Cassazione Civile, Ordinanza n. 29786/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione forzata avente ad oggetto la quota di proprietà indivisa su un immobile, il debitore esecutato aveva chiesto l'estinzione del procedimento sostenendo che il creditore procedente avesse riassunto tardivamente il processo, sospeso nelle more di un giudizio di divisione endoesecutiva. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza e il reclamo ex art. 630 c.p.c. era stato rigettato; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello del debitore per tardività del deposito del ricorso, ritenendo notificata la sentenza il 3 ottobre 2022 e quindi spirato il termine breve di trenta giorni. Con il ricorso per cassazione, l'impugnante deduceva un unico motivo di nullità della sentenza e del procedimento, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel non considerare la documentazione prodotta e, in particolare, che dagli atti risultasse una notifica della sentenza via PEC in data 4 ottobre 2021/2022, con conseguente tempestività dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non investisse un errore di giudizio sulla decorrenza del termine breve o sulla perfezione della notificazione, ma un mero errore di percezione nella lettura degli atti processuali, ossia una svista materiale nella individuazione della data di notifica della sentenza. Un simile errore, secondo la Corte, integra al più il vizio revocatorio di cui all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., e non un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ove non sia stato oggetto di dibattito tra le parti nel giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 630 c.p.c.
richiamato per il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di estinzione del procedimento esecutivo.
art. 325 c.p.c.
richiamato quale termine breve per proporre impugnazione decorso dalla notifica della sentenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
individuato come rimedio corretto per l'errore di percezione o svista materiale nella lettura degli atti processuali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte esclude che la doglianza potesse essere veicolata come motivo di ricorso per cassazione per nullità del procedimento, quando il fatto non era stato oggetto di discussione tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per la previsione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'errore nella individuazione della data di notificazione di un atto, quando derivi da mera svista percettiva sugli atti di causa e non da una valutazione giuridica del momento perfezionativo della notificazione, non integra un vizio denunciabile con ricorso per cassazione ma, se del caso, un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
- Per configurare l'errore revocatorio è necessario un contrasto immediatamente percepibile tra la rappresentazione del fatto contenuta nella sentenza e quella risultante dagli atti processuali, senza bisogno di complesse indagini interpretative.
- Se il presunto errore di percezione non è stato oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di merito, non può essere fatto valere come motivo di nullità in cassazione, ma deve essere fatto valere con lo strumento della revocazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese di lite e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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