Sentenza n. 387/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 108/2025 pubblicata il 20.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Fermo - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 162/2025 divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Fermo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Fermo, Sezione Lavoro, n. 108/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate in suo favore dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Fermo, Sezione Lavoro, n. 108/2025, passata in giudicato e debitamente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici accertati, condannando il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione del titolo, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, come richiesto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie, essendosi costituita solo formalmente. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza è procedibile, per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca un credito pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- Quando l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non contesti la spettanza o l'azionabilità del credito e non dimostri l'avvenuto adempimento, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base del titolo giudiziale e dell'omesso pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- Le spese del giudizio di ottemperanza conseguente a un inadempimento già sussistente al momento della proposizione del ricorso gravano sull'Amministrazione inadempiente.
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