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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20903/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava, con ricorso per cassazione, la sentenza della CTR Umbria che aveva respinto il suo appello principale e accolto quello incidentale dell'Ufficio, confermando in sostanza un avviso di accertamento sintetico per l'anno 2008 con cui erano stati rideterminati maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF e addizionali. La lite ruotava soprattutto attorno a un preteso incremento patrimoniale di euro 308.427,24, collegato all'acquisto di più unità immobiliari da parte della coniuge del contribuente, che l'Ufficio aveva ritenuto indice di capacità contributiva del nucleo familiare. Il ricorrente sosteneva che tale incremento non fosse effettivo, perché il prezzo sarebbe stato in gran parte compensato con un credito della moglie verso la società venditrice, credito risultante da un atto di ricognizione di debito; deduceva inoltre che la CTR avesse errato nel considerare quell'operazione rilevante ai fini dell'accertamento sintetico, nel valutare l'onere della prova, nel non attribuire fede privilegiata alle attestazioni contenute nell'atto notarile circa le modalità di pagamento, e nell'omesso esame di fatti decisivi relativi al modesto reddito familiare e all'indebitamento bancario. I motivi di ricorso erano quattro: violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento sintetico e di incremento patrimoniale; violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova; violazione dell'art. 2700 c.c. sulla fede dell'atto pubblico; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, reputando corretta la ricostruzione della CTR. Ha ribadito che, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, le spese per incrementi patrimoniali costituiscono indice di capacità contributiva e che il contribuente può vincere la presunzione solo con prova documentale adeguata della provenienza non imponibile delle somme o dell'inesistenza del maggiore reddito. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso il giudizio di inattendibilità della documentazione prodotta dal contribuente, osservando che l'atto di ricognizione di debito non prova di per sé il rapporto fondamentale, ma solo dispensa dalla sua prova nei rapporti tra le parti, sicché gravava sul contribuente dimostrare la reale esistenza del credito. Ha inoltre affermato che la compensazione di debiti e crediti non esclude la rilevanza dell'acquisto immobiliare ai fini della capacità contributiva, poiché l'operazione conferma comunque l'onerosità del trasferimento e un impiego di ricchezza. Infine, ha escluso che le dichiarazioni contenute nell'atto notarile sulle modalità di pagamento fossero coperte da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., e ha considerato infondata o comunque inammissibilmente formulata la censura di omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    commi 4, 5 e 6; testo previgente alla novella del d.l. n. 78/2010

    consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi certi e, per le spese per incrementi patrimoniali, presume che siano state sostenute con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno e nei quattro precedenti, salvo prova contraria del contribuente

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di dimostrare l'inesistenza del maggior reddito o la diversa provenienza delle somme resta a carico del contribuente una volta operata la presunzione di capacità contributiva

  • art. 2700 c.c.

    la fede privilegiata dell'atto pubblico riguarda gli elementi estrinseci dell'atto, non il contenuto intrinseco o le dichiarazioni delle parti sulle modalità di pagamento, che possono essere contestate

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito non è fonte del debito, ma comporta solo l'agevolazione probatoria nei rapporti tra le parti; per vincere la presunzione fiscale occorre provare il titolo fondamentale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge invocato dal contribuente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la censura di omesso esame di fatti decisivi è scrutinabile solo se il fatto storico omesso sia indicato in modo conforme ai requisiti fissati dalle Sezioni Unite

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    il motivo ex art. 360, n. 5, deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, l'Ufficio può fondare la pretesa su spese o investimenti che costituiscano indice di capacità contributiva; il contribuente può superare la presunzione solo con prova documentale idonea a dimostrare la provenienza non imponibile delle somme o la diversa ricostruzione del fatto economico.
  • La prova contraria del contribuente non si esaurisce nell'allegazione di un atto formale di ricognizione di debito o di una mera dichiarazione negoziale, ma richiede la dimostrazione del rapporto fondamentale e della reale disponibilità delle risorse utilizzate.
  • L'acquisto di beni immobili a titolo oneroso mantiene rilevanza ai fini della capacità contributiva anche se il corrispettivo sia stato regolato mediante compensazione di crediti e debiti, poiché la compensazione è comunque modalità di estinzione dell'obbligazione e indice di impiego di ricchezza.
  • Le dichiarazioni contenute in un atto notarile sulle modalità di pagamento del prezzo non sono coperte da fede privilegiata quanto al loro contenuto intrinseco e possono essere disattese sulla base di elementi contrari.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente individua con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; non basta dedurre l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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