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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19589/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una transazione del 2005 seguita dall'inadempimento della società debitrice, rispetto alla quale i creditori ottennero un decreto ingiuntivo per la penale pattuita. I creditori convennero quindi in revocatoria ex art. 2901 c.c. due atti dispositivi compiuti dalla debitrice: una cessione di ramo d'azienda a favore di una società collegata e una compravendita/attribuzione di usufrutto e nuda proprietà di numerosi immobili in favore di soggetti legati alla medesima compagine familiare e societaria. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'appello rigettò l'appello della società cessionaria del ramo e dichiarò inammissibile l'appello dei cessionari immobiliari, ritenendo sufficienti il pregiudizio per i creditori e la prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio, nonché aspecifiche e non provate le deduzioni sul patrimonio residuo e sull'assenza di danno. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un motivo ciascuno, violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel non considerare adeguatamente censurate le statuizioni di merito: da un lato, l'esistenza di un patrimonio residuo sufficiente della società debitrice e la funzione dell'atto di cessione del ramo per soddisfare debiti scaduti; dall'altro, l'anteriorità funzionale dell'atto rispetto al credito e l'idoneità delle allegazioni già svolte a escludere il pregiudizio ai creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, principale e incidentale. Ha ritenuto che le censure fossero a loro volta generiche e non autosufficienti, poiché non indicavano con precisione dove e come, negli atti di appello, fossero state formulate le deduzioni che si assumevano trascurate dalla Corte territoriale. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva distinto correttamente tra l'appello rigettato nel merito e quello dichiarato inammissibile per aspecificità, e che in entrambi i casi le doglianze in cassazione non superavano il vaglio di specificità imposto dall'art. 366, n. 6, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore delle controricorrenti costituite; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato quale base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dai creditori per ottenere l'inefficacia relativa degli atti dispositivi del debitore.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'erroneità della declaratoria di inammissibilità o del rigetto degli appelli; la Corte di cassazione rileva però che la censura non è specifica e non consente di verificare la pretesa violazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica in senso rigoroso come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione: occorre indicare e trascrivere in modo autosufficiente gli atti e i documenti rilevanti, non essendo sufficiente un rinvio generico agli atti di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si deduce un error in procedendo o la violazione del requisito di specificità dell'impugnazione, non basta il generico richiamo agli atti di merito: è necessario indicare puntualmente il contenuto delle censure formulate nei precedenti gradi e trascriverne la parte essenziale, in modo da consentire il controllo di legittimità.
  • La censura di violazione dell'art. 342 c.p.c. è inammissibile se non confronta in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata e non spiega in che termini l'appello avrebbe effettivamente investito tutte le rationes decidendi della pronuncia di merito.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in cassazione, la specificità e l'autosufficienza della doglianza sono presupposti imprescindibili anche quando la critica investe l'apprezzamento di fatti o la valutazione delle allegazioni compiute dal giudice di merito.
  • In materia di revocatoria ordinaria, è sufficiente, sul piano del pregiudizio, che l'atto impugnato renda più incerto o più difficoltoso il soddisfacimento del credito, non occorrendo necessariamente la prova di un'immediata e totale incapienza patrimoniale del debitore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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