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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34941/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione incentrata su più censure: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova con la tesi che la condotta del ricorrente sarebbe stata oggetto di desistenza volontaria e quindi non integrativa di tentata estorsione compiuta; (ii) richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso), per mancata prova di contiguità associativa e per illegittima commistione tra elementi dell'estorsione e quelli dell'aggravante; (iii) doglianze sul trattamento sanzionatorio, con rilievo della mancata valutazione di elementi di positiva evoluzione post-fatto e della entità dell'aumento per l'aggravante, nonché richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Siena è responsabile di tentata estorsione in concorso aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso. Sul punto della desistenza ha ritenuto infondato il motivo: nei reati di danno a forma libera (come l'estorsione) la desistenza può valere solo se il tentativo è incompiuto e qui, per i giudici di merito, il tentativo era già compiuto all'atto delle richieste ripetute e dell'incontro con la vittima. Quanto all'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha ribadito che essa può essere riconosciuta anche se l'agente non appartiene a un'associazione mafiosa, quando la condotta evochi la forza intimidatoria tipica delle organizzazioni mafiose (indizi utili: visite ripetute, accompagnatori diversi, espressioni come "persona di nostra fiducia" o riferimenti ad una presunta autorizzazione). Infine il rigetto della richiesta di attenuanti generiche è stato ritenuto motivato: la difesa non ha indicato elementi concreti e specifici che giustificassero un trattamento di particolare benevolenza; inoltre la scelta del rito abbreviato comporta già la riduzione di pena prevista ex lege e non è fonte autonoma di attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del 'metodo mafioso' si applica quando il comportamento commesso evoca la forza intimidatoria tipica delle organizzazioni mafiose; non richiede necessariamente la prova che l'agente sia membro di un'associazione mafiosa, ma la capacità intimidatoria della condotta di richiamare il contesto associativo agli occhi della vittima.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla disciplina dell'associazione di tipo mafioso; la giurisprudenza distingue l'esistenza dell'associazione dalla valutazione dell'utilizzo di metodi mafiosi nella singola condotta.

  • art. 56 cod. pen.

    La desistenza/recesso attivo può attenuare la pena se l'autore compie atti efficaci volti a impedire l'evento; tuttavia nei delitti di danno a forma libera la desistenza non è configurabile se il tentativo è ormai 'compiuto' con atti che hanno già attivato il meccanismo causale dell'evento.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi di valutazione delle circostanze attenuanti e dell'onere motivazionale: le attenuanti generiche richiedono elementi specifici e positivi che giustifichino un trattamento di particolare benevolenza; la mancanza di elementi indicati dalla difesa legittima un diniego motivato con la sola constatazione dell'assenza di tali elementi.

  • art. 7 D.L. 152/1991

    Norma normativa istitutiva della aggravante per l'uso del metodo mafioso cui la giurisprudenza rinvia per ricordare la ratio della disposizione, volta a punire più severamente chi adotta metodi mafiosi o li simula per intimidire le vittime.

Massime di principio

  • Nei reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria non è configurabile quando gli atti posti in essere abbiano già compiuto il tentativo rendendolo irreversibile; al più può valere il recesso attivo se l'agente compie atti efficaci per impedire l'evento.
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche in assenza di prova di appartenenza a un'associazione mafiosa, quando la condotta e i contesti fattuali evocano la forza intimidatoria tipica delle organizzazioni mafiose (visite ripetute, accompagnatori diversi, espressioni che richiamano un gruppo, riferimento ad 'autorizzazioni').
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche il difensore deve indicare fatti e circostanze specifiche e positive che giustifichino un trattamento di particolare benevolenza; la generica invocazione della condotta o dell'eta' non è sufficiente.
  • La scelta del rito abbreviato comporta ex lege una riduzione di pena e non può essere cumulata automaticamente con il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice deve valutare separatamente e motivare caso per caso.
  • Nelle impugnazioni per vizio di motivazione è essenziale dimostrare il travisamento della prova con riferimento a elementi concreti; la mera ricostruzione alternativa senza elementi nuovi difficilmente è sufficiente a prevalere in cassazione.

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