Cassazione Penale, Sentenza n. 20732/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza con cui il GIP aveva rigettato l'istanza di revoca dell'obbligo di comparizione disposto dal Questore in occasione degli incontri della squadra U.S. Monte San Biagio. Il ricorrente deduceva, in sintesi, che la misura non fosse più giustificata per sopravvenute condizioni lavorative: aveva già ottenuto in passato più sospensioni dell'obbligo di comparizione, in ragione di un lavoro svolto con contratto prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, con prestazioni non predeterminabili e svolte a circa 700 km dal luogo di comparizione; sosteneva quindi che il GIP avesse omesso di motivare sul mancato accoglimento della revoca, avesse motivato in modo manifestamente illogico e non avesse illustrato adeguatezza e proporzionalità della misura rispetto al minor sacrificio possibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero unitariamente generici perché non confrontati con la motivazione del GIP, il quale aveva già considerato sia la situazione lavorativa sia la distanza, reputandole però insufficienti a escludere la persistenza dei presupposti della misura. La Corte ha inoltre ricordato che, in sede di revoca o modifica dell'obbligo di comparizione ex art. 6 l. n. 401/1989, il giudice deve verificare la persistenza dei requisiti della misura, mentre la difesa deve indicare e dimostrare elementi sopravvenuti idonei a mutare il quadro originario. Poiché l'ordinanza impugnata aveva valorizzato l'assenza di elementi sopravvenuti e l'inaffidabilità del solo dato lavorativo a escludere future presenze alle partite, il ricorso è stato ritenuto manifestamente generico. Conseguentemente la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401
disciplina l'obbligo di comparizione in occasione di manifestazioni sportive e i presupposti della misura; è richiamato come parametro della revoca/modifica e della verifica della persistenza dei requisiti originari.
art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401
consente la modifica o revoca della misura quando siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
art. 125 cod. proc. pen.
è evocato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di obbligo di comparizione previsto dalla normativa sulle manifestazioni sportive, la revoca o modifica della misura richiede la verifica di sopravvenienze concrete idonee a incidere sui presupposti originari; non è sufficiente la mera reiterazione di deduzioni già esaminate.
- Quando il giudice della revoca dà conto della persistenza dei presupposti della misura e valuta anche gli elementi addotti dalla difesa, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo astratto le stesse argomentazioni senza confrontarsi con tale motivazione è generico e quindi inammissibile.
- La distanza tra luogo di lavoro e luogo di comparizione, così come l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile, non impongono automaticamente la revoca dell'obbligo di comparizione, se il giudice ritiene che tali elementi non escludano il rischio di partecipazione alle manifestazioni e non neutralizzino le esigenze di controllo.
- In sede di cassazione, la censura per omessa o illogica motivazione non può risolversi in una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice di merito, ma deve evidenziare un effettivo deficit argomentativo rispetto ai dati decisivi del caso concreto.
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