/2014 (Avram)
Principio consolidato della Corte che distingue nettamente latitanza e irreperibilità: la latitanza implica volontaria sottrazione e produce effetti processuali specifici; l'irreperibilità è condizione di fatto, anche involontaria, con diversa rilevanza procedurale.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 16800 del 20/04/2010 (Gjura) e Sez. 1, 23/04/2010 n. 16816 (Kulla)
Conferma che la sospensione prevista dall'art. 656 non si applica al latitante o all'evaso, i quali devono essere assimilati al detenuto ai fini della sospensione.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 283 del 19/01/2000 (P.m. in proc. Ficarra)
Afferma la distinzione tra profilo sostanziale e formale della latitanza e che in esecuzione di pena definitiva puo' essere sufficiente il verbale di vane ricerche quando la latitanza risulti da quel verbale.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018 (Privitera)
Indica che la definitività del titolo esecutivo modifica la fase giuridica rendendo la verifica cautelare ordinaria inammissibile in certi casi; la Corte, tuttavia, nel caso esaminato, non ha condiviso l'interpretazione del giudice dell'esecuzione che giustificava il diniego della sospensione sulla base della sola irrevocabilità della sentenza.
Massime di principio
- La sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.5 c.p.p. è applicabile solo se, al momento della formazione del giudicato, il condannato non si trova in stato di custodia; la presenza di una misura cautelare esecutiva al momento del giudicato impedisce la sospensione.
- Irreperibilità e latitanza sono istituti distinti: la latitanza richiede la prova della volontaria sottrazione alla cattura; la mera dichiarazione di irreperibilità o il fatto che un ordine cautelare non sia stato eseguito non sono di per sé sufficienti a provare la latitanza.
- Per escludere la sospensione dell'esecuzione per fatto di latitanza, è necessario un accertamento concreto della volontà del soggetto di sottrarsi all'esecuzione (verbali di vane ricerche adeguati e valutazione giudiziale della volontarietà).
- Le ricerche ai fini della declaratoria di latitanza possono essere più ampie e svolgersi anche in luoghi non strettamente previsti per la notificazione formale; per l'irreperibilità invece le ricerche sono orientate alla finalità notificatoria e seguono lo schema dell'art. 159 c.p.p.
- Quando si valuta la richiesta di sospensione dell'esecuzione, occorre distinguere chiaramente tra l'effettiva condizione di fatto dell'imputato (libero, irreperibile, latitante, in custodia) e la mera esistenza di un titolo cautelare non eseguito: non è lecito assimilare automaticamente irreperibilità e latitanza.
- In casi analoghi verificare sempre: a) se al momento del giudicato l'interessato era fisicamente in custodia; b) se esiste una declaratoria formale di latitanza o un verbale di vane ricerche idoneo a provare la volontarietà; c) se le indagini per la localizzazione rispettano i criteri rilevanti a seconda che si tratti di irreperibilità o latitanza.
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