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Ordinanza

Ordinanza n. 503/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 30.6.2025, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/118425 emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente (doc. 1) e di tutti gli atti presupposti, connessi e conse-quenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAHMAN ASIKUR il 27\1\2026 : per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento del 13.3.2025, comunicato allo scrivente difensore in data 29.10.2025, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/118425 emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente (doc. B) e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare il provvedimento del 30.6.2025 prot. 0262857.

Giustizia amministrativa202505669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Napoli, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il distinto provvedimento del 13 marzo 2025, comunicato al difensore il 29 ottobre 2025, nonché il provvedimento del 30 giugno 2025. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità per tardività, sostenendo che il termine decorresse dalle notifiche effettuate presso gli indirizzi PEC indicati dal datore di lavoro. Il ricorrente ha dedotto, quanto al merito, la violazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro fosse dipesa da un fatto imputabile al datore di lavoro e non a lui. Ha inoltre documentato di avere autonomamente reperito una nuova occupazione regolare, dimostrando la propria capacità di sostentamento. In via cautelare ha rappresentato il grave pregiudizio derivante dalla perdita del titolo di permanenza in Italia, dall’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro in essere e dal rischio di allontanamento forzoso.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati. In sede preliminare ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di tardività: il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, comprensiva non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, necessaria per predisporre una difesa consapevole. Nel caso concreto, il ricorrente appariva avere acquisito piena conoscenza dell’esistenza, del contenuto e delle ragioni della revoca soltanto attraverso la nota del 30 giugno 2025 e il successivo deposito in giudizio del provvedimento il 29 ottobre 2025. Il Collegio ha inoltre ritenuto che le notifiche agli indirizzi PEC del datore di lavoro non fossero, prima facie, idonee a far decorrere il termine nei confronti del lavoratore, soggetto autonomo per il quale non risultava provata un’espressa elezione di domicilio presso tali recapiti. Quanto al fumus boni iuris, ha ravvisato sufficienti profili di fondatezza nella violazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 e nel difetto di istruttoria, poiché la mancata instaurazione del rapporto originario sembrava dipendere dal datore di lavoro e l’Amministrazione sembrava non avere considerato, secondo un approccio attualizzante, la nuova occupazione regolare reperita dal ricorrente e la sua capacità di sostentamento. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, consistente nel rischio di perdita del titolo di permanenza, di interruzione dell’attività lavorativa e di allontanamento forzoso, con conseguenze difficilmente reversibili. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per il 22 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La norma è stata ritenuta prima facie rilevante a tutela del lavoratore straniero quando la mancata instaurazione del rapporto di lavoro non gli sia imputabile; la relativa situazione deve essere valutata anche alla luce della nuova occupazione regolare e della capacità di sostentamento attuale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare, applicata dal TAR per valutare il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento amministrativo, la piena conoscenza dell’atto lesivo richiede, di regola, la conoscenza non solo del dispositivo ma anche della motivazione, quando questa sia necessaria per approntare una difesa consapevole.
  • La comunicazione di un provvedimento effettuata presso l’indirizzo PEC del datore di lavoro non fa decorrere automaticamente il termine d’impugnazione nei confronti del lavoratore straniero, soggetto giuridicamente autonomo, se non risulta provata una valida ed espressa elezione di domicilio presso quel recapito.
  • Nel procedimento relativo alla revoca di un nulla-osta al lavoro subordinato, l’Amministrazione deve verificare se la mancata instaurazione del rapporto originario sia imputabile al lavoratore o dipenda invece dal datore di lavoro.
  • La valutazione della posizione del lavoratore straniero deve essere attualizzata considerando anche una nuova occupazione regolare autonomamente reperita e la conseguente capacità di sostentamento; l’omessa considerazione di tali elementi può integrare difetto di istruttoria.
  • Sussiste il periculum in mora quando l’esecuzione della revoca del nulla-osta priva lo straniero di un valido titolo di permanenza, impedisce la prosecuzione del lavoro e lo espone concretamente al rischio di allontanamento forzoso, con conseguenze difficilmente reversibili durante il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaTutela cautelareEccesso di potere

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