Cassazione Civile, Ordinanza n. 14759/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di pagamento emessi per il recupero di un credito residuo relativo ai canoni dovuti per l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale denominati "SPQR", riferiti all'anno 2001. La società utilizzatrice ha impugnato gli avvisi sostenendo, tra l'altro, la prescrizione del credito, l'illegittimità della mancata applicazione di una riduzione tariffaria del 30%, l'introduzione in appello di una nuova eccezione da parte dell'ente, e l'erronea assoggettabilità del canone ad IVA. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, per interpretazione ritenuta difforme dal dato letterale; 2) nullità della sentenza per motivazione perplessa/incomprensibile sulla prescrizione, con rilievo alla proroga del termine di pagamento disposta con nota interna comunale; 3) omesso esame di fatti decisivi e documenti che, secondo la ricorrente, provavano l'inserimento degli impianti nella procedura di riordino e la sua positiva conclusione; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. e del contraddittorio, per avere il giudice d'appello accolto una nuova eccezione dedotta dall'ente solo in appello; 5) violazione della disciplina IVA, per avere ritenuto imponibile il canone di locazione/affitto degli impianti pubblicitari comunali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi. Ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'appello sull'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, chiarendo che la norma distingue i canoni di locazione degli impianti comunali dai canoni di concessione relativi a impianti privati e che, nel caso di impianti comunali concessi in godimento, il canone può essere parametrato alla superficie espositiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la motivazione sulla prescrizione era esistente e comprensibile, e il vizio lamentato investiva in realtà il merito della valutazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando carenze di autosufficienza e la mancata dimostrazione che i documenti invocati provassero un fatto decisivo idoneo a ribaltare l'esito della causa. Il quarto motivo è stato respinto perché la questione sulla procedura di riordino era già stata dedotta in primo grado. Il quinto motivo è stato respinto perché la locazione di impianti pubblicitari comunali costituisce attività svolta dall'ente non in veste di pubblica autorità, ma con finalità lucrativa, e dunque il corrispettivo è soggetto ad IVA. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993
"canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario"
La norma distingue i canoni di locazione relativi agli impianti pubblicitari comunali dai canoni di concessione relativi a impianti privati; la locuzione "questi ultimi" si riferisce ai soli canoni di concessione. Nel caso di impianti comunali, il canone può essere calcolato sulla base della superficie espositiva.
art. 145, comma 55, l. n. 388/2000
Ha novellato l'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993 nel testo applicabile ratione temporis.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per la dedotta violazione di legge sostanziale.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare una pronuncia che avrebbe accolto una nuova eccezione; la Corte ha escluso il vizio perché la questione era già emersa in primo grado.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca in modo apparente o incomprensibile; nel caso concreto la motivazione sulla prescrizione era esistente e chiara.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non consente la rivalutazione del merito o delle prove.
art. 345, comma 2, c.p.c.
È richiamato per il divieto di nuove eccezioni in appello; la Corte ha escluso la violazione perché la deduzione dell'ente risultava già proposta in primo grado.
art. 101 c.p.c.
Invocato come garanzia del contraddittorio, ma non ritenuto violato.
art. 3, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'imponibilità IVA del canone.
art. 4, commi 4 e 5, lett. i, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'imponibilità IVA del canone; la Corte ha ritenuto invece che l'ente, nella specie, operasse con finalità lucrativa e non come pubblica autorità.
art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente; non ha escluso l'IVA nel caso concreto.
art. 13, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/CE
Gli enti pubblici non sono soggetti passivi IVA per attività svolte in veste di pubblica autorità, salvo distorsioni della concorrenza; qui la locazione di impianti pubblicitari comunali è stata ritenuta attività non autoritativa ma economica.
art. 2948 c.c.
Applicato il termine di prescrizione quinquennale ai crediti per canoni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di canoni per impianti pubblicitari su beni comunali, la norma che prevede il pagamento di canoni di locazione o di concessione va letta distinguendo tra canoni di locazione relativi a impianti pubblici e canoni di concessione relativi a impianti privati; l'inciso "questi ultimi" riferisce la commisurazione alla sola concessione.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con la mera non condivisibilità della decisione di merito: la motivazione è censurabile solo se manca, è apparente o è incomprensibile in modo oggettivo.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo, non di mere argomentazioni difensive, singoli elementi istruttori o questioni giuridiche; il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto, il documento, il momento processuale e la decisività.
- La deduzione di una nuova eccezione in appello è inammissibile solo se effettivamente nuova; non vi è violazione dell'art. 345 c.p.c. quando la questione risulti già introdotta nel giudizio di primo grado.
- Ai fini IVA, un ente pubblico è soggetto passivo quando opera non come pubblica autorità ma come operatore economico che concede a terzi l'utilizzo di un bene a fronte di un corrispettivo; in tale ipotesi il canone è imponibile.
- La prescrizione quinquennale dei crediti per canoni decorre secondo il termine di pagamento applicabile al rapporto, e l'eventuale proroga del termine può rendere tempestiva la successiva richiesta di pagamento anche senza una specifica comunicazione individuale, se risultante dagli atti e dagli avvisi.
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