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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensiva a) del provvedimento di rigetto, No. -OMISSIS- relativo alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ex art. 103 c. 10 lett. B del D.L. 34/2020, emesso dalla Questura di Salerno in data -OMISSIS-venuto a conoscenza del ricorrente soltanto in data -OMISSIS-; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell’ambito della procedura di regolarizzazione ex art. 103 d.l. 34/2020, motivato esclusivamente dalla segnalazione Schengen inserita dalla Germania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già autore di un precedente ricorso contro il silenzio serbato dalla Questura sulla domanda di permesso di soggiorno e di un successivo giudizio di ottemperanza, ha impugnato il provvedimento espresso di diniego conosciuto nel corso del giudizio di ottemperanza, dopo essere stato rimesso in termini. Ha dedotto, con il primo motivo, l’omessa notifica del diniego e, con il secondo, l’illegittimità sostanziale del provvedimento, poiché fondato unicamente sull’esistenza di una segnalazione SIS/Schengen a suo carico, senza verifica della natura e dei presupposti della segnalazione, senza valutazione concreta della sua pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, senza acquisizione delle informazioni necessarie mediante consultazione dello Stato segnalante e senza bilanciamento con la vita privata e familiare radicata in Italia. Il ricorrente ha inoltre evidenziato di avere sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e di essere impiegato a tempo indeterminato presso una società edile.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché motivato esclusivamente dalla segnalazione Schengen, senza chiarire se essa derivasse dal solo ingresso o soggiorno irregolare in Germania oppure da ulteriori fatti rilevanti, quali condotte criminose indicative di pericolosità sociale. La segnalazione non è stata considerata un automatismo preclusivo: alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026 e della disciplina europea del SIS, l’amministrazione dello Stato diverso da quello segnalante deve svolgere una valutazione individuale e concreta, anche mediante la consultazione dello Stato segnalante, verificando l’adeguatezza, pertinenza e importanza della segnalazione e ponderando le esigenze di sicurezza con la vita privata e familiare dello straniero. Il TAR ha rilevato inoltre l’assenza di un’adeguata istruttoria e di un contraddittorio procedimentale effettivo, essendo insufficiente il generico richiamo alla segnalazione. Ha quindi annullato il diniego e ordinato alla Questura di riesaminare l’istanza valutando in concreto il rilievo della segnalazione ai fini del giudizio di pericolosità. Le spese di lite sono state compensate per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali; è stato confermato il gratuito patrocinio e liquidato al difensore del ricorrente l’importo di euro 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020

    nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione [...] i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno

    La disposizione è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui attribuisce rilievo preclusivo alla segnalazione Schengen derivante dal solo mancato rispetto delle regole nazionali sull’ingresso e soggiorno.

  • art. 21, paragrafo 1, regolamento (UE) 2018/1861

    Prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS

    L’inserimento o la proroga della segnalazione richiede una verifica della sua adeguatezza, pertinenza e importanza.

  • art. 24, paragrafo 1, lett. a), regolamento (UE) 2018/1861

    alla luce di una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle circostanze personali [...] e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno

    La valutazione della minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica deve essere individuale e tenere conto delle circostanze personali e delle conseguenze del diniego.

  • art. 24, paragrafo 2, lett. c), regolamento (UE) 2018/1861

    ha eluso o tentato di eludere la normativa dell’Unione o nazionale che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri

    La violazione della disciplina sull’ingresso o soggiorno può rilevare nella valutazione della minaccia, ma non determina automaticamente il diniego senza una valutazione individuale.

  • art. 27, regolamento (UE) 2018/1861

    La decisione finale di rilasciare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata spetta allo Stato membro di rilascio.

    Quando uno Stato membro esamina il rilascio o la proroga di un titolo di soggiorno a favore di persona segnalata da altro Stato, deve consultare lo Stato segnalante, tenere conto dei motivi della segnalazione e valutare concretamente la minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica; la decisione finale spetta allo Stato che rilascia il titolo.

  • art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985

    L’amministrazione deve acquisire, ove necessario, le informazioni mediante la procedura di consultazione preliminare prevista dalla Convenzione.

  • art. 96, comma 2, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985

    La segnalazione può essere collegata anche a ragioni più gravi, quali fatti criminosi indicativi della pericolosità sociale; tali ragioni devono essere conosciute e valutate nel procedimento nazionale.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti

    La liquidazione degli onorari e delle spese al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato avviene nei limiti dei valori medi, tenendo conto dell’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Nel processo amministrativo i compensi spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono dimezzati.

Massime di principio

  • La segnalazione di un cittadino straniero nel Sistema d’informazione Schengen non costituisce automaticamente causa ostativa al rilascio o alla regolarizzazione del permesso di soggiorno da parte di uno Stato membro diverso da quello segnalante, quando la segnalazione derivi dal solo mancato rispetto delle regole nazionali sull’ingresso o soggiorno.
  • L’amministrazione chiamata a decidere sul rilascio o sulla proroga di un titolo di soggiorno nei confronti di uno straniero segnalato nel SIS deve svolgere una valutazione individuale e concreta, verificando la natura, i presupposti, l’attualità e il rilievo della segnalazione rispetto alla pericolosità del richiedente per l’ordine o la sicurezza pubblica.
  • Prima di adottare il diniego, l’amministrazione deve acquisire, ove necessario, le informazioni dallo Stato membro segnalante mediante la procedura di consultazione prevista dalla disciplina Schengen e deve indicare le ragioni concrete per cui la presenza dello straniero costituisce una minaccia.
  • Il diniego di un titolo di soggiorno non può essere adeguatamente motivato dal generico richiamo a una segnalazione Schengen, senza chiarire se essa dipenda da una mera violazione delle regole sull’ingresso e soggiorno o da ulteriori condotte indicative di pericolosità sociale.
  • Nel valutare una segnalazione Schengen, l’amministrazione deve ponderare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con le circostanze personali dello straniero, compresi i legami privati, familiari e lavorativi radicati nel territorio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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