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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26830/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di assise d'appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato le condanne loro ascritte per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mediante presentazione di domande di assunzione fittizie. Peppe ha dedotto travisamento delle proprie ammissioni e la errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo di aver operato per conto terzi senza conoscere la finalità fraudolenta delle pratiche. Pietrocini ha censurato la motivazione in ordine alla presunta falsità delle denunce aziendali (contestando l'utilizzabilità e il contenuto della testimonianza della v.comm. Forte, la mancanza di riscontri INPS/Agenzia Entrate nei verbali, l'attribuzione di email/IP a suo carico) e ha contestato l'accertamento del dolo e l'asserita abilitazione all'inoltro delle domande a nome del patronato Capimed.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe Peppe, ritenendolo generico e manifestamente infondato (mancata autosufficienza delle censure, apoditticità), e ha rigettato il ricorso proposto da Roberto Pietrocini, ritenendo la motivazione di merito adeguata e la responsabilità provata oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha richiamato il principio della cosiddetta 'doppia conforme' (lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado) e ha ritenuto ammissibile e utilizzabile la testimonianza della v.comm. Forte nella parte in cui riferiva accertamenti desunti da banche dati. Conseguenze pratiche: conferma delle condanne e delle pene calcolate in secondo grado (ridotte rispetto al primo grado), condanna alle spese processuali per entrambi; per Peppe, oltre alle spese, stima di versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione)

    Norma contestata per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante del comma 3, lett. a) quando il numero degli stranieri illecitamente favoriti supera cinque; altre aggravanti (comma 3-ter lett. b), 3 lett. d), 3-bis) sono state escluse in sede di appello.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Fondamento delle censure in cassazione: la Corte ha richiamato che i motivi devono essere specifici e autosufficienti; censure generiche sul presunto travisamento della prova sono inammissibili.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Regola il divieto di testimonianza indiretta da parte di ufficiali/agenti di polizia giudiziaria; la Corte ha però confermato l'utilizzabilità della testimonianza della v.comm. Forte quando essa riferisca dati acquisiti tramite accesso a banche dati riservate messi a disposizione dai soggetti preposti.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Richiamato tra le norme relative alla posizione degli imputati (concorso di persone e commistione di reati); la sentenza considera la partecipazione e la ripetitività delle condotte ai fini della responsabilità penale.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'onere di versamento alla Cassa delle ammende: la Corte di cassazione può disporre il versamento quando l'inammissibilità non derivi da mero errore inevitabile del proponente.

Massime di principio

  • In cassazione le censure devono rispettare il principio di autosufficienza: va indicato con precisione il contenuto materiale ritenuto travisato e vanno allegate le dichiarazioni o gli atti essenziali; le doglianze generiche sono inammissibili.
  • Nei casi di 'doppia conforme' la motivazione di primo e secondo grado va letta congiuntamente: la Corte di cassazione può considerare l'insieme argomentativo e non solo la motivazione di secondo grado.
  • Le dichiarazioni di ufficiali/agenti di polizia giudiziaria che riferiscono accertamenti desunti da banche dati (anagrafe tributaria, INPS ecc.) sono utilizzabili: non si applica il divieto di testimonianza indiretta se il teste riferisce dati acquisiti tramite i soggetti preposti.
  • La sussistenza del dolo può essere desunta anche per via logico-deduttiva dalle modalità esecutive della condotta (ripetitività, numero elevato di pratiche fittizie, assenza di deleghe, predisposizione di documentazione falsa), senza che sia necessaria una confessione esplicita.
  • Per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione, l'applicazione delle aggravanti del T.U. immigrazione dipende dalle dimensioni e dall'impatto (es. numero di stranieri favoriti): prove sulla falsità delle denunce aziendali e sul coinvolgimento oggettivo del professionista sono decisive.
  • Se l'appello è giudicato infondato o generico, la Corte può dichiararlo inammissibile e irrogare sul ricorrente spese e, se del caso, il pagamento alla Cassa delle ammende salvo che risulti che l'inammissibilità non sia imputabile a colpa.

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