Sentenza del 24/04/2015 n. 8363 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva annullato la cartella relativa all'ICI per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 2000 e 2001, per complessivi Euro 60.769,11. I motivi riguardavano: l'erronea qualificazione come tardiva della notifica della cartella effettuata il 24 gennaio 2007; l'applicabilità del nuovo termine triennale introdotto dalla legge n. 296 del 2006, considerando che la scadenza del 31 dicembre 2006 cadeva di domenica e slittava al 2 gennaio 2007; nonché l'erronea applicazione del termine decadenziale previsto per la cartella e la possibilità di eccepire la decadenza già in relazione all'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del Comune, ritenendo applicabile ai rapporti tributari ancora pendenti al 1° gennaio 2007 il termine triennale di decadenza previsto dalla legge n. 296 del 2006 per la notifica del titolo esecutivo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata a un'altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese, affinché proceda a un nuovo esame. Non vi è quindi una definizione definitiva del merito a favore del contribuente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12
Norma richiamata dal Comune in relazione alla disciplina della riscossione dell'ICI e ai termini applicabili alla notifica del titolo esecutivo.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 163 e 171
Il termine triennale di decadenza dell'amministrazione dalla potestà di riscossione dei tributi locali è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Il termine triennale per la notifica del titolo esecutivo si applica ai rapporti d'imposta ancora pendenti al 1° gennaio 2007, cioè non ancora esauriti da un giudicato o da un atto amministrativo definitivo e inoppugnabile.
Art. 155 c.p.c.
È stato richiamato in relazione allo slittamento del termine quando la scadenza cade in un giorno festivo; il Comune sosteneva che la scadenza del 31 dicembre 2006, cadendo di domenica, dovesse essere differita al 2 gennaio 2007.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Richiamato dal Comune per contestare la decisione della CTR sulla possibilità di far valere la decadenza direttamente contro la cartella di pagamento.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La CTR aveva ritenuto che la cartella fosse stata notificata oltre il termine decadenziale previsto da questa disposizione; la Cassazione, accogliendo i primi due motivi, non ha esaminato definitivamente tale questione.
Massime di principio
- Le modifiche normative sui termini di decadenza della riscossione dei tributi locali possono applicarsi ai rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, anche se l'accertamento riguarda annualità precedenti.
- Un rapporto tributario è pendente, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, quando non è ancora definito da una sentenza passata in giudicato o da un atto amministrativo definitivo e non più impugnabile.
- Quando la scadenza di un termine processuale o amministrativo cade in un giorno festivo, il termine può essere prorogato al primo giorno lavorativo successivo, secondo le regole applicabili.
- L'accoglimento del ricorso in Cassazione con rinvio non equivale necessariamente alla vittoria definitiva sul merito: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi stabiliti dalla Corte.
- Per valutare la tempestività della riscossione occorre distinguere tra il termine per notificare l'accertamento e quello per notificare il titolo esecutivo o la cartella, verificando la disciplina vigente e lo stato di definitività del rapporto tributario.
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