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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07183/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la responsabilità già affermata nei gradi di merito, lo aveva ritenuto colpevole di tentato furto in abitazione e tentata violenza privata. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69, commi 2 e 3, c.p., contestando la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorso, la valutazione di merito sarebbe stata ingiustificatamente severa; la Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione della decisione impugnata era congrua, perché aveva valorizzato la negativa personalità dell'imputato, l'assenza di resipiscenza e l'atteggiamento minaccioso e di sfida tenuto verso la persona offesa al momento del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche mirassero in realtà a una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità, poiché la decisione impugnata era sorretta da motivazione non illogica né arbitraria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in base alla valutazione di elementi negativi della personalità dell'imputato e delle modalità del fatto, purché la motivazione sia congrua.

  • art. 69, commi 2 e 3, c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze non è sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito sulla prevalenza o equivalenza è logicamente coerente.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, ritenuto prevalente rispetto agli altri.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla pena o sulle attenuanti generiche in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo che la decisione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato valorizzando anche un solo elemento rilevante ex art. 133 c.p., come la personalità dell'imputato, l'assenza di resipiscenza o le modalità concrete della condotta.
  • La valutazione della congruità della pena e del bilanciamento tra circostanze è censurabile in cassazione solo quando la motivazione del giudice di merito sia inesistente, apparente o logicamente incoerente.
  • Quando il ricorso si limita a contestare apprezzamenti discrezionali del giudice di merito senza evidenziare un vizio di legittimità, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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