Cassazione Civile, Ordinanza n. 25192/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010 con cui l'Ufficio contestava a una società la detrazione indebita dell'IVA in qualità di cessionaria di due compendi aziendali. Secondo l'Amministrazione, la contribuente avrebbe separato l'acquisto delle merci dall'acquisto dell'azienda, assoggettando a IVA i beni per evitare l'imposta di registro; per questo erano stati recuperati l'IVA ritenuta indetraibile e irrogate sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello solo sulle sanzioni, applicando la disciplina sopravvenuta dell'art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997, come modificato dalla L. 205/2017, ritenendola retroattivamente applicabile e senza ravvisare profili di frode. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997 per la ritenuta retroattività della novella; (2) violazione della medesima norma per avere la CTR applicato la disciplina anche in assenza di una corretta distinzione tra ipotesi di errore e ipotesi fraudolente; (3) violazione della medesima norma perché essa si applicherebbe solo al caso di IVA corrisposta in misura superiore a quella dovuta su operazione imponibile e non al caso di IVA applicata a operazione non soggetta o esente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che la modifica dell'art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997 è stata espressamente resa retroattiva dall'art. 6, comma 3-bis, d.l. 34/2019 conv. in L. 58/2019. Ha accolto il terzo motivo, richiamando la propria giurisprudenza e quella della CGUE: la norma novellata riguarda solo l'ipotesi di IVA erroneamente corrisposta per applicazione di un'aliquota maggiore di quella dovuta su un'operazione imponibile, non anche il caso di IVA indebitamente applicata e detratta in relazione a un'operazione non assoggettata a IVA. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
la Corte esamina i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
art. 6, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
la disposizione, nel testo applicabile, riguarda solo l'ipotesi di imposta erroneamente corrisposta in misura superiore a quella dovuta su operazione imponibile; non si estende all'IVA applicata a operazioni non soggette o esenti.
art. 1, comma 935, L. 27 dicembre 2017, n. 205
ha modificato l'art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997 in materia di sanzioni IVA.
art. 6, comma 3-bis, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 conv. con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge
ha attribuito espressa efficacia retroattiva alla modifica dell'art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997.
Massime di principio
- In tema di sanzioni IVA, la disciplina introdotta dalla riforma del 2017 si applica retroattivamente ai fatti anteriori quando una successiva disposizione di legge ne abbia espressamente previsto l'applicazione anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore.
- La norma sanzionatoria che consente l'applicazione della sanzione fissa per errata applicazione dell'IVA va interpretata in senso restrittivo e si riferisce all'ipotesi di imposta erroneamente corrisposta in misura maggiore del dovuto su un'operazione imponibile, non anche ai casi in cui l'IVA sia stata applicata e detratta su un'operazione non soggetta a IVA.
- Il diritto alla detrazione IVA presuppone che l'imposta sia effettivamente dovuta per un'operazione imponibile; non sussiste quando l'IVA sia stata addebitata solo per effetto della sua indicazione in fattura su operazioni che non sono soggette a imposta.
- Quando la censura investe l'applicazione di una norma sanzionatoria speciale, occorre verificare con priorità se il fatto concreto rientri davvero nella fattispecie tipizzata dalla norma, secondo il suo tenore letterale e la sua collocazione sistematica.
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