Sentenza del 30/12/2016 n. 27483 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dei criteri di liquidazione dell'INVIM introdotti dal D.L. n. 571 del 1979, convertito dalla L. n. 2 del 1980, a un rapporto tributario sorto prima del 14 novembre 1979. La contribuente aveva impugnato nel 1977 l'avviso di liquidazione relativo a un'INVIM straordinaria di Lire 157.710.000, sostenendo l'illegittimità costituzionale della disciplina applicata e chiedendo il rimborso dell'imposta pagata. L'Agenzia sosteneva che il rapporto fosse ormai definito al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, anche perché l'imposta era stata pagata senza riserva. La Corte ha invece ritenuto decisivo che, prima del 14 novembre 1979, la contribuente avesse già contestato l'avviso e chiesto il rimborso, mantenendo così il rapporto tributario non definito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato, nel risultato, il diritto della contribuente alla riliquidazione dell'INVIM secondo i criteri più favorevoli introdotti dalla nuova normativa. La Corte ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata: non era sufficiente che il 16 aprile 1980 fosse ancora pendente il termine per chiedere il rimborso, ma era necessario che il rapporto fosse stato concretamente rimesso in discussione prima del 14 novembre 1979. Tale condizione risultava soddisfatta dal ricorso presentato nel 1977 e dall'appello contro la decisione sfavorevole. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 14, 15 e 31
La disciplina previgente regolava la liquidazione dell'INVIM e il termine per la richiesta di rimborso. Le disposizioni sono state parzialmente incise dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale e dovevano essere sostituite, nei rapporti ancora non definiti, dai criteri più favorevoli successivi.
D.L. n. 571 del 1979, art. 3, convertito dalla L. n. 2 del 1980
I nuovi criteri di liquidazione possono applicarsi ai rapporti sorti anteriormente al 14 novembre 1979, purché non ancora definiti e purché comportino un'imposta uguale o inferiore a quella risultante dalla disciplina previgente.
La norma ha efficacia anche per rapporti tributari anteriori, ma non consente la riliquidazione automatica di ogni imposta sorta nel periodo precedente. Occorre che il rapporto fosse ancora controverso o sia stato rimesso in discussione prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1979
La pronuncia ha dichiarato parzialmente illegittima la disciplina previgente dell'INVIM, contribuendo all'introduzione dei nuovi criteri di liquidazione più favorevoli.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
L'Agenzia ha denunciato violazione di legge e insufficiente o contraddittoria motivazione, ma le censure sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Una normativa tributaria successiva più favorevole può applicarsi a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore se il rapporto non era ancora definito e la riliquidazione produce un'imposta non superiore a quella originaria.
- Il rapporto tributario non è considerato definitivamente esaurito quando, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione o ha altrimenti contestato l'imposta, anche se nel frattempo l'ha pagata.
- La sola pendenza del termine per presentare una domanda di rimborso non è sufficiente a mantenere aperto il rapporto e a ottenere automaticamente l'applicazione della disciplina più favorevole.
- Per beneficiare di una riliquidazione retroattiva è quindi essenziale dimostrare che la pretesa tributaria fosse stata concretamente rimessa in discussione prima della data prevista dalla nuova legge.
- Il pagamento dell'imposta senza riserva non preclude necessariamente la riliquidazione se, anteriormente, l'avviso o il rapporto d'imposta erano già stati contestati in giudizio.
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